Consiglio di Stato/TAR

Scadenza della concessione demaniale marittima e acquisizione delle pertinenze

Consiglio di Stato, sez. VII, 6 luglio 2023, n. 6610

Demanio marittimo – Pertinenze – Acquisizione alla scadenza della concessione

L’art. 29, cod. nav. considera pertinenze del demanio marittimo “Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale”.L’art. 49 prevede: “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato”. La giurisprudenza amministrativa ha finora interpretato l’espressione “quando venga a cessare la concessione”, nel senso che: – la norma trova applicazione, con conseguente acquisto del bene ipso iure al demanio dello Stato, quando viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio; – ciò accade nei casi di rinnovo, in cui, a differenza della proroga, si costituisce un nuovo rapporto giuridico fra le parti, dopo l’estinzione della concessione precedente; – nei casi di proroga o di rinnovo automatico, che avvengano cioè prima che il titolo giunga alla sua naturale scadenza, “tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, una piena proroga dell’originario rapporto senza soluzione di continuità”, il principio dell’acquisizione automatica e ipso iure non trova invece applicazione, con la conseguenza che le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale restano, in tal caso, ai sensi dell’art. 952 c.c., di esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione e per essi non sarebbe dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l. n. 296/2006.

Abuso edilizio e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 12 luglio 2023, n. 2323

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Natura giuridica

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi, di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non è una sanzione penale, né può essere considerata una sanzione amministrativa ad essa equiparata, in quanto: a) l’acquisizione non consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso edilizio, ma alla successiva inottemperanza, da parte del responsabile dell’abuso, dell’ordine di demolizione/riduzione in pristino precedentemente emesso; b) l’acquisizione al patrimonio comunale è funzionale al ripristino dello stato dei luoghi ad iniziativa forzosa dell’amministrazione e a spese dell’obbligato, per superare l’inerzia dei responsabili dell’abuso; c) il mantenimento dell’opera ha carattere eccezionale e l’acquisizione ha funzione strumentale rispetto all’ordine di ripristino.

Silenzio-assenso

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 10 luglio 2023, n. 458

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Presupposti

Il silenzio assenso, ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, presuppone la sussistenza di tutti i requisiti, condizioni e presupposti richiesti dalla vigente normativa, cioè la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista, in quanto l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso.

Abuso edilizio e diniego di condono

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 luglio 2023, n. 577

Abuso edilizio – Istanza di condono – Diniego – Affidamento

Il diniego di condono risulta legittimamente adottato anche molti anni dopo la presentazione dell’istanza di condono e la risposta tardiva da parte del Comune non permette di radicare alcun affidamento tutelabile, né per quanto riguarda l’estensione delle categorie della sanatoria, né relativamente alla persistenza del potere di intimare la rimessione in pristino. La demolizione di opere mai assistite da titolo edilizio ha natura vincolata, non richiede la dimostrazione di un interesse pubblico attuale, e non diventa inammissibile per il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso o in conseguenza del trasferimento della proprietà del bene. Inoltre, la legittimità dell’ordine di demolizione comporta l’applicabilità delle sanzioni collegate all’inottemperanza, compresa la perdita della proprietà fino al decuplo della superficie utile abusivamente costruita.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2023, n. 6658

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Comunicazione avvio procedimento

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo.

Poteri di pianificazione e oneri di motivazione

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2923, n. 662

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, per cui non è ravvisabile in capo all’amministrazione l’obbligo di una motivazione più estesa e puntuale di quella risultante dalla relazione illustrativa del piano o della variante in ordine alle scelte discrezionali per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad un’analitica confutazione di ciascuna di esse.

Le scelte di governo del territorio sono espressione di discrezionalità massima e, dunque, possono essere sindacate dal giudice solo nel caso in cui siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ove risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o risultino apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio. Ne consegue che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Esercizi commerciali e pianificazione urbanistica

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 luglio 2023, n. 507

Pianificazione edilizia – Insediamenti di esercizi commerciali – Limiti – Libera concorrenza

Le previsioni dei piani urbanistici, in quanto finalizzate all’ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza alle norme in materia commerciale, rispetto al piano urbanistico. Di regola, l’anti-concorrenzialità della disposizione preclusiva sussiste allorché essa si sostanzi in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale. Per altro verso, i poteri degli enti locali non sono illimitati, in quanto incontrano un doppio ostacolo: 1) è vietata ogni previsione limitativa che si risolva in una discriminazione dettata a fini di tutela di altre categorie di esercizi commerciali; 2) è necessario verificare se i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime.

La rilevanza del profilo urbanistico nella disciplina relativa alla localizzazione degli esercizi commerciali permane anche dopo l’introduzione della normativa comunitaria contenuta nella Dir. n. 123/2006/CEE, volta a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione: la direttiva “Bolkestein”, infatti, prevede che l’iniziativa economica, di regola, non può essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), salvo quando  sussistano motivi imperativi di interesse generale.

L’attività di impresa commerciale, pur garantita dall’art. 41 della Costituzione e dall’ordinamento dell’Unione, nel più ampio contesto della libertà di iniziativa economica privata e dei principi della concorrenza e del mercato, non è comunque affrancata dai vincoli e dai limiti specifici sanciti dalla normativa urbanistica. Pertanto, è sempre richiesta la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività dovrebbe essere esercitata, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio sia per l’intera durata del suo svolgimento.

Contratti pubblici e “caro materiali”

Tar Campania, Napoli, sez. I, 23 giugno 2023, n. 3775

Contratti pubblici – Caro materiali – Revisione prezzi – Prezzario regionale – Decreto Aiuti

Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l’obbligo – nelle procedure ad evidenza pubblica – di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un’offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell’effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità.

La partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme.

Il meccanismo della revisione dei prezzi, delle compensazioni in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici e della revisione dei prezzi nella determinazione dell’importo da porre a base di gara – secondo la disciplina da ultimo introdotta dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022 – riveste la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le distorsioni, avuto riguardo all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione riscontrati come andamento dell’ultimo anno.

Vincolo paesaggistico

Consiglio di Stato, sez. VII, 5 luglio 2023, n. 6578

Vincolo paesaggistico – Pontili di attracco – Autorizzazione – Diniego

Il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito della sequenza di atti ed attività preordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica.

Nella particolare materia della tutela del paesaggio, quando si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. 

Accesso civico

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1618

Accesso civico generalizzato – Natura – Finanziamento opere pubbliche

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, è diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza; in esso, la trasparenza si declina come “accessibilità totale” e come diritto fondamentale volto al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.