Cassazione civile, Sezione II, 6 giugno 2023, n. 15805
Fondo assoggettato ad usi civici – Accertamento uso civico successivo all’immissione in possesso – Buona fede – Miglioramenti del fondo – Indennità ex art. 1150 c.c.
Al possessore di fondo assoggettato al vincolo di uso civico, accertato solo con sentenza successiva all’immissione in possesso, spetta il diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al fondo ex art. 1150 c.c., con riferimento a tutte le opere migliorative realizzate fino al momento della notifica della domanda giudiziale, dovendosi ritenere, da questo momento, cessati gli effetti di uno stato di possesso esercitato in buona fede. Dopo la notifica della domanda giudiziale si intende iniziata una situazione di occupazione senza titolo e non già di possesso in mala fede, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1150, comma 3, c.c..