Redazione

Funzionario infedele

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 14 giugno 2023, n. 172 

Funzionario infedele – Responsabilità amministrativa – Danno da disservizio – Danno da violazione del sinallagma contrattuale – Danno da tangente

Un funzionario comunale, che sfruttando la sua qualità di addetto all’Ufficio Anagrafico, istruisce ed evade numerose pratiche di residenza anagrafica ideologicamente false, in violazione delle regole disciplinanti la procedura e omettendo preordinatamente qualunque controllo sulla effettività della dimora dei richiedenti nonché sulla sussistenza degli altri requisiti necessari, determina un nocumento per il pubblico erario derivante sia dal disservizio arrecato al Comune di appartenenza, inteso come maggiori costi che l’ente ha dovuto sopportare per riparare la situazione di irregolarità determinata dal dipendente infedele, che dalla violazione del sinallagma contrattuale in quanto il Comune ha erogato una  retribuzione per una prestazione lavorativa resa assolutamente in modo difforme da quella contrattualmente prevista.

L’imputazione di un danno da tangente non sfugge all’applicazione dei principi sull’onere della prova, cosicché non è ammissibile desumere automaticamente un danno erariale dalla accertata erogazione indebita di denaro ad un pubblico dipendente, quand’anche ciò assuma valenza penale o disciplinare. Pertanto, non si configura alcun danno erariale da tangente qualora il percettore delle dazioni illecite si ingerisca in procedimenti amministrativi che per loro natura non determinano il riversamento di utilità patrimoniali da parte dell’Amministrazione in favore di altri soggetti, con conseguente impossibilità di argomentare la traslazione dell’ammontare delle tangenti ricevute dalla pubblica dipendente in termini di maggiori costi per l’Amministrazione stessa.

Deprezzamento immobile

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, 9 giugno 2023, n. 362

Deprezzamento immobile – Danno da mancata entrata – Responsabilità del Sindaco e della Giunta – Insussistenza

Non sussiste responsabilità erariale in capo al sindaco e ai componenti della giunta comunale per il deprezzamento subito da un compendio immobiliare di proprietà del Comune e per la mancata utilizzazione e messa a reddito sempre dello stesso compendio, quando pur avendo violato talune disposizioni di legge, non vi sia prova di un concreto nocumento per il pubblico erario, in quanto il danno erariale non può farsi derivare, sic et simpliciter, dalla violazione di una norma.

Non si concretizza alcun danno erariale da mancato guadagno o minore entrata in capo agli amministratori di un ente locale in caso di vendita di un complesso immobiliare ad un prezzo inferiore a quello di stima, quando la suddetta scelta trova giustificazione in una congrua motivazione.

La mancata utilizzazione e messa al reddito di un bene immobile da parte degli amministratori di un Comune non crea alcun danno per il pubblico erario, quando non vi è prova che l’immobile fosse appetibile sul mercato, ovvero che ci fosse la possibilità di un eventuale interesse sul mercato in relazione a detto immobile, tanto da ritenere probabile la sua locazione.

Diritto di voto

Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 14 giugno 2023, n. 10

Diritto di voto – Campagna elettorale – Influenza pubblici poteri – Divieto di svolgere attività di comunicazione – Violazione – Responsabilità amministrativa

Il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale mira a tutelare il pieno espletamento del diritto di voto del cittadino, impedendo che qualsiasi forma di comunicazione istituzionale trascenda dall’ambito di neutralità che le è proprio e possa in qualsiasi modo suggestionare l’elettore influenzando le sue determinazioni. Pertanto, la piena libertà di autodeterminazione del voto si tutela evitando totalmente ogni e qualsiasi ingerenza pubblica sulla formazione dell’opinione di voto.

La particolare rilevanza costituzionale del bene tutelato dal divieto posto alla amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale, implica l’irrilevanza di qualsivoglia valutazione in ordine sia alla volontarietà dell’influenza esercitata dai pubblici poteri sia alla vantaggiosità o meno della illecita comunicazione a favore del suo autore e comporta una tutela avanzata del diritto di voto che deve essere messo al riparo non solo da episodi concreti di danno, ma altresì dal mero rischio di simili eventualità. Dunque, ai fini della sussistenza dell’attività vietata non è necessaria una valutazione concreta dell’eventuale valenza propagandistica dell’informazione incriminata, atteso che la mera sua diffusione appare sufficiente a concretare il rischio di una distorsione del convincimento dell’elettore.

Oneri patrimoniali e finanziari

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41 

Oneri patrimoniali e finanziari – Ambito di applicazione della facoltà contributiva Enti locali nei confronti di Amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento al quesito posto dall’ente locale e vertente sulla possibilità di assumere oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha affermato il seguente principio di diritto: l’art. 4 del d.lgs. 139/2006 deve essere interpretato nel senso di escludere la legittimità dell’assunzione di oneri diversi da quelli menzionati dalla norma che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’Amministrazione Centrale. Sulla base del predetto principio di diritto, peraltro ampiamente seguito dalla giurisprudenza contabile, l’ente locale, non può legittimamente assumere oneri patrimoniali e finanziari diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nella norma (strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti) e rappresentati anche da spese correnti. Il principio di diritto ora ribadito dalla Sezione regionale di controllo risulta dall’applicazione degli ordinari criteri ermeneutici evidenziando altresì anche ragioni di tipo sistematico. Al riguardo, a contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra Amministrazione e per la quale l’Ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’Ente è tenuto ad assicurare nel continuo sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che ad essi hanno dato attuazione.

Assunzione di personale

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha affermato il seguente principio di diritto: il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. Sulla base del predetto principio di diritto, l’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.