Procedimenti e regimi amministrativi

Commercio ambulante e la Direttiva Servizi

Consiglio di Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104

Enti locali – Commercio – Suolo pubblico – Aree pubbliche – Direttiva servizi

Il commercio ambulante, o commercio su area pubblica, è una attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica, ovvero su piazzole o posteggi assegnati, oppure in forma itinerante e tale attività rientra senza alcun dubbio nella nozione di servizi di cui alla direttiva 2006/123.

Si tratta di una attività che, infatti, era stata originariamente inclusa nell’ambito di applicazione del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con cui è stata recepita la menzionata “direttiva servizi”. L’esclusione dell’attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59/2010 e, quindi, della direttiva servizi si pone in diretto contrasto con le previsioni di tale direttiva, che, come sopra detto, prevedono in via tassativa le ipotesi di esclusione e tra esse non rientra il commercio su aree pubbliche.

Noleggio di monopattini elettrici e Codice dei contratti pubblici

Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2023, n. 9541

Servizio di noleggio di monopattini elettrici – Natura – Attività imprenditoriale – Applicabilità Codice dei contratti pubblici – Limiti al numero operatori

In mancanza di assunzione del servizio da parte dell’amministrazione, presupposto anche dell’eventuale affidamento a terzi, il servizio di noleggio di monopattini elettrici non costituisce servizio pubblico, rientrando, pertanto, tra le attività imprenditoriali svolte da privati tendenzialmente liberalizzate in ossequio alla Direttiva 2006/123/CE sui servizi liberalizzati nel mercato europeo. In questa prospettiva, in quanto servizio rivolto al pubblico indistinto degli utenti, può trovare applicazione l’art. 9, Dir. 2006/123/CE, in base al quale queste attività sono soggette alla previa autorizzazione qualora lo richiedano ragioni imperative d’interesse generale, che possono anche essere rappresentate dalla tutela della sicurezza della circolazione stradale e dalla tutela degli stessi utenti che noleggiano i monopattini elettrici. La conseguenza rilevante è che la procedura mediante la quale il Comune intenda limitare – per i fini di interesse generale cui sopra si è accennato – il numero degli operatori privati abilitati a svolgere il servizio non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, non essendo qualificabile né come affidamento di un appalto di servizi, né come affidamento di una concessione di servizio pubblico.

Impianti telefonia mobile e disciplina edilizia

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 17 ottobre 2023, n. 764

Installazione impianti telefonia mobile – Autorizzazione – Assenza titolo edilizio – Diniego

Gli impianti di trasmissione radiomobile non sono soggetti all’applicazione della normativa edilizia generale, ma solamente alle norme speciali di cui agli artt. 87 [ora art. 43] e ss. D.lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio.

Gli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, prevedono un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio. Pertanto, il Comune non può pretendere che l’istante sottoponga il progetto a un separato procedimento autorizzatorio ai fini della verifica della conformità edilizia della stazione radio base. Solo nel caso in cui sia necessario, per la presenza di un vincolo paesaggistico, l’azienda interessata è onerata di munirsi del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica. Ciò non comporta che non siano applicabili, ai fini della validità dell’autorizzazione, valutazioni edilizie ed urbanistiche da parte del Comune, bensì che queste ultime sono ricomprese nel procedimento unico di cui all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003, in concordanza con la semplificazione del procedimento autorizzatorio che caratterizza la fattispecie a tutela dell’interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento.

Concorsi e presentazione tardiva dei titoli

Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2023, n. 8864

Procedure concorsuali – Graduatoria definitiva – Presentazione titoli dopo la conclusione delle prove concorsuali

In tema di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, l’amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6935; Id., 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96).

La soluzione si impone non solo sulla base del tenore letterale dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui l’amministrazione procedente valuta i titoli preferenziali o i titoli di riserva nella nomina quando questi siano stati «già indicati nella domanda» di ammissione al concorso), ma anche per il convergere di ulteriori considerazioni; è stato sottolineato, infatti, che l’indicazione dei titoli in un momento successivo alla presentazione della domanda, e quindi quando il termine di presentazione sia scaduto, implicherebbe non tanto una regolarizzazione quanto un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.

Interdittiva antimafia e tentativi di infiltrazione

Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2023, n. 8606

Contratti pubblici – Appalti – Enti locali – Codice antimafia – Interdittiva – Tentativi di infiltrazione – Intervento interdittivo – Soglia

L’art. 84, comma 3, d.lvo n. 159/2011, nel definire l’ancoraggio della misura interdittiva ai “tentativi di infiltrazione mafiosa”, destituisce di fondamento ogni pretesa ricostruttiva incentrata sulla necessità di riscontrare, ai fini della sua legittima adozione, una situazione di infiltrazione o condizionamento in atto. La disposizione citata, anticipando la soglia dell’intervento interdittivo ai meri “tentativi di infiltrazione” dell’impresa da parte della criminalità organizzata, si prefigge quindi di apprestare una barriera difensiva (all’ingerenza della mafia nelle attività contrattuali della P.A. o comunque soggette al suo potere di concessione e autorizzazione) invalicabile non solo dalle imprese soggette all’attuale influenza condizionante delle cosche, ma anche di quelle che, sulla base di elementi concretamente significativi, siano esposte al pericolo di condizionamento da parte delle stesse. Tale forma di anticipazione, tipica della tutela amministrativa del contesto economico rispetto al potere inquinante della mafia, nel marcare la differenza del relativo assetto preventivo rispetto al sistema sanzionatorio penale, si presenta affatto ragionevole, in quanto l’effetto inibitorio conseguente all’esercizio del potere interdittivo non ha carattere assoluto, ma circoscritto a determinati settori di attività economica: quelli, come si è detto, in cui è maggiormente avvertita, in ragione del coinvolgimento diretto di interessi pubblici, l’esigenza di limitarne l’accesso a soggetti immuni da qualsiasi forma – anche solo tentata o presunta – di ingerenza mafiosa.

