Tar Molise, Campobasso, sez. I, 18 settembre 2023, n. 245
Intervento edilizio – Ordinanza di sospensione dei lavori – Natura giuridica – Impugnazione
Il potere di sospensione dei lavori edilizi, previsto dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura interinale e provvisoria fino all’adozione dei provvedimenti definitivi (ordine di demolizione o applicazione di una sanzione pecuniaria); pertanto, allo spirare del termine di 45 giorni previsto dalla legge, ove l’Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia.
L’ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia nel termine di 45 giorni decorrenti dalla sua emanazione, ovvero a seguito dell’adozione di provvedimenti definitivi, fra i quali l’ordine di demolizione; ne consegue che la sua impugnazione, quand’anche proposta prima del decorso dei 45 giorni dalla sua notificazione, è destinata a divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a motivo della postuma perdita di effetti dell’ordinanza stessa o per la successiva adozione dell’ordine di demolizione, in aderenza alla sequenza procedimentale delineata dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001.