Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, 4 ottobre 2024, n. 192

Danno erariale – Attualità del danno – Danno da mancata entrata – Costo di costruzione – Ente locale – Prescrizione – Inesigibilità del credito

Elemento costitutivo dell’illecito erariale è rappresentato dalla certezza ed attualità del danno, dovendosi, dunque, escludere la risarcibilità di danni astratti, futuri e, dunque, ipotetici. Pertanto, il danno erariale da mancata entrata derivante dall’omesso incasso dei costi di costruzione si concretizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale, ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione.