Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24 settembre 2024, n. 585
Ordinamento contabile – Attestazione di copertura finanziaria dell’atto amministrativo – Competenza – Ratio – Mancanza
Nel vigente assetto ordinamentale degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa. Infatti, a seguito della riscrittura dell’ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell’attestazione formale, un posterius. La norma dell’art. 55 comma 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, è stata infatti modificata nel senso che l’attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell’atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l’esatta imputazione di spesa. In altri termini, l’attestazione di copertura finanziaria non precede più l’impegno, né soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell’atto di spesa.
In particolare, tale aspetto è attualmente regolato dall’art. 191, comma quarto del D.lgs. n. 267/2000, che, come appare evidente ad una semplice lettura, riproduce la previsione che l’atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall’essere “nullo di diritto”, come previsto dal vecchio testo dell’art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.