Tar Lazio, Latina, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 715
Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Silenzio assenso – Presupposti – Oneri di urbanizzazione – Prescrizione
Il meccanismo del silenzio-assenso in materia edilizia risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, nel senso che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove ne sussistano i requisiti di formazione, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge; reputare che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi al regime della annullabilità, per contro espressamente prevista.
Il mancato pagamento del contributo di costruzione non preclude l’obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio-accoglimento, dal momento che le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all’ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzio assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell’art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380, il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo.