Abuso edilizio
Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 30 giugno 2023, n. 11013
Abuso edilizio – Condono – Uso abitativo – Onere probatorio
Ove la domanda di condono sia espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa, l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, ricade sull’istante.
In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.
L’idoneità del manufatto all’uso abitativo deve risultare dalle caratteristiche della costruzione, che devono consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura: la struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale.