Procedimenti e regimi amministrativi

Occupazione abusiva di alloggio popolare ed effetti del decorso del tempo

Tar Lazio, Roma, sez. V stralcio, 29 agosto 2024, n. 15995

Procedimento amministrativo – Edilizia residenziale pubblica – Provvedimento di rilascio – Natura giuridica – Decorso del tempo – Affidamento – Provvedimento sanzionatorio

Il tempo trascorso, oltre a non esaurire il potere dell’Amministrazione di procedere all’adozione di un provvedimento di rilascio di alloggio di edilizia popolare, ove sia stata accertata la mancanza nell’interessato dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, non può avere ingenerato in quest’ultimo alcun legittimo affidamento, atteso che egli doveva certamente conoscere quali fossero i requisiti necessari al subentro nell’alloggio di E.R.P.; in ogni caso, l’Amministrazione comunale, in presenza di una occupazione di alloggio di edilizia popolare da parte di un soggetto privo di titolo autorizzativo, è obbligata ad adottare provvedimenti sanzionatori, attesa la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato. Quindi, il mero decorso del tempo non può fondare alcuna legittima aspettativa sul favorevole esito del procedimento da parte del richiedente, d’altronde il provvedimento auspicato ha natura sostanzialmente concessoria, in quanto espressione della comparazione tra i rilevanti interessi pubblici connessi alla regolare gestione del patrimonio abitativo popolare con quelli privati, riconducibili all’accesso all’abitazione.

Atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 27 agosto 2024, n. 2923

Procedimento amministrativo – Autotutela decisoria – Atto meramente confermativo ed atto di conferma in senso proprio – Distinzione

La distinzione tra atto meramente confermativo, e quindi inimpugnabile, e atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, è data dallo svolgimento quanto al secondo di una rinnovata valutazione e ponderazione, ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento; segnatamente, ricorre l’atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti. Il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. In altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un’istanza esterna, l’amministrazione con l’atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza, solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all’esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente.

Procedimento urbanistico-edilizio e autorizzazione commerciale

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 31 luglio 2024, n.928

Procedimento urbanistico-edilizio – Autorizzazione commerciale – Correlazione – Prevalenza – SCIA – Natura giuridica

La regola della correlazione tra procedimento urbanistico-edilizio e autorizzazione commerciale, di cui all’art. 6 D.Lgs. 114/1998, rifugge da interpretazioni rigide ed assolute. La pluralità di situazioni e interessi coinvolti tra loro interferenti e la complessità delle valutazioni devolute all’amministrazione giustificano la segmentazione del procedimento in più fasi. La contestualità non può dunque intendersi, formalisticamente, come simultaneità procedimentale, essendo sufficiente che sia assicurata la prevalenza della conformità urbanistica ed edilizia sui requisiti idoneativi all’esercizio dell’attività commerciale.

Il titolo edilizio della SCIA, per la sua natura oggettiva e soggettiva privata, esula dall’ambito di applicazione degli artt. 7 e 8 Legge n. 241/1990.

Graduatorie e concorsi

Tar Campania, Salerno, sez. III, 29 luglio 2024, n. 1590

Pubblico impiego – Atti di macro-organizzazione – Discrezionalità – Scorrimento graduatoria – Indizione di nuovo concorso – Onere motivazionale

Le scelte organizzative in materia assunzionale hanno natura discrezionale.

In vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.

La decisione di “scorrimento”, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione.

Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso rileva in una duplice direzione: – evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; – indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci.

Interdittiva antimafia

Tar Calabria, Reggio Calabria, 21 agosto 2024, n 540

Interdittiva antimafia – Natura giuridica – Ratio – Presupposti – Accertamento – Rapporti parentali

L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Per tale ragione essa non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra un’impresa e le organizzazioni mafiose o comunque di forme di condizionamento da parte di queste.

Il rischio d’infiltrazione mafiosa dev’essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale – e quindi fondato su prove indubbie, univoche e concordanti -, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di plausibilità che si fonda sulla base di soli elementi indiziari, sì da far ritenere “più probabile che non”, per l’appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa. Detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, rilevando nel loro complesso, poiché una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o anche di più elementi, non può che far sbiadire per ciascuno di essi il suo significato nel legame sistematico con gli altri.

