Consiglio di Stato/TAR

Società in house – Assunzioni – Clausola sociale

Consiglio di Stato, sez. III, 15 giugno 2023, n. 5885

Servizi pubblici locali – Affidamento diretto – Presupposti – Società in house – Assunzioni – Principi dell’evidenza pubblica – Clausola sociale – Limiti

L’in house providing è una formula di derivazione comunitaria, teorizzata per la prima volta nella sentenza CGUE 18 novembre 1999, nella causa C-107/1198, nota comunemente come sentenza “Teckal”. In questo arresto giurisprudenziale, il giudice sovrannazionale ha fissato due punti: da un lato, l’obbligo di procedere ad aggiudicare un servizio tramite gara ad evidenza pubblica trova eccezione nei casi in cui non sussista una distinzione soggettiva tra l’amministrazione aggiudicatrice e il prestatore di servizio; dall’altro, secondo il principio della neutralità della forma giuridica, quest’ultima non è rilevante ai fini dell’attività; ciò che è dirimente è il regime giuridico cui i vari soggetti sono sottoposti. In tale sentenza, sono stati individuati i due elementi che determinato il costituirsi dell’in house: l’ente affidante deve esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e l’ente gestore deve svolgere la maggior parte della propria attività nei confronti dell’ente o degli enti che lo controllano. Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge che la società in house è una “longa manus” dell’Amministrazione, dovendo, per conseguenza, rispettare, nell’ambito della sua attività, i principi che informano l’agere amministrativo.

Per quanto attiene allo specifico profilo del reclutamento del personale, il TUSPP ha avvicinato il più possibile, pur considerando le differenze sostanziali, il regime previsto per le società in house a quello delle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Il riferimento – contenuto all’art. 19 TUSPP – al comma 3 dell’art. 35, D.L.vo n. 165/2001 comporta che i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione – pubblicità, imparzialità, economicità, decentramento delle procedure selettive, celerità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità di genere, professionalità ed indipendenza delle Commissioni esaminatrici – sono applicabili, rectius, sono obbligatori per le società in house. La compatibilità della clausola sociale con le procedure di reclutamento di personale previste per le società in house, non può risolversi nella previsione di un canale preferenziale per i lavoratori che non hanno superato una selezione pubblica. Diversamente affermando, si correrebbe il rischio di determinare una discriminazione al contrario nei confronti di coloro i quali sono stati assunti a seguito di una selezione bandita secondo i criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Se ne deve concludere che il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico regionale non possa essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi come più volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni 

Esercizi commerciali – Sanzioni

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 21 giugno 2023, n. 388

Somministrazione bevande alcoliche in bottiglia – Ordinanza sindacale – Misure sanzionatorie

Gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare; la proporzionalità, dunque, comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere.

L’Amministrazione, alla luce di pur accertate violazioni di un esercizio commerciale, peraltro di modestissima entità, non può adottare un provvedimento sanzionatorio che incide fortemente sull’attività esercitata, senza considerare opzioni alternative che permetterebbero comunque di perseguire le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e al tempo stesso, in consonanza con il principio di proporzionalità, evitano di infliggere all’interessato un sacrificio eccessivo in relazione allo svolgimento dell’attività economica.

Ordinanze contigibili e urgenti

Tar Campania, Salerno, sez. I, 21 giugno 2023, n. 1485

Poteri di ordinanza sindacale – Sperimentazione o installazione del 5G – Limiti localizzazioni

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 TUEL richiede, in ogni caso, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Sono illegittime le prescrizioni comunali che integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici e, dunque, a maggior ragione, nel senso dell’illegittimità di divieti generalizzati di allocazione in specifiche zone del territorio comunale o, addirittura, sull’intero territorio del Comune.

Disabili – Parcheggio

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 giugno 2023, n. 1561

Parcheggio personalizzato – Disabili – Diniego – Requisiti

L’art. 381, c. 5, d.P.R. 495/1992 non impone al Comune il rilascio del contrassegno personalizzato di parcheggio per disabili, ma consente all’ente di valutare la possibilità di rilascio ti tale contrassegno al ricorrere di particolari condizioni di invalidità da parte del richiedente; inoltre, tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

Sale giochi – Ludopatia

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2023, n. 384

Esercizio apparecchi gioco lecito – Orario unico – Ordinanza sindacale – Legittimità

Il potere sindacale di intervenire riducendo gli orari di apertura delle sale giochi e scommesse costituisce una legittima misura di contrasto al fenomeno della ludopatia. Stabilire un orario unico tra sale giochi e altri esercizi (bar e tabaccherie) è oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari.

Noleggio con conducente – Requisiti per l’autorizzazione

Tar Calabria, Reggio Calabria, 20 giugno 2023, n. 538

Servizio noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Requisiti

Il servizio di noleggio con conducente (NCC) conserva la sua dimensione locale e, accanto ai necessari requisiti organizzativi di “sede operativa” e “rimessa” da collocare nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, permangono anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il servizio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento, e di fare rientro nella sede di servizio pur dopo una serie di viaggi tra loro in qualche misura collegati. In altre parole, l’obbligo di disporre di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali.

