Urbanistica/edilizia

Localizzazione impianti telefonia

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829

Stazioni radio base – Diniego autorizzazione installazione – Limiti localizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. 

Occupazione sine titulo

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11 luglio 2023, n. 894

Occupazione sine titulo di immobili privati – Istanza del privato – Silenzio-inadempimento

L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Sebbene l’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultimo abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento

Parcheggi “Tognoli”

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6277

Parcheggi “Tognoli” – Atti traslativi – Legittimità – Vendita

A partire dagli anni 60 del secolo scorso, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico e di arginare il fenomeno della congestione delle strade pubbliche, il legislatore italiano ha introdotto una specifica disciplina giuridica in materia di parcheggi. I due principali testi normativi, riconducibili alle definizioni di “legge-Ponte” (legge n. 765/1967) e “legge-Tognoli” (legge. n. 122/1989), hanno quindi delineato un quadro normativo peculiare, caratterizzato da specifici obblighi e divieti riconducibili alla realizzazione e alla circolazione di parcheggi. Le discipline dei suddetti parcheggi (i quali sono stati rispettivamente definiti, in modo atecnico, “parcheggi Ponte” e “parcheggi Tognoli”), presentano però significativi profili differenziali: mentre con riguardo ai primi, si rileva un obbligo pubblicistico a carico del costruttore di riservare appositi spazi a ciò finalizzati (ed in capo al proprietario di non modificarne la destinazione d’uso), i parcheggi “Tognoli”, presentano una disciplina giuridica differente. E, in effetti, il legislatore, volendo incentivare la costruzione di ulteriori posti auto connessi ad abitazioni già esistenti, ha consentito la costruzione di siffatti spazi (nel sottosuolo o in locali esistenti al piano terra del fabbricato, nonché nel sottosuolo di aree pertinenziali ad esso esterne) con un regime fiscale ed urbanistico fortemente agevolativo. Al contempo, però, con l’obiettivo di evitare possibili speculazioni rispetto a tale possibilità, ha previsto un vincolo pertinenziale con l’unità immobiliare correlata, determinando anche uno specifico divieto di cessione separata. Il rigore di tale previsione, però, è stato mitigato consentendo il trasferimento del vincolo pertinenziale sul parcheggio dall’appartamento del venditore all’appartamento dell’acquirente. Si è passati, quindi, da una inderogabile inscindibilità del vincolo, ad una scindibilità condizionata alla contestuale destinazione pertinenziale di altre unità immobiliari site nello stesso Comune.

Oltre alla eccezione al regime di inalienabilità separata dei parcheggi “Tognoli”, occorre ulteriormente considerare che l’art. 9, comma 5, legge. n. 122/1989, parlando di divieto di cessione, sembra riferirsi, almeno in base ad un’interpretazione letterale, esclusivamente al contratto di vendita. Dall’accoglimento di tale premessa interpretativa discenderebbe la legittimità di atti traslativi differenti dalla vendita, quali ad esempio quelli rinunziativi, i trasferimenti coattivi, gli atti costitutivi di diritti reali minori, di godimento oppure di garanzia, nonché agli atti costitutivi di diritti personali di godimento. Anche a voler correggere siffatto esito applicativo, mediante il ricorso ad una interpretazione di tipo teleologico, che, muovendo dal riferimento testuale dell’art. 9 ai concetti di “cessione” e “trasferimento”, miri ad esaltare la volontà del legislatore di riconoscere ampia applicazione agli atti traslativi in generale; ne rimarrebbero comunque fuori gli atti che non determinano un vero e proprio effetto traslativo del diritto di proprietà, come ad esempio il contratto di locazione attributivo di un diritto personale di godimento.

Abuso edilizio e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 12 luglio 2023, n. 2323

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Natura giuridica

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi, di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non è una sanzione penale, né può essere considerata una sanzione amministrativa ad essa equiparata, in quanto: a) l’acquisizione non consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso edilizio, ma alla successiva inottemperanza, da parte del responsabile dell’abuso, dell’ordine di demolizione/riduzione in pristino precedentemente emesso; b) l’acquisizione al patrimonio comunale è funzionale al ripristino dello stato dei luoghi ad iniziativa forzosa dell’amministrazione e a spese dell’obbligato, per superare l’inerzia dei responsabili dell’abuso; c) il mantenimento dell’opera ha carattere eccezionale e l’acquisizione ha funzione strumentale rispetto all’ordine di ripristino.

Silenzio-assenso

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 10 luglio 2023, n. 458

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Presupposti

Il silenzio assenso, ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, presuppone la sussistenza di tutti i requisiti, condizioni e presupposti richiesti dalla vigente normativa, cioè la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista, in quanto l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso.

Abuso edilizio e diniego di condono

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 luglio 2023, n. 577

Abuso edilizio – Istanza di condono – Diniego – Affidamento

Il diniego di condono risulta legittimamente adottato anche molti anni dopo la presentazione dell’istanza di condono e la risposta tardiva da parte del Comune non permette di radicare alcun affidamento tutelabile, né per quanto riguarda l’estensione delle categorie della sanatoria, né relativamente alla persistenza del potere di intimare la rimessione in pristino. La demolizione di opere mai assistite da titolo edilizio ha natura vincolata, non richiede la dimostrazione di un interesse pubblico attuale, e non diventa inammissibile per il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso o in conseguenza del trasferimento della proprietà del bene. Inoltre, la legittimità dell’ordine di demolizione comporta l’applicabilità delle sanzioni collegate all’inottemperanza, compresa la perdita della proprietà fino al decuplo della superficie utile abusivamente costruita.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2023, n. 6658

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Comunicazione avvio procedimento

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo.

Poteri di pianificazione e oneri di motivazione

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2923, n. 662

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, per cui non è ravvisabile in capo all’amministrazione l’obbligo di una motivazione più estesa e puntuale di quella risultante dalla relazione illustrativa del piano o della variante in ordine alle scelte discrezionali per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad un’analitica confutazione di ciascuna di esse.

Le scelte di governo del territorio sono espressione di discrezionalità massima e, dunque, possono essere sindacate dal giudice solo nel caso in cui siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ove risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o risultino apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio. Ne consegue che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Esercizi commerciali e pianificazione urbanistica

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 luglio 2023, n. 507

Pianificazione edilizia – Insediamenti di esercizi commerciali – Limiti – Libera concorrenza

Le previsioni dei piani urbanistici, in quanto finalizzate all’ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza alle norme in materia commerciale, rispetto al piano urbanistico. Di regola, l’anti-concorrenzialità della disposizione preclusiva sussiste allorché essa si sostanzi in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale. Per altro verso, i poteri degli enti locali non sono illimitati, in quanto incontrano un doppio ostacolo: 1) è vietata ogni previsione limitativa che si risolva in una discriminazione dettata a fini di tutela di altre categorie di esercizi commerciali; 2) è necessario verificare se i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime.

La rilevanza del profilo urbanistico nella disciplina relativa alla localizzazione degli esercizi commerciali permane anche dopo l’introduzione della normativa comunitaria contenuta nella Dir. n. 123/2006/CEE, volta a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione: la direttiva “Bolkestein”, infatti, prevede che l’iniziativa economica, di regola, non può essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), salvo quando  sussistano motivi imperativi di interesse generale.

L’attività di impresa commerciale, pur garantita dall’art. 41 della Costituzione e dall’ordinamento dell’Unione, nel più ampio contesto della libertà di iniziativa economica privata e dei principi della concorrenza e del mercato, non è comunque affrancata dai vincoli e dai limiti specifici sanciti dalla normativa urbanistica. Pertanto, è sempre richiesta la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività dovrebbe essere esercitata, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio sia per l’intera durata del suo svolgimento.

Abuso edilizio

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 5 luglio 2023, n. 2267

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Battigia

Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, a seguito di accertamento dell’abuso e di riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto, anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Non è applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 che si riferisce agli interventi abusivi realizzati su aree demaniali ovvero di proprietà dello Stato, laddove l’intervento sia stato realizzato nell’area di rispetto dalla battigia.

L’ordine di demolizione è da ritenersi sorretto da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione, allorquando sia rinvenibile l’individuazione dell’infrazione commessa e della norma violata, nonché la puntuale descrizione delle opere abusive, che consistono nell’espressione di nuova volumetria ad uso residenziale costruita in assenza di titolo edilizio e in costanza di vincolo di inedificabilità per ragioni sismiche e paesaggistiche, ovvero di legge.