È legittima l’informativa antimafia basata su rapporti parentali con esponenti della famiglia malavitosa locale, ove la parentela sia ramificata e il destinatario dell’informativa sia un imprenditore singolo (ditta individuale), perché questo può far plausibilmente ritenere che sia più facile un suo condizionamento da parte di esponenti della famiglia malavitosa locale, a differenza di quello che può avvenire nei confronti di una società, composta di più soggetti.

Autotutela e avvio del procedimento

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 21 agosto 2024, n. 991

Procedimento amministrativo – Autotutela – Comunicazione di avvio del procedimento – Ratio

Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto

Oneri procedimentali e rilevanza della loro violazione

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 agosto 2024, n. 2350

Procedimento amministrativo – Partecipazione – Ratio – Onere motivazionale

Le norme in materia di partecipazione procedimentale devono interpretarsi non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione. La partecipazione al procedimento amministrativo, difatti, non deve garantire un puntuale e analitico vaglio e contraddittorio in ordine a tutte le possibili argomentazioni che possono essere svolte dalla parte privata, bastando che la parte sia stata messa in condizione di interloquire con l’Amministrazione e che tale aspetto emerga con chiarezza dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto conclusivo; è sufficiente che siffatta motivazione renda palese l’inconciliabilità della determinazione assunta con le tesi contenute nelle deduzioni della parte istante.

Concorsi, evidenza pubblica e sospetto di illeciti penali

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 19 agosto 2024, n. 990

Procedura ad evidenza pubblica – Imparzialità e correttezza – Commissione giudicatrice – Illeciti penali – Principio di precauzione – Caducazione – Revoca – Discrezionalità

La sola verosimile realizzazione dei gravissimi illeciti penali ipotizzati con riguardo ai componenti della Commissione di concorso – ossia diffusione delle tracce e degli argomenti oggetto di prova scritta e orale in favore di alcuni candidati, o attribuzione di votazioni senza alcun reale esame di merito della preparazione dei medesimi – appare circostanza di per sé sufficiente a far dubitare in radice dell’oggettiva correttezza e imparzialità dell’espletamento delle diverse fasi del concorso, nonché degli esiti dello stesso, radicando così in capo all’Amministrazione, anche solo in virtù di un principio di precauzione, l’interesse pubblico del Comune all’integrale caducazione della procedura selettiva, in piena coerenza con i presupposti delineati dall’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.

La facoltà di revocare un bando concorsuale rientra tra gli ordinari e ampi poteri discrezionali riconoscibili all’Amministrazione, potendo quest’ultima provvedere in tal senso – in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che rendano inopportuna la prosecuzione dell’iter concorsuale – fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori.

Servizi funebri, servizi di ambulanza di trasporto e tutela del mercato

Tar Calabria, Reggio Calabria, ordinanza 30 luglio 2024, n. 503

Servizi pubblici – Sanità pubblica – Servizio di ambulanza di trasporto – Divieto di accesso al mercato – Imprese funebri – Regione Calabria

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e), 41 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria, 7 agosto 2023, n. 38 (avente ad oggetto la modifica dell’art. 7, comma 4, della l.reg. 29 novembre 2018, n. 48), limitatamente all’inciso “servizio di ambulanza…nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile”. Questo in ragione del fatto che i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire l’esigenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore ed il fine che questi intende perseguire. Tale connessione difetta nella disposizione censurata, che introduce il divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti di una specifica categoria di operatori economici (le imprese funebri), non giustificato da motivi imperativi di interesse generale e con vulnerazione del confronto concorrenziale nonché della stessa libertà garantita dal primo comma dell’art. 41 della Costituzione.

TARI e motivazione

Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 2024, n. 6021

Servizi pubblici – Tributi locali – Rifiuti urbani – Comune e provincia – Aliquote – Tariffe – Delibera di approvazione – Natura giuridica – Periodo della pandemia da Covid – Onere motivazionale attenuato

È legittima la delibera di approvazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti) adottata ai sensi dell’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con cui il comune, nel particolare scenario della pandemia da Covid, provveda a confermare per il 2020 le aliquote approvate e già applicate per l’anno 2019; tale attività non richiede alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo alla fonte primaria.

In materia di determinazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti), non è ravvisabile uno stringente obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.