Consiglio di Stato/TAR

Pannelli solari

Consiglio di Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5757

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimo affidamento – Installazione di pannelli solari in area vincolata

A fronte di illeciti edilizi, anche se realizzati dal dante causa, non esiste alcuna tutela dell’affidamento legato al trascorrere del tempo, nel caso in cui la contestazione avvenga molti anni dopo la realizzazione dell’illecito.

I pannelli solari a servizio di singoli edifici posti su coperture piane in modo da non essere visibili dagli edifici circostanti, ancorché apposti in aree vincolate, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato A, richiamato dall’art. 2, c. 1, d.P.R. 31/2017.

Pianificazione urbanistica

Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2023, n. 867

Pianificazione urbanistica – Proposta di modifica da parte di privati – Obbligo del Comune di provvedere – Vincoli espropriativi

In caso di presentazione da parte dei privati di una proposta di modifica degli strumenti urbanistici vigenti, l’Amministrazione non è tenuta ad attivare la relativa procedura.

In particolari casi, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, ovvero quando essa riguardi la destinazione da conferire alle c.d. “zone bianche”, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio e quando il privato sollecita la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte.

Non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata: i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, per la quale non è necessaria una espropriazione devono essere ritenuti di tipo conformativo e, come tali, non comportano un indennizzo e non decadono al decorso del quinquennio, per cui non sussiste un obbligo di ritipizzazione da parte del Comune.

Pianificazione urbanistica

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 3578

Pianificazione urbanistica – Titolo edilizio – Discrezionalità

Le scelte di politica urbanistica, espresse negli strumenti generali di pianificazione, si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità in ordine a tempi e a modalità di intervento sul territorio e in ordine alla destinazione di singole aree, in funzione delle concrete possibilità operative che solo l’Amministrazione è in grado di accertare, così come le modalità quali-quantitative degli interventi.

Titolo edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5681

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Materiali di costruzione

La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie; infatti è irrilevante che le dette opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e ciò anche se avvenga con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Abuso edilizio

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 7 giugno 2023, n. 497

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimo affidamento – Nuova costruzione – Titolo edilizio

In presenza di un’opera abusiva, non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, nemmeno il lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione.

L’opera di pavimentazione, quando comporti consumo di suolo e trasformazione permanente di un’area agricola in un’area accessoria alla produzione, deve essere previamente autorizzata.

Società pubbliche

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3880

Società a partecipazione pubblica – Controllo congiunto plurimo – Attività fieristiche – Limiti alle partecipazioni, ex art. 4 TUSP

In caso di società le cui partecipazioni sono possedute tra plurimi soci enti pubblici, che il controllo, per essere qualificabile come congiunto debba fondarsi e tradursi per forza in atti formali appare più che dubbio. Nessuna disposizione del TUSP lo prevede (come non lo prevede neppure l’art. 2341-bis c.c. sui patti parasociali, che possono essere stipulati “in qualunque forma”) e in assenza di una previsione ad hoc dovrebbe valere semmai il principio della libertà delle forme. A questo si aggiunga come, per più versi, sia nel TUSP del 2016, che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa “unitariamente”, il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell’art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l’ipotesi più semplice di cui al n. 1 del comma 1, basterebbe allora che il soggetto “Pubblica amministrazione” unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (il che ricorrerebbe ampiamente nel caso qui in esame)

L’attività svolta, nel settore delle fiere, dalle società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, deve limitarsi alla “gestione degli spazi” e alla “organizzazione di eventi”. In particolare, per “gestione degli spazi” l’art. 4 del TUSP intende l’attività che si compendia nella individuazione dei singoli stand, nell’ambito degli spazi a disposizione per le fiere, e nella gestione dei contratti di concessione in uso dei medesimi agli operatori interessati a partecipare all’evento fieristico; per “organizzazione di eventi” deve invece intendersi l’attività di ideazione dell’evento e l’individuazione dei targets (oggetto, obbiettivi, budget, tipologia di operatori economici e di visitatori da invitare, etc.), oltre all’attività di coordinazione necessaria per procurare i servizi e i beni necessari.

Affidamento in house

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3494

Affidamento in house – Requisiti – Oggetto sociale – Modifica per effetto della detenzione di partecipazioni finanziarie – Insussistenza – Onere motivazionale – Discrezionalità – Sindacabilità – Limiti

La detenzione di una partecipazione finanziaria (sub specie di quote o azioni) in una società di capitali terza non estende, di per sé, l’oggetto sociale della società che tale partecipazione detiene: la partecipazione nel capitale di una terza società è, infatti, una mera posta finanziaria che, come tale, non estende l’oggetto sociale della partecipante, che resta quello stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto. Del resto, la persona fisica che acquista quote di una s.r.l. o azioni di una s.p.a. non diventa, a sua volta, imprenditore, restando tale la sola società, in virtù dello “schermo” rappresentato dalla personalità giuridica, propria di tutte le società di capitali. L’acquisto di partecipazioni societarie è espressione di quella capacità giuridica generale ordinariamente propria di tutti i soggetti di diritto, ivi incluse (cfr. art. 11 c.c.) le persone giuridiche pubbliche, quali sostanzialmente sono le società in house.

La valutazione della scelta di procedere mediante affidamento diretto è espressione di ampia discrezionalità organizzativa e, pertanto, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopiche illogicità prima facie apprezzabili, non potendo viceversa il Giudice indulgere in un sindacato di merito. É congruamente motivata la scelta basata sugli unici dati certi, ossia il costo del gestore uscente del servizio, peraltro selezionato mediante procedura di evidenza pubblica, e il costo medio regionale per kg di rifiuti. Parimenti, l’individuazione della durata settennale dell’affidamento concreta una scelta di ampia discrezionalità amministrativa che esula dal sindacato demolitorio del giudice amministrativo, ove non si riscontrino eclatanti sintomi di un uso distorto del potere.

Affidamento in house

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 500

Affidamento in house – Corrispondenza con l’oggetto sociale – Affidamento diretto c.d. sottosoglia – Principio di rotazione – Rendite di posizione

È illegittimo l’affidamento diretto di un servizio disposto in favore di una società il cui oggetto sociale contiene un generico riferimento ai servizi pubblici locali, trattandosi di una locuzione generica inidonea a ricomprendere, in mancanza di altre precisazioni, anche il servizio di cui si tratta.

Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Il principio ha una chiara valenza sostanziale perché è diretto ad evitare la creazione dì rendite di posizione ovvero evitare che la stazione appaltante affidi la commessa sempre allo stesso affidatario o, in relazione ad un procedimento ad inviti, rivolga la propria attenzione sempre alla stessa platea di concorrenti.