Consiglio di Stato/TAR

Oneri concessori

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 luglio 2023, n. 12067

Titolo edilizio – Oneri concessori – Restituzione

Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri concessori non è da rinvenire nel mero rilascio del titolo edilizio in sé considerato, bensì dal suo effettivo utilizzo per la trasformazione del territorio con la realizzazione del progetto edilizio assentito. Se ciò non avviene, o non risulta più possibile, sorge l’obbligo del Comune alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo di edificazione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale del diritto di edificazione comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Zonizzazioni e localizzazioni

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 13 luglio 2023, n. 242

Pianificazione urbanistica – Varianti – Zonizzazioni e localizzazioni – Discrezionalità

Ai fini dell’applicazione delle norme del Capo III della legge n. 241/1990, la variante localizzativa di un’opera pubblica non va considerata come un autentico atto di pianificazione o programmazione del territorio, qualora la variante attenga all’esecuzione di una singola opera pubblica localizzata su di un’area ben individuata.

Le zonizzazioni si distinguono dalle localizzazioni: le prime si riferiscono a porzioni sufficientemente ampie di territorio, mentre le seconde a specifici terreni. Solo le zonizzazioni hanno natura di atti di pianificazione.

Un piano urbanistico può essere modificato per sopravvenute ragioni che determinino la totale o anche solo parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo e ciò in forza di un principio immanente al diritto della pianificazione urbanistica, ricavabile dall’art. 10, c. 7, della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942.

L’uso legittimo della discrezionalità amministrativa presuppone sempre la ponderazione comparativa dell’interesse pubblico primario con gli interessi secondari: pubblici, collettivi e privati.

Pianificazione urbanistica

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 4 luglio 2023, n. 979

Pianificazione urbanistica – Conferenza di servizi

L’eventuale positivo parere della conferenza di servizi non ha alcuna forza cogente e pre-decisionale rispetto alle statuizioni del Consiglio comunale. È solo a questi, infatti, che l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconnette le attribuzioni in merito all’adozione di «programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

Abuso edilizio – Attivazione procedimento su segnalazione

Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 28 giugno 2023, n. 213

Abuso edilizio – Segnalazioni – Obbligo di attivazione procedimento di controllo – Doppia conformità – Idoneità sismica

Il proprietario di un’area confinante rispetto a quella sulla quale viene realizzata un’attività edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole può pretendere che il Comune adotti le misure repressive o, comunque, che emetta un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni della mancata attivazione, sicché in presenza di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso, della cui conclusione deve essere dato motivato conto.

La conformità urbanistico/edilizia di un manufatto implica anche l’idoneità sismica dell’immobile, facendo capo tale verifica al Comune nell’ambito del generale potere di vigilanza spettante agli uffici tecnici comunali ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché del potere di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia antisismica di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Localizzazione impianti telefonia

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829

Stazioni radio base – Diniego autorizzazione installazione – Limiti localizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. 

Occupazione sine titulo

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11 luglio 2023, n. 894

Occupazione sine titulo di immobili privati – Istanza del privato – Silenzio-inadempimento

L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Sebbene l’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultimo abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento

Impianti pubblicitari

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 luglio 2023, n. 576

Impianti pubblicitari – Determinazione del canone – Criteri

L’art. 1 comma 825 della legge 160/2019 associa la determinazione del canone alla superficie complessiva dell’impianto pubblicitario, ma tale norma deve essere coordinata con l’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che, dopo aver fissato il vincolo della parità di gettito rispetto ai canoni e ai tributi sostituiti, prevede la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, e con l’art. 1 comma 821-bis della legge 160/2019, che rimette al regolamento l’individuazione degli impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per tipologia e superficie. La superficie complessiva dell’impianto pubblicitario resta, quindi, il riferimento imprescindibile per la base di calcolo, ma è ammesso, e in realtà necessario, un contorno di parametri che da un lato tengano conto dell’impatto delle installazioni sul territorio, e dall’altro riflettano il maggiore o minore valore di mercato di una determinata postazione. In altri termini, è la stessa legge 160/2019 che invita gli enti locali a operare secondo quelli che sono in effetti i normali canoni di corretto esercizio della discrezionalità, ossia la tutela delle località più fragili e meno adatte all’affollamento degli impianti pubblicitari, e l’applicazione di tariffe più elevate alle postazioni di maggiore interesse economico in rapporto alle diverse tipologie di impianti. I parametri di ulteriore dettaglio rientrano nel metodo di calcolo matematico della tariffa, e come tali non sono sottoposti al vincolo della riserva relativa di legge.

Parcheggi “Tognoli”

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6277

Parcheggi “Tognoli” – Atti traslativi – Legittimità – Vendita

A partire dagli anni 60 del secolo scorso, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico e di arginare il fenomeno della congestione delle strade pubbliche, il legislatore italiano ha introdotto una specifica disciplina giuridica in materia di parcheggi. I due principali testi normativi, riconducibili alle definizioni di “legge-Ponte” (legge n. 765/1967) e “legge-Tognoli” (legge. n. 122/1989), hanno quindi delineato un quadro normativo peculiare, caratterizzato da specifici obblighi e divieti riconducibili alla realizzazione e alla circolazione di parcheggi. Le discipline dei suddetti parcheggi (i quali sono stati rispettivamente definiti, in modo atecnico, “parcheggi Ponte” e “parcheggi Tognoli”), presentano però significativi profili differenziali: mentre con riguardo ai primi, si rileva un obbligo pubblicistico a carico del costruttore di riservare appositi spazi a ciò finalizzati (ed in capo al proprietario di non modificarne la destinazione d’uso), i parcheggi “Tognoli”, presentano una disciplina giuridica differente. E, in effetti, il legislatore, volendo incentivare la costruzione di ulteriori posti auto connessi ad abitazioni già esistenti, ha consentito la costruzione di siffatti spazi (nel sottosuolo o in locali esistenti al piano terra del fabbricato, nonché nel sottosuolo di aree pertinenziali ad esso esterne) con un regime fiscale ed urbanistico fortemente agevolativo. Al contempo, però, con l’obiettivo di evitare possibili speculazioni rispetto a tale possibilità, ha previsto un vincolo pertinenziale con l’unità immobiliare correlata, determinando anche uno specifico divieto di cessione separata. Il rigore di tale previsione, però, è stato mitigato consentendo il trasferimento del vincolo pertinenziale sul parcheggio dall’appartamento del venditore all’appartamento dell’acquirente. Si è passati, quindi, da una inderogabile inscindibilità del vincolo, ad una scindibilità condizionata alla contestuale destinazione pertinenziale di altre unità immobiliari site nello stesso Comune.

Oltre alla eccezione al regime di inalienabilità separata dei parcheggi “Tognoli”, occorre ulteriormente considerare che l’art. 9, comma 5, legge. n. 122/1989, parlando di divieto di cessione, sembra riferirsi, almeno in base ad un’interpretazione letterale, esclusivamente al contratto di vendita. Dall’accoglimento di tale premessa interpretativa discenderebbe la legittimità di atti traslativi differenti dalla vendita, quali ad esempio quelli rinunziativi, i trasferimenti coattivi, gli atti costitutivi di diritti reali minori, di godimento oppure di garanzia, nonché agli atti costitutivi di diritti personali di godimento. Anche a voler correggere siffatto esito applicativo, mediante il ricorso ad una interpretazione di tipo teleologico, che, muovendo dal riferimento testuale dell’art. 9 ai concetti di “cessione” e “trasferimento”, miri ad esaltare la volontà del legislatore di riconoscere ampia applicazione agli atti traslativi in generale; ne rimarrebbero comunque fuori gli atti che non determinano un vero e proprio effetto traslativo del diritto di proprietà, come ad esempio il contratto di locazione attributivo di un diritto personale di godimento.

Affidamento in house e controllo analogo congiunto

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 12 giugno 2023, n. 1441

Affidamento in house – Controllo analogo e controllo analogo congiunto

Con l’istituto dell’affidamento in house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all’esternalizzazione, i servizi pubblici vengono affidati a un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall’amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. In virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l’affidamento prescinde dall’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente.

In caso di esiguità della partecipazione, viene in rilievo l’ulteriore fattispecie del controllo analogo congiunto, nella quale il soggetto affidante esercita il controllo sull’affidatario congiuntamente ad altre pubbliche amministrazioni.

Illuminazione votiva

Tar Campania, Salerno, sez. I, 3 giugno 2023, n. 1531

Servizi pubblici locali – Illuminazione votiva – Affidamento diretto – Soglia di rilevanza comunitaria

I Comuni, per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, che è servizio pubblico di rilevanza economica, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in particolare, l’articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’articolo 125 (poi sostituito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016). Laddove si tratti di servizi pubblici il cui valore non superi la soglia di rilevanza comunitaria, l’affidamento può avvenire con lo strumento dell’affidamento diretto.