Procedimenti e regimi amministrativi

Titolo edilizio e silenzio assenso

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2023, n. 2306

Silenzio assenso – Condono edilizio – Requisiti – Diniego

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. 

Sedi farmaceutiche e pianta organica

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1108

Sede farmaceutica – Pianta organica – Revisione – Localizzazione

L’individuazione delle zone dove collocare le farmacie è fatta in modo da assicurare l’equa distribuzione di queste sul territorio; il Legislatore ha poi introdotto il criterio in base al quale occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.

Per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l’interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L’intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una “disfunzionalità” dell’attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall’istruttoria eseguita dal Comune.

Il parametro, stabilito dalla legge, di una farmacia ogni 3.300 abitanti, che condiziona la determinazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, è indicato solo per determinare il numero complessivo di farmacie spettanti al singolo Comune, ma non per dimensionare le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a farmacie diverse da quelle territorialmente competenti; in buona sostanza, il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo per stabilire il numero di farmacie da allocare sul territorio, ma non si riferisce al bacino di utenza della singola sede farmaceutica.

Autorizzazione al commercio

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1110

Autorizzazione al commercio e connessa concessione di posteggio – Cessione al terzo – Irregolarità contributiva – Revoca

La cessione al terzo, anche tramite contratto d’affitto, non incide sulla titolarità dell’autorizzazione da parte dell’originario beneficiario della medesima, che ne può ottenere la formale re-intestazione a seguito del venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale con il terzo.

È compito dell’Amministrazione disporre l’inibizione, a carico del terzo, dall’esercizio dell’autorizzazione e della concessione in esame in ragione dell’accertata irregolarità contributiva, da cui sarebbero realisticamente derivate conseguenze in termini risolutori anche per quanto concerne il rapporto contrattuale tra il ricorrente e l’affittuario. Al contrario, non è giustificata la previsione di una decadenza dal titolo abilitativo in capo al ricorrente: non appare corretto sostenere che egli fosse tenuto, a pena di decadenza dall’autorizzazione e dalla connessa concessione, a formulare una intimazione ad adempiere nei confronti dell’affittuario, pervenendo ad una risoluzione di diritto del contratto di affitto in ragione delle irregolarità contributive che soltanto l’Amministrazione poteva accertare anche con riferimento alla loro persistenza successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.

Termine per l’annullamento d’ufficio e false rappresentazioni

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2023, n. 6615

Procedimento amministrativo – Enti locali – Annullamento d’ufficio – Autotutela – Falsa rappresentazione dei fatti – Privato

L’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di legge – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.

L’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente.

Contratti esclusi e obblighi di evidenza pubblica

Consiglio di Stato, sez. V, 12 luglio 2023, n. 6824

Contratti pubblici “esclusi” – Locazione di immobili – Necessità di “gara”

Nel caso delle prestazioni escluse dal campo di applicazione del codice (ma non estranee) la relativa attività negoziale non è affatto libera e deformalizzata come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti interprivati, essendo, per l’appunto, assoggettata a vincoli di diritto, non disponibili, di ordine teleologico (che impongono una congrua motivazione delle scelte, quanto alla relativa convenienza sia economica che funzionale) e di ordine procedimentale (sollecitati dal dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento prenegoziale, al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati alla commessa). È, quindi, errato che l’indizione di una “gara per individuare gli immobili” possa riguardarsi quale “facoltativa”: una “gara” è – per quanto condotta secondo modalità evidenziali diverse da quelle del codice dei contratti pubblici, e quindi all’occorrenza anche significativamente semplificate – sempre necessaria.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Marche, Ancona, sez. I, 22 luglio 2023, n. 493

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Legittimazione del richiedente – Onere di verifica – Diritti dei terzi

Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio in sanatoria, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questo sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.

Se è vero che il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi e che il Comune non è tenuto ad effettuare complessi accertamenti in ordine alla titolarità del bene, è altrettanto vero che, in caso di dissidio tra proprietari, poiché le opere di cui si chiede il condono incidono su diritti altrui, è necessario che l’istruttoria della pratica e il provvedimento finale diano conto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente. Se pure non si può richiedere che il controllo da parte del Comune riporti un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati, allo stesso modo, l’ente locale non può interpretare le opposizioni di terzi come una sorta di veto al rilascio del titolo.

Accesso “difensivo”

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 18 luglio 2023, n. 704

Accesso difensivo – Limiti al sindacato dell’amministrazione

L’accesso difensivo gode di ampia tutela e, quindi, all’amministrazione non è consentito né di sindacare, in sede di accesso, ed in mancanza di puntuali obiezioni di riservatezza, come in concreto si dovrebbe sviluppare l’attività difensiva della ricorrente; né di procedere a una impropria selezione di cosa possa o non possa essere oggetto di concreto interesse difensivo.

Nozione di “intersezione a raso”

Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sez. I, 18 luglio 2023, n. 251

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni all’installazione – Diniego – Potestà regolamentare

Appare legittima la previsione di un regolamento comunale che vieti l’installazione di impianti pubblicitari in corrispondenza di “incroci”, laddove per tale nozione si rinvii alla definizione di “intersezione a raso” di cui all’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 (c.d. “Codice della strada”). Dalla disposizione appena richiamata deriva l’assoluta irrilevanza del fatto che i veicoli provenienti da una strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte, essendo – viceversa – sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune. Ne consegue che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada.

Sale da gioco e orari di apertura

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078

Apertura sale da gioco autorizzate – Ordinanza sindacale – Limitazioni orari

La disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati: da un lato emergono infatti le esigenze dei privati – i gestori delle predette sale – titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, i quali mirano alla massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei propri investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli – concessorio ed autorizzatorio – necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico-finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall’autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia.

Il potere del Sindaco di definire gli orari di apertura delle sale da gioco va quindi esercitato valutando le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Attrezzature balneari su spiagge libere

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 17 luglio 2023, n. 925

Demanio marittimo – Noleggio attrezzature balneari su spiagge libere – Regolamento comunale – Riserva di attività in favore dei titolari di concessione per attività di noleggio imbarcazioni – Legittimità

La previsione regolamentare di una riserva dell’attività di noleggio delle attrezzature balneari su spiaggia libera in favore dei titolari di concessione demaniale marittima per attività di noleggio imbarcazioni, attività idrosciatorie e chioschi/bar, con esclusione espressa dei titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, è legittima, tra l’altro perchè assolve ad una funzione pro-concorrenziale, implementando i servizi in favore dell’utente della spiaggia, e si pone pertanto del tutto in linea con le coordinate costituzionali ed eurounitarie in punto di tutela, promozione e valorizzazione della concorrenza.