Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 13 luglio 2023, n. 242
Pianificazione urbanistica – Varianti – Zonizzazioni e localizzazioni – Discrezionalità
Ai fini dell’applicazione delle norme del Capo III della legge n. 241/1990, la variante localizzativa di un’opera pubblica non va considerata come un autentico atto di pianificazione o programmazione del territorio, qualora la variante attenga all’esecuzione di una singola opera pubblica localizzata su di un’area ben individuata.
Le zonizzazioni si distinguono dalle localizzazioni: le prime si riferiscono a porzioni sufficientemente ampie di territorio, mentre le seconde a specifici terreni. Solo le zonizzazioni hanno natura di atti di pianificazione.
Un piano urbanistico può essere modificato per sopravvenute ragioni che determinino la totale o anche solo parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo e ciò in forza di un principio immanente al diritto della pianificazione urbanistica, ricavabile dall’art. 10, c. 7, della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942.
L’uso legittimo della discrezionalità amministrativa presuppone sempre la ponderazione comparativa dell’interesse pubblico primario con gli interessi secondari: pubblici, collettivi e privati.