Procedimenti e regimi amministrativi

Sedi farmaceutiche

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 1 agosto 2023, n. 2576

Riperimetrazione sedi farmaceutiche – Locali idonei reperibili – Oneri istruttori

L’amministrazione comunale può procedere alla modifica delle aree delle sedi di nuova istituzione, precedentemente individuate, solo qualora sia a ciò costretta dall’evidente necessità di garantire all’assegnatario la possibilità di esercitare la farmacia, qualora tale possibilità sia preclusa da evidenti e attuali circostanze.

È compito del consiglio comunale, in sede istruttoria, accertare l’assoluta irreperibilità di locali idonei nell’ambito dell’area predeterminata; tale accertamento non può dirsi compiuto per effetto del recepimento delle risultanze istruttorie effettuate in anni precedenti.

Impianti di comunicazione e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616

Installazione impianti di comunicazione – Autorizzazione paesaggistica – Silenzio-assenso

Non sussistono ragioni ostative all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge e/o dalla completezza della documentazione; il silenzio assenso è infatti un meccanismo di semplificazione in cui si verifica la formazione in via tacita del provvedimento (titolo allo svolgimento di un’attività o altro) per effetto del mero decorso di un termine senza che entro tale termine l’amministrazione abbia adottato un diniego.

Accesso difensivo e segreti commerciali

Tar Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2023, n. 1035

Accesso difensivo – Segreto tecnico commerciale – Indispensabilità – Diniego – Illegittimità

Quando l’accesso agli atti di gara è essenziale per valutare l’opportunità di proporre ricorso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare la documentazione richiesta anche se contiene segreti industriali o commerciali di altra concorrente. A fronte di dati dell’offerta tecnica presidiati da segreti industriali e commerciali, si rivela essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all’interno di uno specifico giudizio. La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra l’accesso difensivo e l’esigenza di tutela della segretezza industriale e commerciale. Soltanto qualora si sia in presenza di segreti tecnici o commerciali occorre far capo al criterio normativo del bilanciamento e al principio della stretta indispensabilità conoscitiva.

Autorizzazione unica ambientale

Tar Campania, Salerno, sez. II, 26 luglio 2023, n. 1839

Autorizzazione unica ambientale (AUA) – Attività autolavaggio con annesso impianti distribuzione carburante – Diniego

L’attività di lavaggio è autonoma rispetto all’impianto esistente di distribuzione carburanti, dovendosi ritenere un servizio integrativo, e non rientra tra quelle tassativamente esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti.

La sola adozione dell’AUA, anche nella specifica ipotesi prevista dall’art. 4, comma 7, D.p.r. 59/2013, non consente di ritenere perfezionato il procedimento e formato il titolo abilitativo unico, ma è necessario il rilascio del titolo da parte del SUAP.

Decoro urbano

Tar Toscana, Firenze, sez. II, 25 luglio 2023, n. 773

Decoro urbano – Attività commerciali su aree pubbliche – Autorizzazione – Diniego

Il decoro urbano, rilevante a fini autorizzatori, rappresenta una finalità immateriale dell’azione amministrativa che corrisponde al valore insito in un apprezzabile livello di qualità complessiva della tenuta degli spazi pubblici, armonico e coerente con il contesto storico, perseguita mediante la selezione delle apposizioni materiali (come le bancarelle e gli esercizi commerciali ambulanti) e delle utilizzazioni, specie commerciali. Tale decoro può essere frutto di tutela (e valorizzazione) del patrimonio culturale, oppure di disciplina urbanistica o del commercio, o ancora delle politiche comunali di concessioni di suolo pubblico.

Silenzio inadempimento e atti istruttori

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 25 luglio 2023, n. 2319

Silenzio inadempimento PA – Istanza di lottizzazione – Atti istruttori successivi scadenza termine procedimento – Diritto al rinvio discussione – Inesistenza

Non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso fuori dai casi tassativi per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Gli atti istruttori intervenuti successivamente allo scadere del termine assegnato al Comune per provvedere sull’istanza della ricorrente non integrano adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Titolo edilizio e silenzio assenso

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2023, n. 2306

Silenzio assenso – Condono edilizio – Requisiti – Diniego

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. 

Sedi farmaceutiche e pianta organica

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1108

Sede farmaceutica – Pianta organica – Revisione – Localizzazione

L’individuazione delle zone dove collocare le farmacie è fatta in modo da assicurare l’equa distribuzione di queste sul territorio; il Legislatore ha poi introdotto il criterio in base al quale occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.

Per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l’interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L’intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una “disfunzionalità” dell’attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall’istruttoria eseguita dal Comune.

Il parametro, stabilito dalla legge, di una farmacia ogni 3.300 abitanti, che condiziona la determinazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, è indicato solo per determinare il numero complessivo di farmacie spettanti al singolo Comune, ma non per dimensionare le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a farmacie diverse da quelle territorialmente competenti; in buona sostanza, il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo per stabilire il numero di farmacie da allocare sul territorio, ma non si riferisce al bacino di utenza della singola sede farmaceutica.

Autorizzazione al commercio

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1110

Autorizzazione al commercio e connessa concessione di posteggio – Cessione al terzo – Irregolarità contributiva – Revoca

La cessione al terzo, anche tramite contratto d’affitto, non incide sulla titolarità dell’autorizzazione da parte dell’originario beneficiario della medesima, che ne può ottenere la formale re-intestazione a seguito del venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale con il terzo.

È compito dell’Amministrazione disporre l’inibizione, a carico del terzo, dall’esercizio dell’autorizzazione e della concessione in esame in ragione dell’accertata irregolarità contributiva, da cui sarebbero realisticamente derivate conseguenze in termini risolutori anche per quanto concerne il rapporto contrattuale tra il ricorrente e l’affittuario. Al contrario, non è giustificata la previsione di una decadenza dal titolo abilitativo in capo al ricorrente: non appare corretto sostenere che egli fosse tenuto, a pena di decadenza dall’autorizzazione e dalla connessa concessione, a formulare una intimazione ad adempiere nei confronti dell’affittuario, pervenendo ad una risoluzione di diritto del contratto di affitto in ragione delle irregolarità contributive che soltanto l’Amministrazione poteva accertare anche con riferimento alla loro persistenza successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.

Termine per l’annullamento d’ufficio e false rappresentazioni

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2023, n. 6615

Procedimento amministrativo – Enti locali – Annullamento d’ufficio – Autotutela – Falsa rappresentazione dei fatti – Privato

L’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di legge – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.

L’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente.