Consiglio di Stato/TAR

Somministrazione alimenti e bevande

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 31 luglio 2023, n. 2411

Esercizio attività somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – Conformità urbanistico-edilizia – Abusivismo – Diniego

Nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato, come nella fattispecie, su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali.

Il legittimo esercizio di un’attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.

Ordinanze contingibili, danni e legittimazione passiva

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 31 luglio 2023, n. 733

Ordinanze contingibili e urgenti – Domanda di risarcimento danni – Soggetto legittimato passivo

La legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti da ordinanze contingibili e urgenti spetta comunque all’Amministrazione comunale in quanto, pur agendo il Sindaco in veste di organo dello Stato ed ufficiale del Governo e, quindi, di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale e quale elemento di tale complesso, con la conseguente responsabilità del Comune, e non dello Stato, per gli atti posti in essere.

Demanio marittimo e strutture amovibili

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 1 agosto 2023, n. 993

Demanio marittimo – Strutture balneari amovibili – Compatibilità paesaggistica

Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare, purchè nel rispetto dei vincoli paesaggistici. Viene riconosciuto alla PA il potere/dovere di controllo sulla conformità delle opere concretamente realizzate ai contenuti del rilasciato permesso di costruire.

Sedi farmaceutiche

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 1 agosto 2023, n. 2576

Riperimetrazione sedi farmaceutiche – Locali idonei reperibili – Oneri istruttori

L’amministrazione comunale può procedere alla modifica delle aree delle sedi di nuova istituzione, precedentemente individuate, solo qualora sia a ciò costretta dall’evidente necessità di garantire all’assegnatario la possibilità di esercitare la farmacia, qualora tale possibilità sia preclusa da evidenti e attuali circostanze.

È compito del consiglio comunale, in sede istruttoria, accertare l’assoluta irreperibilità di locali idonei nell’ambito dell’area predeterminata; tale accertamento non può dirsi compiuto per effetto del recepimento delle risultanze istruttorie effettuate in anni precedenti.

Trasformazione edilizia

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 luglio 2023, n. 12864

Trasformazione edilizia del territorio – Titolo edilizio – Natura precaria dell’opera – Tettoia – Pavimentazione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Destinatari

Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui, se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili.

L’installazione di una tettoia di dimensioni non ridotte comporta una trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001) e si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel permesso di costruire, la cui mancanza legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria.

L’attività di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno  deve essere autorizzata dal Comune e non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova, e non già di intervento trasformativo di manufatto già esistente, in quanto trattasi di attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, pur consistendo solo nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, qualora appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso e all’asservimento dell’area a sosta e parcheggio di autoveicoli.

Le misure demolitorie conseguenti all’accertamento di illeciti edilizi hanno natura reale e finalità ripristinatoria dello stato legittimo dei luoghi, potendo quindi essere impartite anche agli attuali proprietari del bene abusivamente edificato, prescindendo, le stesse, dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile e applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Pianificazione urbanistica

Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7407

Pianificazione urbanistica – Zona agricola – Insediamenti industriali

La destinazione agricola di una determinata area è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, con la conseguenza che, salvo diverse specifiche previsioni, essa non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di discarica, tanto più che quest’ultimo deve essere ragionevolmente localizzato al di fuori della zona abitata.

Il potere di pianificazione del territorio non può precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola, salvo che in via eccezionale, quando cioè si sia in presenza di un assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto, ovvero favorito da opere di bonifica.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VII, 31 luglio 2023, n. 7418

Abuso edilizio – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Ratio e finalità

La nozione di “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” di cui all’articolo 27 del d.P.R. 380 del 2001 ha valenza ampia e onnicomprensiva e non resta limitata ai soli casi di conclamato abuso edilizio. Invero, l’attività di vigilanza in parola mira in generale ad assicurare la rispondenza dell’attività edilizia “alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. Pertanto, si tratta di una previsione di ampiezza tale da non restare limitata al solo ambito dell’attività edilizia strictu sensu ‘abusiva’, ma tale da ricomprendere anche ogni più estesa forma di controllo (quale quella finalizzata – secundum legem – ad assicurare che il soggetto, il quale intraprende un’attività edilizia – in principio, del tutto legittima – sia a ciò pienamente legittimato).

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2023, n. 7384

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Incompetenza relativa – Pertinenze – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Anche se di natura pertinenziale, un manufatto posto a servizio di un’opera abusiva è da considerarsi intervento di nuova costruzione, come tale assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire.

L’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione: invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti di carattere vincolato, per cui, nel caso di atto amministrativo eventualmente viziato da incompetenza relativa, risulta comunque applicabile l’art. 21-octies L. 241/90, in base al quale i vizi meramente formali e di procedura non possono costituire motivo di annullamento, essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Convenzioni urbanistiche

Tar Puglia, Bari, sez. I, 25 luglio 2023, n. 1032

Pianificazione urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Piano di edilizia economica e popolare

Le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali. Poiché i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante, quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia; quindi, non è ravvisabile un rapporto strettamente sinallagmatico tra i soggetti stipulanti.

Essendo il momento convenzionale servente e strumentale rispetto al momento pubblicistico, la causa del trasferimento della proprietà delle aree dal Comune al cessionario/costruttore nella convenzione accessiva al Piano di edilizia economica e popolare non è l’ampliamento della sfera giuridica del cessionario/attuatore con le aree oggetto della cessione, bensì unicamente e inderogabilmente la realizzazione e il trasferimento degli alloggi da assegnare a soggetti in possesso dei requisiti ex lege, non configurabile come una qualunque controprestazione civilistica, ma quale elemento strutturale caratterizzante e imprescindibile condizione di legittimità della pianificazione secondaria. La presenza di un momento negoziale, costituito dalla convenzione, non muta la sostanza dell’ontologicamente sottostante rapporto pubblicistico preordinato al conseguimento dell’interesse pubblico generale.

Gli obblighi scaturenti dalla convenzione sono elementi “strutturali” immanenti all’assentita pianificazione secondaria.

Il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un’apposita convenzione con il Comune, attesa la ratio legis di garantire il diritto alla casa ai meno abbienti, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti.

La scadenza della Convenzione riguarda l’efficacia del solo regime urbanistico introdotto dalla medesima, rendendo inattuabili le previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione e non può incidere sulla validità ed efficacia degli obblighi strumentali alle finalità istituzionali, assunti con la Convenzione urbanistica dai soggetti attuatori degli interventi: tanto comporta anche l’inapplicabilità della prescrizione ai diritti dell’Amministrazione pubblica inerenti agli impegni convenzionali strumentali alle finalità istituzionali che il soggetto attuatore ha assunto con la stipula della convenzione urbanistica.

Opere precarie

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 luglio 2023, n. 474

Titolo edilizio – Opere precarie

La distinzione tra attività edilizia libera e attività edilizia assoggettata a permesso di costruire riposa non tanto sulla natura del bene realizzato, quanto sul fatto che esso sia destinato o meno a soddisfare esigenze transeunti.

Va riconosciuta natura precaria, non necessitante di titolo edilizio, alle opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà.