Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 21 giugno 2023, n. 140
Servizi pubblici locali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito applicativo dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Aziende speciali
Pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale soggiace al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Pertanto, l’ente locale, ove detenga partecipazioni in due aziende speciali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti, dovrà fornire nel proprio piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le dovute informazioni in ordine a tutte le funzioni esternalizzate non soltanto a favore di organismi in forma societaria, ma anche a favore di consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali. Ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.