Tar Sicilia, Catania, sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 3148
Classificazione delle vie pubbliche – Dichiarazione della Giunta comunale di servitù pubblica – Natura giuridica della pretesa – Presunzione di pubblicità – Prova contraria
La valutazione in merito alla contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada e di eventuali diritti reali sulla stessa è rimessa alla cognizione (rectius alla giurisdizione) del giudice civile, involgendo pretese di accertamento di un diritto soggettivo.
L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l’inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.