Consiglio di Stato/TAR

Accesso “difensivo”

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 18 luglio 2023, n. 704

Accesso difensivo – Limiti al sindacato dell’amministrazione

L’accesso difensivo gode di ampia tutela e, quindi, all’amministrazione non è consentito né di sindacare, in sede di accesso, ed in mancanza di puntuali obiezioni di riservatezza, come in concreto si dovrebbe sviluppare l’attività difensiva della ricorrente; né di procedere a una impropria selezione di cosa possa o non possa essere oggetto di concreto interesse difensivo.

Nozione di “intersezione a raso”

Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sez. I, 18 luglio 2023, n. 251

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni all’installazione – Diniego – Potestà regolamentare

Appare legittima la previsione di un regolamento comunale che vieti l’installazione di impianti pubblicitari in corrispondenza di “incroci”, laddove per tale nozione si rinvii alla definizione di “intersezione a raso” di cui all’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 (c.d. “Codice della strada”). Dalla disposizione appena richiamata deriva l’assoluta irrilevanza del fatto che i veicoli provenienti da una strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte, essendo – viceversa – sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune. Ne consegue che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada.

Sale da gioco e orari di apertura

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078

Apertura sale da gioco autorizzate – Ordinanza sindacale – Limitazioni orari

La disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati: da un lato emergono infatti le esigenze dei privati – i gestori delle predette sale – titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, i quali mirano alla massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei propri investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli – concessorio ed autorizzatorio – necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico-finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall’autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia.

Il potere del Sindaco di definire gli orari di apertura delle sale da gioco va quindi esercitato valutando le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Attrezzature balneari su spiagge libere

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 17 luglio 2023, n. 925

Demanio marittimo – Noleggio attrezzature balneari su spiagge libere – Regolamento comunale – Riserva di attività in favore dei titolari di concessione per attività di noleggio imbarcazioni – Legittimità

La previsione regolamentare di una riserva dell’attività di noleggio delle attrezzature balneari su spiaggia libera in favore dei titolari di concessione demaniale marittima per attività di noleggio imbarcazioni, attività idrosciatorie e chioschi/bar, con esclusione espressa dei titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, è legittima, tra l’altro perchè assolve ad una funzione pro-concorrenziale, implementando i servizi in favore dell’utente della spiaggia, e si pone pertanto del tutto in linea con le coordinate costituzionali ed eurounitarie in punto di tutela, promozione e valorizzazione della concorrenza.

Acquisizione sanante

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 luglio 2023, n. 547

Espropriazione – Acquisizione sanante – Sollecitazione del privato – Silenzio inadempimento

Anche se ‘’art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non prevede un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l’Amministrazione espropriante sine titulo ad avviare il relativo procedimento, con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo; infatti per la Pubblica amministrazione l’obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall’art. 2, l. 241/1990 sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento ed è rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione.

Abbandono di rifiuti

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 12 luglio 2023, n. 2180

RSU – Abbandono – Responsabilità – Obbligo di vigilanza – Recinzione

La responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non può riguardare l’attività altrui, dolosa e criminosa, di abbandono dei rifiuti e deve, invece, riguardare la mancanza di un’adeguata cura nella tenuta del terreno del quale ha la titolarità o comunque la disponibilità. Tuttavia, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, essendo oltre tutto le recinzioni scarsamente dissuasive in determinati contesti. Ai sensi dell’art. 841 c.c., inoltre, la chiusura del fondo è una facoltà e la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero nella violazione di un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.). A maggior ragione, ciò vale per la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione.

Pianificazione urbanistica, interesse pubblico e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2023, n. 7070

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale – Interesse pubblico

Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso.

L’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

La motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale. Una motivazione “rafforzata” è richiesta solo in presenza di superamento degli standard minimi, di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, di pronunce di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento, passate in giudicato.

Espropriazione

Tar Campania, Salerno, sez. II, 18 luglio 2023, n. 1745

Pianificazione urbanistica – Espropriazione di terreni per realizzazione alloggi edilizia economica e popolare – Oneri di urbanizzazione – Ripetizione – Dies a quo – Prescrizione

Il dies a quo per il recupero dei costi di urbanizzazione, si intende decorrente non già dalla data di stipulazione della convenzione o da quella di rilascio del titolo concessorio, bensì dal momento in cui detti costi siano stati determinati e siano divenuti, come tali, ripetibili.

In tema di espropriazione di terreni per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il termine di prescrizione del diritto del consorzio intercomunale di ottenere dai singoli assegnatari degli alloggi il rimborso delle somme spettanti al proprietario espropriato comincia a decorrere solo dal momento dell’effettivo pagamento della indennità dovuta a quest’ultimo, come rideterminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, non potendo addebitarsi al titolare del diritto alcuna inerzia nelle more della nuova quantificazione del costo di acquisizione delle aree a seguito della sentenza medesima.

Il termine prescrizionale per il recupero delle maggiori somme dovute ai soggetti espropriati può intendersi iniziato a decorrere, solo dopo che e in quanto l’amministrazione abbia acquisito piena contezza della spesa effettiva riversabile sui soggetti assegnatari dei suoli ablati.

Abuso edilizio e ordinanza di demolizione

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2023, n. 601

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Destinatari – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Esenzione

In forza dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione ha come destinatari sia il proprietario dell’immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l’autore dell’abuso. L’equiparazione del proprietario all’autore dell’abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l’ordine urbanistico. Il proprietario non può, quindi, liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso, o la buona fede circa il comportamento degli esecutori materiali dei lavori; tali elementi diventano, infatti, rilevanti solo quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza, dunque, che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e la perdita dell’immobile.

Nell’ambito delle costruzioni abusive, il proprietario incolpevole non è automaticamente esposto alla sanzione della perdita della proprietà dell’immobile o alla sanzione pecuniaria; le altre misure, ad esclusione del ripristino che ha carattere oggettivo, hanno natura punitiva e afflittiva, e non possono essere applicate senza una verifica della responsabilità personale.

Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento della responsabilità del destinatario nella realizzazione dell’abuso, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo. La conseguenza di tale premessa è che, in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, affinché quest’ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.