Consiglio di Stato/TAR

Deposito di materiali a cielo aperto

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 12 luglio 2024, n. 2531

Titolo edilizio – Permesso di costruire – Deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero – Non occasionalità

Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono soggette a permesso di costruire (già concessione edilizia) le “occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero” qualora non meramente occasionali o estemporanee. Il previgente art. 7, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 – abrogato con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001 – nel prevedere la mera autorizzazione gratuita per tali opere si riferiva, in ogni caso, ad interventi finalizzati a soddisfare esigenze improvvise o transeunti, non destinati a produrre effetti permanenti sul territorio.

Cambio del nome di una via comunale

Consiglio di Stato, sez. V, 12 luglio 2024, n. 6260

Toponomastica – Attribuzione di un nuovo nome a una via comunale – Procedimento – Ratio – Differenze con mutamento del nome

Sono illegittimi gli atti del Comune e della Prefettura che, seguendo il procedimento dell’art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, attribuiscano un nuovo nome a una via comunale sul presupposto che la stessa fosse priva di denominazione, laddove risulti sufficientemente provato che tale via, pur priva di denominazione ufficiale, avesse comunque una denominazione invalsa nella prassi della comunità locale, per la quale avrebbe dovuto quindi essere seguito il diverso procedimento di cambio del nome, disciplinato dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

La distinzione tra i due procedimenti, infatti, è di non poco conto, in quanto il cambio della toponomastica, a differenza dell’attribuzione di un nuovo nome, richiede una valutazione particolarmente delicata, che abbisogna di un’istruttoria approfondita sull’effettiva necessità di procedere in tal senso, in ragione delle conseguenze e degli incomodi che derivano ai cittadini da una simile iniziativa.

Proroga di un atto dopo la sua scadenza

Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 11 luglio 2024, n. 14044

Atto amministrativo – Termine finale di efficacia – Proroga – Condizioni

Ai fini della proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo è necessario che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, dovendo considerare tale principio applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto a un termine finale di efficacia.

Contributi pubblici e prescrizione dell’azione di ripetizione

Tar Campania, Salerno, sez. III, 17 luglio 2024, n.1522

Contributi pubblici – Causa solvendi – Sopraggiunta carenza – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Assegni bancari – Estinzione del debito

In caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell’assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.

Qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all’erogazione dei contributi pubblici, il diritto dell’Amministrazione alla restituzione non può sorgere al momento della percezione dei contributi da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione.

Modifiche contrattuali ed evidenza pubblica

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 10 luglio 2024, n. 835

Contratti pubblici – Modifica contrattuale – Condizioni – Fase esecutiva

La modifica contrattuale può essere concordata anche nella fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ma l’elasticità consentita alle parti in fase esecutiva non può tradursi in una sostanziale elusione delle regole di evidenza pubblica. Devono quindi essere addotti e documentati seri motivi indipendenti dalle parti che non modifichino per altro in modo sostanziale l’oggetto della gara; non trovano spazio invece ortopedie rispetto ad offerte ab origine non sostenibili ovvero modifiche delle condizioni di contratto tali che, ove manifestate in gara, lo avrebbero reso appetibile per ben diverse fasce di mercato.

Piano regolatore e osservazioni dei privati

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 15 luglio 2024, n. 882

Pianificazione urbanistica – PRG – Osservazioni dei privati – Natura giuridica – Rigetto – Onere probatorio attenuato

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati dal piano regolatore costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale.

Alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del vincolo di inedificabilità delle coste in Sicilia

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 8 luglio 2024, n. 520

Abuso edilizio – Istanza di condono – Limiti – Normativa della Regione siciliana – Questione di legittimità costituzionale

Il Collegio sottopone alla Corte costituzionale – ritenendola rilevante e non manifestamente infondata – la questione di legittimità costituzionale:

a) dell’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, quanto alle relative parole “devono intendersi” (anziché “sono”); e, comunque, di detto comma 3 nella parte in cui esso pone la retroazione del precetto – di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle “disposizioni di cui all’art. 15, prima comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78” – sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15 del 1991;

b) nonché – in via subordinata e condizionatamente all’esegesi che se ne dia – dell’art. 23 (ossia dell’art. 32-33 della legge n. 47 del 1985 per quale recepita in Sicilia), comma 11 (già 10), ultima proposizione, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 – laddove tale norma afferma che “restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” – per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione (c.d. eccesso di potere legislativo).