I presupposti per ottenere e/o mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono dunque: a) la disponibilità di una rimessa situata nel Comune che ha rilasciato il titolo; b) la disponibilità di una sede operativa ovvero di una sede del vettore quale punto di riferimento dell’utenza interessata (requisiti oggettivi) e c) il vincolo di territorialità ovvero il collegamento prevalente dell’attività di NCC con la comunità territoriale di riferimento (requisito funzionale).

Grandi strutture di vendita – Regione Siciliana

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1900

Grande struttura di vendita – Assenza programmazione – Autorizzazione – Competenza

La legge della Regione Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28, emanata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall’articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale, ha dettato, tra l’altro, una serie di disposizioni finalizzate a garantire la programmazione della rete distributiva ed a coordinare, anche, le diverse tipologie di strutture di vendita con la programmazione urbanistica. In particolare, in base all’art. 9 della menzionata l.r. n. 28/99, “l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all’articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3”. Viene, dunque, in rilievo un tessuto normativo che ha posto a carico delle amministrazioni comunali l’obbligo di predisporre ed adottare una programmazione urbanistico-commerciale, postulando, quindi, un’imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, che vede anche la possibilità di un intervento sostitutivo, in caso di inerzia da parte del comune, dell’Assessorato regionale delle attività produttive, il quale provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.

Autotutela possessoria – Strada a uso pubblico

Tar Toscana, Firenze, sez. IV, 20 giugno 2023, n. 615

Demanio – Servitù pubblica di passaggio su strada privata – Potere autotutela possessoria

Nell’intento di ripristinare la viabilità di una strada sottoposta ad uso pubblico, alterata da terzi e così reintegrare la collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza, il Sindaco può utilizzare il potere di autotutela possessoria di cui all’art. 378 della L. 2248/1865. L’autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico”, finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, costituisce l’espressione di un potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 c.c., nonché dall’art. 378, secondo comma, L. n. 2248/1865, allegato F, da esercitare nell’ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico e, ciò, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dell’esistenza di una pubblica via vicinale.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si costituisca una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione.

Demanio marittimo – Onerosità della concessione

Consiglio di Stato, sez. VII, 16 giugno 2023, n. 5934

Demanio marittimo – Natura demaniale del bene – Onerosità necessaria della concessione

L’art. 39, c. 1, del Codice della navigazione impone la regola dell’onerosità delle concessioni demaniali marittime. Statuendo, infatti, che la misura del canone è determinata nell’atto di concessione, la disposizione in esame, da un lato, consente all’Amministrazione concedente di determinare l’entità del canone dovuto e, dall’altro, presuppone la necessaria previsione di un canone a carico del concessionario, escludendo la possibilità di concessioni demaniali marittime gratuite, anche laddove il concessionario persegua soltanto ed esclusivamente finalità di interesse generale. L’art. 39 co. 2 cod. nav., infatti, impone il pagamento di un canone anche nell’ipotesi in cui il bene demaniale sia concesso ad enti pubblici o privati per finalità di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, poiché considera l’onerosità un elemento qualificante imprescindibile del rapporto concessorio in ragione della sua funzione, ad un tempo, retributivo-compensativa giustificante la sottrazione del bene demaniale marittimo al possibile uso generale da parte della collettività del quale il medesimo è capace. I beni del demanio marittimo elencati dall’art. 822 co.1 c.c., ed ossia il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti, al pari di quelli indicati dall’art. 28 cod. nav., ed ossia le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, sono, infatti, beni pubblici puri, in quanto non rivali, né escludibili, essendo accessibili a tutti e suscettibili di godimento congiunto simultaneo da parte di più soggetti, tale che l’uso ad opera di taluno non esclude il pari utilizzo contemporaneo ad opera di altri.

Accesso e sicurezza di Stato

Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2023, n. 5753

Diritto di accesso – Segreto – Riservatezza – Sicurezza dello Stato – Ostensione atti classificati

Gli atti per i quali risulta necessaria la limitazione della diffusione a tutela della sicurezza dello Stato soggiacciono a due tipi di classificazione a seconda del “livello” di protezione e della “qualifica” di sicurezza. Sotto il primo profilo – livello di segretezza – gli atti si dividono in: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto”, “segretissimo”. Per gli atti coperti da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il livello “segretissimo”.  Gli atti classificati, ai sensi dell’art. 1 lett. n) D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5, si distinguono poi per la “qualifica di sicurezza” o “qualifica”, la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione (la “qualifica” si riferisce anche alle informazioni non classificate). Fatta eccezione per i documenti coperti da segreto di Stato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare il diritto di accedere e, in particolare, le modalità di accesso, alle altre tipologie di documenti classificati, demandando all’autorità giudiziaria il potere di ordinarne l’esibizione e curarne la conservazione “con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.

Le modalità di conservazione, anch’esse disciplinate dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5, sono distinte in base al diverso livello di segretezza. Gli atti classificati “riservato” per i quali non è richiesto nullaosta di sicurezza, devono essere gestiti in apposite aree controllate con accesso limitato al solo personale autorizzato per ragioni inerenti all’impiego, incarico o professione e adeguatamente istruito in materia. Le aree controllate sono dotate di un perimetro delimitato e misure di protezione minime (blindature, armadi corazzati, casseforti) per la custodia dei documenti. Ai sensi dell’art. 71 del succitato D.P.C.M., le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello “riservatissimo” e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie: a) “aree riservate di I classe”: quelle in cui l’ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni; b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza. L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale.