Consiglio di Stato, sez. II, 19 settembre 2024, n. 7690
Pianificazione urbanistica – Zonizzazione e localizzazione – Distretti industriali e agroalimentari – Discrezionalità
L’individuazione dei distretti industriali (anche in campo alimentare) e dei distretti del cibo – di competenza delle regioni e delle province autonome – non ha lo scopo di disciplinare l’uso del territorio, essendo essenzialmente preordinata al sostegno, sotto varie forme (regolamentari, organizzative e finanziarie) alle imprese che svolgono attività agricole e agroalimentari. Ciò non esclude che il Comune – nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica da non intendersi limitato alla sola regolazione delle potenzialità edificatorie e alla “zonizzazione” del territorio comunale – possa orientare lo sviluppo economico di alcune zone verso determinate produzioni (escludendone altre), onde creare le condizioni affinché un territorio venga individuato dalle autorità competenti come distretto agroalimentare o un distretto del cibo, e, ove già istituiti, possano ulteriormente svilupparsi.