In sostanza, il Collegio dubita della compatibilità costituzionale dell’imposizione, nel 1991, del vincolo di inedificabilità assoluta nei 150 metri dalla battigia direttamente efficace anche per i privati con effetto retroattivo sin dal 1976; anziché con effetto solo per l’avvenire, ossia dall’entrata in vigore della cit. legge n. 15 del 1991.

Gestione dei rifiuti, servizi a rete, affidamento in house e obbligo di allegazione di un piano economico-finanziario

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 24 giugno 2024, n. 555

In house providing – Servizi pubblici locali a rete – Definizione – Servizio di gestione dei rifiuti – Obbligo di allegazione del piano economico-finanziario asseverato

L’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 201/2022 (rubricato “Affidamento a società in house”) dispone che “Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”. L’art. 2, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. definisce “«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”.

La definizione di servizi pubblici locali a rete fa riferimento alle caratteristiche oggettive, strutturali e funzionali, del servizio pubblico, a prescindere dall’attivazione o meno degli ambiti territoriali ottimali (ATO). Del pari, l’art. 17, comma 4, nel prevedere l’obbligo della predisposizione del PEF per gli affidamenti in house dei servizi pubblici locali a rete, non lo subordina alla previa attivazione dei suddetti ambiti territoriali ottimali.

Partecipazioni societarie delle PA e obblighi di consultazione pubblica

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 25 giugno 2024, n. 1973

Atto deliberativo comunale di affidamento in house di un servizio – Consultazione pubblica – Forme – Idoneità – Ratio

L’art. 5, comma 2, del n. 175/2016, prescrive che, in caso di acquisto di partecipazioni o di costituzione di società, “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

La previsione normativa detta una specifica regola in relazione al procedimento di adozione della deliberazione comunale di affidamento in house di un servizio. Gli Enti, infatti, devono prevedere (“secondo modalità da essi stessi disciplinate”) “forme di consultazione pubblica” in modo da consentire agli operatori del settore interessati all’affidamento in gestione del servizio di formulare idonee e tempestive osservazioni in ordine alla scelta comunale di adottare il modulo procedimentale dell’in house che esclude, invece, il ricorso al mercato per l’affidamento in gestione dello stesso. L’Ente è quindi chiamato a disciplinare e individuare lo strumento (“forme”) in grado di assicurare la consultazione degli operatori e ciò implica, necessariamente, sia la previa pubblicazione dello schema di atto deliberativo tramite mezzi di comunicazione in grado di garantire l’effettiva diffusione della scelta amministrativa agli operatori sia la previsione di un termine entro cui poter formulare, da parte degli interessati, osservazioni di metodo e di merito a quella scelta.

La pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del Comune, senza indicazione di un termine per le osservazioni, non costituisce una “forma” idonea di “consultazione pubblica” ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, non assicurando che gli operatori del settore possano venire a conoscenza della volontà del Comune di procedure all’affidamento di un proprio servizio tramite il modulo dell’in house. Tale forma di comunicazione è infatti generica in quanto è riservata, per legge, alla pubblicazione degli atti deliberativi del Comune, mentre il legislatore ha imposto, per il procedimento di affidamento in house, una forma di comunicazione specifica sia in relazione al contenuto sia in relazione ai suoi destinatari. Inoltre, agli operatori non viene offerta la possibilità di presentare osservazioni, né vien indicata la forma e il termine entro cui le osservazioni possono essere presentate.

La disposizione normativa richiamata detta condizioni minime effettive di partecipazione amministrativa che devono essere garantite in astratto dall’amministrazione comunale a tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla circostanza che poi, di fatto, gli operatori si avvalgano di tali garanzie.

Le fasce di rispetto stradale

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 11 luglio 2024, n. 2125

Intervento di nuova costruzione – Fasce di rispetto stradale – Nozione – Natura giuridica – Finalità

Le fasce di rispetto stradale sono aree di profondità definita dal D.P.R. 495/1992 o dagli strumenti urbanistici, che costeggiano la strada, e che non possono essere oggetto di edificazione sulla base di un vincolo apposto ex lege (art. 16 D. Lgs. 285/1992), assoluto, motivato dalla necessità di assicurare la sicurezza della circolazione veicolare, oltre che a garantire eventuali future esigenze di ampliamento della sede stradale, nonché lo spazio sufficiente per eseguire interventi di manutenzione della sede viaria stessa; tale vincolo ha titolo nella legge, e riveste carattere non espropriativo ma conformativo della proprietà privata.