Consiglio di Stato, sez. VII, 23 agosto 2024, n. 7220
Enti territoriali – Municipi e Dipartimenti – Competenze gestionali – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione dell’Ente – Criteri di riparto – Competenza dirigenziale all’emanazione di un provvedimento
Il riparto delle competenze tra strutture dipartimentali e strutture municipali si ispira al criterio funzionale o a quello della materia o ancora a quello territoriale, ma, in molti casi, si sovrappone una duplicazione di competenze, potendo queste afferire sia alla sfera di gestione dei Municipi, sia a quella dei Dipartimenti, sicché il discrimine ultimo è dato dall’assegnazione del bene: se il bene non risulta assegnato al Municipio, le competenze gestionali sullo stesso vengono esercitate dal Dipartimento Patrimonio.
Con riferimento alla competenza dirigenziale all’emanazione di un provvedimento, si deve evidenziare la prevalenza delle disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) sulle eventuali contrarie previsioni regolamentari del Comune, in forza del criterio di gerarchia.
L’art. 107 del TUEL stabilisce il principio della divisione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e l’attività di gestione dell’Ente. Il suddetto principio comporta che l’adozione di un provvedimento di gestione amministrativa, in cui si tratta di un atto di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, debba intendersi riservata, anche qualora sia richiesto l’esperimento di accertamenti o valutazioni di natura discrezionale, alla competenza dei dirigenti dell’Ente locale o, nei Comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi e degli uffici.
Invero, dall’art. 107, commi 3 e 6, TUEL, emerge che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell’adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e su di essi incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa di tale gestione.