Tar Molise, Campobasso, sez. I, 9 agosto 2023, n. 232
Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Termini – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Il termine ultimo entro il quale presentare l’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è di novanta giorni.
In forza della natura automatica dell’acquisto da parte dell’Amministrazione, a fronte dell’inadempimento del privato, una volta decorso inutilmente il termine prescritto per la demolizione, il manufatto abusivo è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e non occorre alcun atto formale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Pertanto, colui che presenta la domanda di accertamento di conformità solo dopo tale scadenza, non è più il proprietario del bene che intenderebbe sanare, con conseguente carenza di legittimazione, da parte sua, all’avvio del relativo iter procedimentale.
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce un’autonoma sanzione, che segue l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. Presupposto necessario e sufficiente affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è, dunque, la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge.
L’effetto traslativo della proprietà a favore del Comune avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire: l’atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza, con l’indicazione esatta dell’area sottratta al privato, è necessario ai soli fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, non essendo invece esso costitutivo anche dell’effetto acquisitivo.