Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6279
Titolo edilizio – Diniego – Onere motivazionale attenuato – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo – Casi particolari – Modifica destinazione d’uso con alterazione carico urbanistico
È legittimo il provvedimento di diniego del permesso di costruire che, sia pure in assenza di una valutazione analitica delle singole controdeduzioni formulate dall’appellante a seguito del preavviso di rigetto, ne ha adeguatamente disatteso il relativo nucleo fondante. L’onere valutativo a carico della Amministrazione è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, essendo sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.
Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati alle modifiche del piano regolatore generale, in quanto costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, non richiedono, da parte dell’Amministrazione competente, valutazioni che implicano l’assolvimento di un obbligo puntuale di motivazione.
Le scelte di pianificazione sono espressione di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La tutela dell’affidamento, in relazione all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, va, poi, circoscritta soltanto alla ricorrenza dei casi eccezionali di a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.