Procedimenti e regimi amministrativi

Interdittiva antimafia e tentativi di infiltrazione

Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2023, n. 8606

Contratti pubblici – Appalti – Enti locali – Codice antimafia – Interdittiva – Tentativi di infiltrazione – Intervento interdittivo – Soglia

L’art. 84, comma 3, d.lvo n. 159/2011, nel definire l’ancoraggio della misura interdittiva ai “tentativi di infiltrazione mafiosa”, destituisce di fondamento ogni pretesa ricostruttiva incentrata sulla necessità di riscontrare, ai fini della sua legittima adozione, una situazione di infiltrazione o condizionamento in atto. La disposizione citata, anticipando la soglia dell’intervento interdittivo ai meri “tentativi di infiltrazione” dell’impresa da parte della criminalità organizzata, si prefigge quindi di apprestare una barriera difensiva (all’ingerenza della mafia nelle attività contrattuali della P.A. o comunque soggette al suo potere di concessione e autorizzazione) invalicabile non solo dalle imprese soggette all’attuale influenza condizionante delle cosche, ma anche di quelle che, sulla base di elementi concretamente significativi, siano esposte al pericolo di condizionamento da parte delle stesse. Tale forma di anticipazione, tipica della tutela amministrativa del contesto economico rispetto al potere inquinante della mafia, nel marcare la differenza del relativo assetto preventivo rispetto al sistema sanzionatorio penale, si presenta affatto ragionevole, in quanto l’effetto inibitorio conseguente all’esercizio del potere interdittivo non ha carattere assoluto, ma circoscritto a determinati settori di attività economica: quelli, come si è detto, in cui è maggiormente avvertita, in ragione del coinvolgimento diretto di interessi pubblici, l’esigenza di limitarne l’accesso a soggetti immuni da qualsiasi forma – anche solo tentata o presunta – di ingerenza mafiosa.

Sospensione del procedimento di rilascio del titolo edilizio

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 settembre 2023, n. 667

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Procedimento di rilascio – Termini – Sospensione

In generale, il procedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere definito nei termini previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 380/01, che, d’altro lato, non prevede che il procedimento possa essere sospeso a discrezione dell’amministrazione.

La possibilità di una sospensione del procedimento, oltre che nelle ipotesi previste, non può essere esclusa in termini generali e astratti, potendo essere ammessa, quantomeno: a) allorché essa sia disposta nell’interesse dell’istante, come nel caso di un’iniziativa edilizia non assentibile all’attualità, in quanto in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica e vi sia, in itinere, una modifica di quest’ultima che possa invece permetterne la realizzazione; b) in caso di pendenza di un procedimento avente carattere di pregiudizialità logico-giuridica, come un procedimento di sanatoria della preesistenza.

Spiagge libere e divieto sindacale di accesso ai cani

TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. unica, 1 agosto 2023, n. 651

Poteri di ordinanza sindacale – Spiagge libere – Divieto accesso cani – Illegittimità

La scelta di vietare negli orari diurni l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini. Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.

Farmacie e poteri comunali di pianificazione

Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016

Enti locali – Territorio – Farmacie – Servizi pubblici locali – Nuova delimitazione della sede – Perimetrazione ambito territoriale – Discrezionalità comune

Univoca giurisprudenza amministrativa riconosce la potestà, ampiamente discrezionale, del Comune in ordine alla pianificazione territoriale periodica del servizio farmaceutico reso sul proprio territorio al fine di ottimizzare il servizio offerto a tutela del diritto alla salute dei propri cittadini. Il predetto potere-dovere si estende, certamente, alla previsione del numero delle farmacie e del loro incremento, alla individuazione delle loro sedi e dei rispettivi bacini d’utenza ed agli eventuali trasferimenti di sede al fine di garantire una omogenea diffusione del servizio sull’intero territorio a tutela del diritto alla salute degli utenti.

Incandidabilità di un sindaco non eletto e annullamento delle elezioni

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 14 agosto 2023, n. 530

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Incandidabilità – Effetto trascinamento

Sia la norma nazionale (art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012) che la normativa regionale, nulla prevedono in ordine a un eventuale effetto caducatorio dell’ intera elezione degli organi comunali in caso di accertata incandidabilità di un candidato sindaco non risultato eletto (e quand’anche si tratti del c.d. “miglior perdente”, che viene eletto consigliere comunale come “capo dell’opposizione”), ma si limitano invece a stabilire l’eventuale nullità della elezione o della nomina del (solo) soggetto che si sia venuto a trovare in condizione di incandidabilità con il conseguente obbligo, in capo all’organo che ha effettuato la nomina, a revocare il relativo provvedimento, procedendo per l’effetto alla surroga con il primo dei non eletti.

Solo in presenza di una espressa norma di legge (come l’art 53 TUEL) è, dunque, possibile far discendere dall’ineleggibilità del candidato eletto (Sindaco) l’effetto radicale dello scioglimento del Consiglio comunale. Una siffatta previsione non esiste, invece, con riguardo all’ipotesi del candidato sindaco ineleggibile eletto alla carica di Consigliere comunale, né si ritiene corretto che essa possa essere desunta in via interpretativa dall’art 71 TUEL, poiché le cause di scioglimento del Consiglio comunale sono soggette ai principi di tipicità e tassatività (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4181): ciò che, peraltro, è una delle tante applicazioni legislative del principio generale di conservazione, nella massima misura possibile, degli effetti degli atti compiuti pur allorché essi siano (parzialmente) invalidi. La ratio della disciplina di cui l’art. 10 d.lgs. n. 235/2012 è da ravvisare nel fatto che essa è precipuamente diretta a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali, di conservare l’efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall’elezione della persona incandidabile e di ripristinare la situazione di legalità vulnerata da quest’ultima, per mezzo dell’esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la surroga del seggio divenuto vacante.

Voti espressi su schede elettorali difformi

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 16 agosto 2023, n. 531

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Annullamento elezioni – Schede nulle

Le disposizioni di cui agli artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16” dello stesso decreto. In particolare, ai sensi del primo comma, il successivo secondo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest’ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16”. Siffatta previsione legale è certamente riferibile anche, ma non solo, all’ipotesi in cui un elettore abbia espresso il proprio voto su una scheda materialmente falsa, ossia “stampata in proprio”; ma, altrettanto certamente, si riferisce – letteralmente, logicamente e teleologicamente – all’ipotesi in cui la scheda fornita dalla competente Prefettura sia stata stampata in modo essenzialmente difforme da come prescritto da detto articolo 16.

Telecomunicazioni e imposte comunali

Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2023, n. 7910

Enti locali – Telecomunicazioni – Enti di telecomunicazioni – Tasse – Canoni – Obbligo COSAP/TOSAP

L’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che gli enti gestori di reti di comunicazione elettronica sono tenuti a corrispondere solo la Cosap/Tosap, con esclusione di ogni altra tassa, prestazione o canone. L’esclusione riguarda dunque, testualmente, le “prestazioni coattive” di natura pubblicistica; nel caso di specie, invece, si controverte su mere “spese” di trasferimento degli impianti di rete, ossia su costi di esercizio di carattere squisitamente privatistico. In altre parole, il ridetto art. 93 si riferisce agli “oneri impositivi”, non invece ai “costi vivi” afferenti allo spostamento, necessitato da ragioni di interesse pubblico, degli impianti e delle installazioni delle imprese di telecomunicazioni.

Patrimonio indisponibile

Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2023, n. 7899

Enti locali – Patrimonio indisponibile – Passaggio al patrimonio disponibile per facta concludentia – Non ammissibilità

Il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile non può avvenire per facta concludentia (trascuratezza prolungata da parte dell’ente proprietario) ma soltanto per volontà espressa in tal senso manifestata in apposito atto amministrativo.

Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa quello secondo cui, ai fini della qualificazione di un bene quale appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, ai sensi dell’art. 826 cod. civ., comma 3, u.p., la destinazione ad un pubblico servizio, che tale indisponibilità connota, debba risultare da un duplice ordine di requisiti: quello c.d. “soggettivo”, costituito da una manifestazione di volontà dell’ente proprietario, espressa in un atto amministrativo ad hoc, con il quale il bene sia stato destinato al soddisfacimento di una esigenza della collettività; e quello “oggettivo”, che ricorre nei casi in cui tale destinazione al pubblico interesse sia stata concretamente attuata.

Somministrazione di bevande al pubblico

Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2023, n. 7989

Attività produttive – Somministrazione – Commercio – Licenza di somministrazione – Qualificazione – Autorizzazione di polizia

La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, soggetta alle misure sanzionatorie – sospensione o revoca – previste in generale dall’art. 10 del T.u.l.p.s. qualora ricorra un’ipotesi di abuso; ciò in quanto, la successiva legge 25 agosto 1991, n. 287 – che ha aggiornato la normativa sull’insediamento e sull’attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – non ha invero comportato l’estromissione della materia di somministrazione alimentare al pubblico dall’ambito di applicazione del T.u.l.p.s..

La legittimità della misura sanzionatoria della sospensione della licenza ricorre, ai sensi dell’art. 10 del r.d. n. 773 del 1931, non solo nei casi di abuso del titolo, ma anche nelle ipotesi in cui la condotta del titolare il titolo abilitativo sia improntata alla violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Le autorizzazioni di polizia devono, infatti, essere utilizzate conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle fonti sub-primarie, dovendosi ritenere che la violazione di tale corpus normativo configuri un uso certamente anomalo e, quindi, un evidente abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato.

Immagini di videosorveglianza e accesso

Tar Marche, Ancona, sez. II, 4 settembre 2023, n. 538

Accesso difensivo – Apparecchiature pubbliche di videosorveglianza – Diniego – Autorità competente

Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrino nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l’ampia dizione di cui all’art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 e considerato che si tratta di immagini già esistenti, registrate dal Comune nell’esercizio di una attività di pubblico interesse. La nozione normativa di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è, infatti, ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.

Nel caso di accesso “difensivo”, la conoscenza dell’atto non è destinata a consentire al privato di partecipare all’esercizio del pubblico potere in senso “civilmente” più responsabile, ossia per contribuire a rendere l’esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.