Procedimenti e regimi amministrativi

Silenzio-assenso nel “silenzio” della legge regionale

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 3032, n. 8156

Installazione ed esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante – Silenzio-assenso – Mancata previsione nella disciplina regionale – Impossibilità

La legge regionale non può derogare al principio del silenzio assenso; questo è un principio generale posto a presidio della celerità dell’azione ammnistrativa, nonché della semplificazione e della certezza dei rapporti con i cittadini; principio che in ultima analisi risponde a quello di buon andamento ex art. 97 Cost. In quanto tale, esso trova applicazione anche nella riforma degli impianti di distribuzione di carburanti a livello nazionale e quindi deve trovare riscontro nella disciplina regionale.

In ogni caso la mancata previsione del silenzio-assenso nella fonte regionale non esclude una lettura costituzionalmente orientata delle due disposizioni – regionale e nazionale – che vanno lette insieme, ammettendo il silenzio assenso anche nel caso in questione in cui la legge regionale erroneamente non lo riproduce.

Abuso edilizio e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7987

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa

L’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, e solo sulla base di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromissione della parte legittimamente realizzata. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio e rispetto del diritto di abitazione

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Bolzano, 25 agosto 2023, n. 269

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Diritto di abitazione – Principio di proporzionalità

Il deposito di materiali inerti con carattere di stabilità e durata permanente determina una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia; il mutamento di destinazione è variante essenziale e come tale legittima il provvedimento di demolizione e ripristino.

In materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi si considera legittimo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio rispetto al principio di proporzionalità declinato dalla Corte EDU: la questione del rispetto del principio di proporzionalità rileva solo nella diversa fase dell’esecuzione dell’ordine di demolizione se e quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona. Pertanto, il suddetto principio non viene in applicazione ove l’abuso perpetrato non inerisce all’esigenza di sopperire ad eventuali esigenze abitative.

La sanzione ripristinatoria della legalità violata può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare un’ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.

Attività di noleggio con conducente (NCC)

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 agosto 2023, n. 1235

Noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Assenza requisiti – Revoca/decadenza – Sede di svolgimento dell’attività

Il vincolo territoriale imposto al titolare dell’autorizzazione comporta l’onere per il noleggiatore di esercitare effettivamente l’attività con sede operativa effettiva nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio di NCC ha vocazione locale e mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione.

Ordine di demolizione e istanza di sanatoria

Consiglio di Stato, sez. VII, 17 agosto 2023, n. 7805

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria – Efficacia

La presentazione di un’istanza in sanatoria determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza. In caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza alcuna necessità per l’Amministrazione di adottarne uno nuovo.

Pianificazione urbanistica e oneri motivazionali

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 16 agosto 2023, n. 2043

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni del privato

Le scelte poste in essere dall’Amministrazione negli atti di pianificazione generale non devono essere sorrette dalla dettagliata spiegazione di ogni specifica determinazione ivi assunta, risultando invece sufficiente un’esposizione complessiva dei criteri e principi fondamentali che hanno ispirato la redazione dell’atto.

Le osservazioni presentate dall’interessato in sede di pianificazione, in quanto mero apporto del privato, non richiedono, ai fini della legittimità dell’operato della PA, una puntuale motivazione in ordine alla non condivisione delle stesse, risultando sufficiente che emerga dagli atti come detti contributi siano stati valutati e ritenuti non idonei ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione.

Abuso edilizio e legittimo affidamento

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 16 agosto 2023, n. 2532

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Inerzia dell’Amministrazione – Affidamento

A fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima.

Titoli edilizi e regime di pubblicità

Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077

Titolo edilizio – Pubblicità

La disposizione di cui all’art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 non può che essere interpretata nel senso che l’onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato che si trovi in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso, di visionare gli atti del procedimento, in ragione del controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire.

I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati, non potendo in subiecta materia essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati.

Silenzio assenso in materia edilizia

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 14 agosto 2023, n. 13318

Titolo edilizio – Silenzio assenso

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso; pertanto, per l’ipotesi dell’istanza di condono, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché non vi siano i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

Titolo edilizio in sanatoria, disponibilità esclusiva e legittimazione

Consiglio di Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158

Preavviso di diniego – Seconda chance per il privato – Oneri motivazionali – Titolo edilizio – Soggetto legittimato – Oneri istruttori

In linea generale, l’istituto del preavviso di diniego costituisce un importante momento di interlocuzione tra p.a. e cittadino, ulteriore e successivo a quello della fase istruttoria vera e propria, connotata dalle forme tipiche della partecipazione. Esso, cioè, finisce per accordare una sorta di seconda chance al privato per ottenere l’accoglimento della propria istanza, mediante un momento di confronto più pregnante e potenzialmente più utile perché si colloca in uno stadio avanzato del processo di “costruzione” della decisione amministrativa, quando cioè la determinazione è orientata negativamente e si rende necessario interagire non ai soli fini della raccolta del materiale ancora carente, ma rispetto al contenuto dispositivo dell’atto da adottare.

A seguito delle recenti modifiche normative che hanno interessato l’istituto, pur accedendo ad una lettura più rigorosa dello stesso, essa non può spingersi fino a imporre alla p.a. la necessità di controdedurre analiticamente su ogni singola argomentazione, purché l’impostazione del provvedimento argomenti chiaramente in senso reiettivo delle osservazioni del privato e non si limiti a mere formule di stile nel senso dell’avvenuta analisi delle stesse.

La relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto a quanto dettato per il preventivo permesso di costruire, trova giustificazione nella possibilità da accordare al predetto responsabile, coincidente con l’esecutore materiale delle opere abusive, della fruizione di uno strumento giudiziario utile ad evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi. Se, tuttavia, l’autore dell’abuso non è il proprietario esclusivo del bene, l’Amministrazione ha un onere aggravato di approfondimento della posizione dei contitolari, giusta la rilevanza che nel procedimento edilizio assume la figura del proprietario, quale destinatario, ancorché pro quota in caso di comproprietà, della sanzione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

In genere, l’abusività di un’opera non può essere in alcun modo ricondotta all’assenso o dissenso degli altri comproprietari, dovendo dipendere esclusivamente dal rispetto delle regole sulla edificabilità dei suoli e di buon governo del territorio. A ciò consegue che di regola la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi esime l’Amministrazione procedente da qualsivoglia approfondimento circa l’effettiva titolarità della pienezza del diritto proprietario del richiedente, sicché l’emergenza di future problematiche in tal senso non incidono sulla legittimità dell’atto adottato. Qualora tuttavia la carenza di legittimazione piena emerga per tabulas e non richieda né indagini suppletive, né, men che meno, prese di posizione a favore dell’una o dell’altra tesi di parte, l’Ente ha il dovere di compiere quel minimo di indagini necessarie per verificare se le contestazioni sono fondate sul piano quanto meno della legittimità formale e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento dell’esclusività, in fatto o in diritto, della sua posizione.