Sospensione del procedimento di rilascio del titolo edilizio

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 settembre 2023, n. 667

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Procedimento di rilascio – Termini – Sospensione

In generale, il procedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere definito nei termini previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 380/01, che, d’altro lato, non prevede che il procedimento possa essere sospeso a discrezione dell’amministrazione.

La possibilità di una sospensione del procedimento, oltre che nelle ipotesi previste, non può essere esclusa in termini generali e astratti, potendo essere ammessa, quantomeno: a) allorché essa sia disposta nell’interesse dell’istante, come nel caso di un’iniziativa edilizia non assentibile all’attualità, in quanto in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica e vi sia, in itinere, una modifica di quest’ultima che possa invece permetterne la realizzazione; b) in caso di pendenza di un procedimento avente carattere di pregiudizialità logico-giuridica, come un procedimento di sanatoria della preesistenza.

Spiagge libere e divieto sindacale di accesso ai cani

TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. unica, 1 agosto 2023, n. 651

Poteri di ordinanza sindacale – Spiagge libere – Divieto accesso cani – Illegittimità

La scelta di vietare negli orari diurni l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini. Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.

Farmacie e poteri comunali di pianificazione

Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016

Enti locali – Territorio – Farmacie – Servizi pubblici locali – Nuova delimitazione della sede – Perimetrazione ambito territoriale – Discrezionalità comune

Univoca giurisprudenza amministrativa riconosce la potestà, ampiamente discrezionale, del Comune in ordine alla pianificazione territoriale periodica del servizio farmaceutico reso sul proprio territorio al fine di ottimizzare il servizio offerto a tutela del diritto alla salute dei propri cittadini. Il predetto potere-dovere si estende, certamente, alla previsione del numero delle farmacie e del loro incremento, alla individuazione delle loro sedi e dei rispettivi bacini d’utenza ed agli eventuali trasferimenti di sede al fine di garantire una omogenea diffusione del servizio sull’intero territorio a tutela del diritto alla salute degli utenti.

Incandidabilità di un sindaco non eletto e annullamento delle elezioni

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 14 agosto 2023, n. 530

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Incandidabilità – Effetto trascinamento

Sia la norma nazionale (art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012) che la normativa regionale, nulla prevedono in ordine a un eventuale effetto caducatorio dell’ intera elezione degli organi comunali in caso di accertata incandidabilità di un candidato sindaco non risultato eletto (e quand’anche si tratti del c.d. “miglior perdente”, che viene eletto consigliere comunale come “capo dell’opposizione”), ma si limitano invece a stabilire l’eventuale nullità della elezione o della nomina del (solo) soggetto che si sia venuto a trovare in condizione di incandidabilità con il conseguente obbligo, in capo all’organo che ha effettuato la nomina, a revocare il relativo provvedimento, procedendo per l’effetto alla surroga con il primo dei non eletti.

Solo in presenza di una espressa norma di legge (come l’art 53 TUEL) è, dunque, possibile far discendere dall’ineleggibilità del candidato eletto (Sindaco) l’effetto radicale dello scioglimento del Consiglio comunale. Una siffatta previsione non esiste, invece, con riguardo all’ipotesi del candidato sindaco ineleggibile eletto alla carica di Consigliere comunale, né si ritiene corretto che essa possa essere desunta in via interpretativa dall’art 71 TUEL, poiché le cause di scioglimento del Consiglio comunale sono soggette ai principi di tipicità e tassatività (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4181): ciò che, peraltro, è una delle tante applicazioni legislative del principio generale di conservazione, nella massima misura possibile, degli effetti degli atti compiuti pur allorché essi siano (parzialmente) invalidi. La ratio della disciplina di cui l’art. 10 d.lgs. n. 235/2012 è da ravvisare nel fatto che essa è precipuamente diretta a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali, di conservare l’efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall’elezione della persona incandidabile e di ripristinare la situazione di legalità vulnerata da quest’ultima, per mezzo dell’esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la surroga del seggio divenuto vacante.

Voti espressi su schede elettorali difformi

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 16 agosto 2023, n. 531

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Annullamento elezioni – Schede nulle

Le disposizioni di cui agli artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16” dello stesso decreto. In particolare, ai sensi del primo comma, il successivo secondo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest’ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16”. Siffatta previsione legale è certamente riferibile anche, ma non solo, all’ipotesi in cui un elettore abbia espresso il proprio voto su una scheda materialmente falsa, ossia “stampata in proprio”; ma, altrettanto certamente, si riferisce – letteralmente, logicamente e teleologicamente – all’ipotesi in cui la scheda fornita dalla competente Prefettura sia stata stampata in modo essenzialmente difforme da come prescritto da detto articolo 16.