Procedimenti e regimi amministrativi

Sale giochi – Ludopatia

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2023, n. 384

Esercizio apparecchi gioco lecito – Orario unico – Ordinanza sindacale – Legittimità

Il potere sindacale di intervenire riducendo gli orari di apertura delle sale giochi e scommesse costituisce una legittima misura di contrasto al fenomeno della ludopatia. Stabilire un orario unico tra sale giochi e altri esercizi (bar e tabaccherie) è oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari.

Noleggio con conducente – Requisiti per l’autorizzazione

Tar Calabria, Reggio Calabria, 20 giugno 2023, n. 538

Servizio noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Requisiti

Il servizio di noleggio con conducente (NCC) conserva la sua dimensione locale e, accanto ai necessari requisiti organizzativi di “sede operativa” e “rimessa” da collocare nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, permangono anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il servizio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento, e di fare rientro nella sede di servizio pur dopo una serie di viaggi tra loro in qualche misura collegati. In altre parole, l’obbligo di disporre di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali.

I presupposti per ottenere e/o mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono dunque: a) la disponibilità di una rimessa situata nel Comune che ha rilasciato il titolo; b) la disponibilità di una sede operativa ovvero di una sede del vettore quale punto di riferimento dell’utenza interessata (requisiti oggettivi) e c) il vincolo di territorialità ovvero il collegamento prevalente dell’attività di NCC con la comunità territoriale di riferimento (requisito funzionale).

Grandi strutture di vendita – Regione Siciliana

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1900

Grande struttura di vendita – Assenza programmazione – Autorizzazione – Competenza

La legge della Regione Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28, emanata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall’articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale, ha dettato, tra l’altro, una serie di disposizioni finalizzate a garantire la programmazione della rete distributiva ed a coordinare, anche, le diverse tipologie di strutture di vendita con la programmazione urbanistica. In particolare, in base all’art. 9 della menzionata l.r. n. 28/99, “l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all’articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3”. Viene, dunque, in rilievo un tessuto normativo che ha posto a carico delle amministrazioni comunali l’obbligo di predisporre ed adottare una programmazione urbanistico-commerciale, postulando, quindi, un’imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, che vede anche la possibilità di un intervento sostitutivo, in caso di inerzia da parte del comune, dell’Assessorato regionale delle attività produttive, il quale provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.

Autotutela possessoria – Strada a uso pubblico

Tar Toscana, Firenze, sez. IV, 20 giugno 2023, n. 615

Demanio – Servitù pubblica di passaggio su strada privata – Potere autotutela possessoria

Nell’intento di ripristinare la viabilità di una strada sottoposta ad uso pubblico, alterata da terzi e così reintegrare la collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza, il Sindaco può utilizzare il potere di autotutela possessoria di cui all’art. 378 della L. 2248/1865. L’autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico”, finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, costituisce l’espressione di un potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 c.c., nonché dall’art. 378, secondo comma, L. n. 2248/1865, allegato F, da esercitare nell’ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico e, ciò, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dell’esistenza di una pubblica via vicinale.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si costituisca una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione.

Accesso e sicurezza di Stato

Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2023, n. 5753

Diritto di accesso – Segreto – Riservatezza – Sicurezza dello Stato – Ostensione atti classificati

Gli atti per i quali risulta necessaria la limitazione della diffusione a tutela della sicurezza dello Stato soggiacciono a due tipi di classificazione a seconda del “livello” di protezione e della “qualifica” di sicurezza. Sotto il primo profilo – livello di segretezza – gli atti si dividono in: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto”, “segretissimo”. Per gli atti coperti da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il livello “segretissimo”.  Gli atti classificati, ai sensi dell’art. 1 lett. n) D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5, si distinguono poi per la “qualifica di sicurezza” o “qualifica”, la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione (la “qualifica” si riferisce anche alle informazioni non classificate). Fatta eccezione per i documenti coperti da segreto di Stato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare il diritto di accedere e, in particolare, le modalità di accesso, alle altre tipologie di documenti classificati, demandando all’autorità giudiziaria il potere di ordinarne l’esibizione e curarne la conservazione “con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.

Le modalità di conservazione, anch’esse disciplinate dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5, sono distinte in base al diverso livello di segretezza. Gli atti classificati “riservato” per i quali non è richiesto nullaosta di sicurezza, devono essere gestiti in apposite aree controllate con accesso limitato al solo personale autorizzato per ragioni inerenti all’impiego, incarico o professione e adeguatamente istruito in materia. Le aree controllate sono dotate di un perimetro delimitato e misure di protezione minime (blindature, armadi corazzati, casseforti) per la custodia dei documenti. Ai sensi dell’art. 71 del succitato D.P.C.M., le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello “riservatissimo” e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie: a) “aree riservate di I classe”: quelle in cui l’ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni; b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza. L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale.

Condono-ter

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 19 giugno 2023, n. 445

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – “Terzo condono”

L’applicazione del c.d. “Terzo condono” è esclusa per gli abusi dotati di consistenza volumetrica e realizzati su zona sottoposta a preesistente vincolo paesaggistico (anche relativo), mentre è ammessa per gli abusi c.d. minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), come indicato ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003.

Gazebo

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 16 giugno 2023, n. 10329

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Gazebo

Il gazebo, quale struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri e aperta sui lati, costituisce opera soggetta a permesso di costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua pertinenzialità, che presuppone comunque la SCIA, o la sua eventuale facile amovibilità, o il materiale del quale è composto.

Accesso agli atti

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 8 giugno 2023, n. 1797

Accesso agli atti – Informazioni incomplete Ente locale – Obbligo di provvedere

Il grado di precisione che si chiede ai privati nell’indicare alla p.a. gli atti verso cui l’esercizio del loro diritto di accesso è proteso, va commisurato al grado di effettiva conoscenza, o conoscibilità, degli stessi, dovendosi certo pretendere un minimo onere di diligenza da parte degli istanti che, comunque, considerato che è l’Amministrazione a detenere la documentazione di interesse, non può certo risolversi nell’imporre ai privati di indicare delle informazioni che non sono da loro conosciute per questioni agli stessi non imputabili, in ossequio al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur.

Monopattini elettrici

Consiglio di Stato, sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4368

Contratti pubblici – Enti locali – Appalti – Micro-mobilità – Monopattini elettrici – Codice dei contratti pubblici – Non applicabilità – Regime autorizzatorio

Dall’art. 1, comma 75-ter e ss., l. 27 dicembre 2019, n. 160, si ricavano due elementi: a) per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici è necessario il rilascio di un titolo autorizzativo (indicato dal legislatore nella “licenza”) e b) il numero degli atti che possono essere rilasciati è contingentato.

La procedura di natura comparativa volta a individuare i soggetti autorizzati a svolgere – sulla base di una S.C.I.A. – un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione da parte della medesima amministrazione, onde regolamentarne lo svolgimento in regime di libero mercato nell’interesse della collettività, prevedendo, tra l’altro, il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi ammessi a circolare sul territorio comunale non è qualificabile come concessione o come appalto di servizi, rimanendo estranea all’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Laddove gli atti di gara non contengano un espresso integrale rinvio al Codice dei contratti pubblici, ma solo a sue specifiche disposizioni, non si forma un autovincolo assoluto, non essendo stata manifestata la volontà di sottoporre la procedura alla generalità delle disposizioni del Codice, che, al di fuori del suo ambito applicativo, non è estensibile in via analogica a tutte le procedure evidenziali, fatta salva l’applicazione delle norme che costituiscano espressione di principi generali che hanno, difatti, portata applicativa generalizzata. In tal caso, dunque, la stazione appaltante è tenuta soltanto ad applicare alla procedura selettiva i principi generali (di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) e, conseguentemente, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici espressive di tali principi, mentre non è obbligata all’integrale applicazione delle singole prescrizioni di cui al decreto legislativo 50 del 2016, non essendo stata manifestata alcuna volontà in tal senso nella lex specialis.