Redazione

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Nuovo Formulario per le comunicazioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP)   

L’Autorità ha adottato un nuovo Formulario per le comunicazioni che le pubbliche amministrazioni devono trasmetterle ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (anche “TUSPP”). Il nuovo Formulario, aggiornato tenendo conto delle modifiche normative intervenute dal 2017 ad oggi, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e, rispetto al precedente, è volto a consentire una più agevole compilazione dei relativi campi grazie al suo formato pdf compilabile.

Trattamento fine servizio

Corte Costituzionale, 19 giugno 2023, n. 130

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio – Differimento – Rateizzazione

Sono dichiarate inammissibili le qlc dell’art. 3, c. 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art.  12, c. 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni, sollevate dal TAR Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.
Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.
Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.  Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa.

Usi civici

Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n.  119

Usi civici – Domini collettivi – Disciplina – Beni collettivi

L’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati

In caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo, nonché il valore paesistico ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. Il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali sotto qualunque prospettiva lo si consideri: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Conclusivamente, la norma censurata determina una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata.