Urbanistica/edilizia

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 28 giugno 2023, n. 2042

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Eccezioni

Le scelte di politica urbanistica sono espressione della più ampia discrezionalità e sono, perciò, tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico; pertanto, non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principi ispiratori del piano, fatte salve le ipotesi in cui sussistano un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica.

Titolo edilizio

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6279

Titolo edilizio – Diniego – Onere motivazionale attenuato – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo – Casi particolari – Modifica destinazione d’uso con alterazione carico urbanistico

È legittimo il provvedimento di diniego del permesso di costruire che, sia pure in assenza di una valutazione analitica delle singole controdeduzioni formulate dall’appellante a seguito del preavviso di rigetto, ne ha adeguatamente disatteso il relativo nucleo fondante. L’onere valutativo a carico della Amministrazione è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, essendo sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati alle modifiche del piano regolatore generale, in quanto costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, non richiedono, da parte dell’Amministrazione competente, valutazioni che implicano l’assolvimento di un obbligo puntuale di motivazione.

Le scelte di pianificazione sono espressione di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La tutela dell’affidamento, in relazione all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, va, poi, circoscritta soltanto alla ricorrenza dei casi eccezionali di a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Impianti sportivi – Campi da “padel”

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 26 giugno 2023, n. 462

Titolo edilizio – Campo da padel

La realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione.

Iura novit curia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 26 giugno 2023, n. 2009

Regolamento edilizio – Pubblicità – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento

Il principio “iura novit curia” non vale per le norme regolamentari (fra le quali il regolamento edilizio), adottate dagli enti locali o da altre Amministrazioni, che non siano assistite da particolari forme di pubblicità che ne assicurino la conoscenza sull’intero territorio nazionale.

In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Inoltre, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.

Abusi edilizi

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 26 giugno 2023, n. 635

Abuso edilizio – Valutazione unitaria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Esecuzione – Art. 8 CEDU – Acquisizione al patrimonio comunale

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

L’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile di cui sia stata accertata l’abusività non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della C.E.D.U., poiché da tale norma non può trarsi l’esistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo, solo perché casa familiare, non trattandosi nel caso in questione di proteggere il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, quanto della necessità di rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato (il legittimo assetto del territorio) e di ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Infatti, laddove l’ordinaria sanzione per le violazioni in ambito edilizio sia la demolizione, la stessa si giustifica in base all’art. 8, comma 2, della Convenzione, come ingerenza prevista dalla legge, rappresentando una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro insieme, rilevando la loro interferenza complessiva sul territorio e non è consentita una loro atomizzazione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.

Nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, non è necessario che venga individuata l’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo provvedimento di acquisizione, conseguente all’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.

Impianti smaltimento e recupero RSU

Tar Campania, sez. V, 9 giugno 2023, n. 3567

RSU – Installazione impianti di smaltimento e recupero rifiuti – Localizzazione – Conferenza di servizi – Zona agricola

L’assenza, nel provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale.

L’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce la competenza a rilasciare l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti alla Regione, all’esito di una conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La destinazione a zona agricola di un’area ha lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non di precludere, in via assoluta e radicale, qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante. Pertanto, non è esclusa la realizzazione, in zona agricola, di un impianto destinato al recupero dei rifiuti.

Grandi strutture di vendita – Regione Siciliana

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1900

Grande struttura di vendita – Assenza programmazione – Autorizzazione – Competenza

La legge della Regione Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28, emanata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall’articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale, ha dettato, tra l’altro, una serie di disposizioni finalizzate a garantire la programmazione della rete distributiva ed a coordinare, anche, le diverse tipologie di strutture di vendita con la programmazione urbanistica. In particolare, in base all’art. 9 della menzionata l.r. n. 28/99, “l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all’articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3”. Viene, dunque, in rilievo un tessuto normativo che ha posto a carico delle amministrazioni comunali l’obbligo di predisporre ed adottare una programmazione urbanistico-commerciale, postulando, quindi, un’imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, che vede anche la possibilità di un intervento sostitutivo, in caso di inerzia da parte del comune, dell’Assessorato regionale delle attività produttive, il quale provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.

Abuso edilizio – Ordine di demolire

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 20 giugno 2023, n. 1922

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Il provvedimento con cui viene ingiunta, anche se tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, perché realizzato senza titolo, ha natura vincolata e come tale non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, nemmeno nel caso in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dal momento in cui l’abuso stesso è stato realizzato.

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 20 giugno 2023, n. 10418

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincolo ambientale e paesistico

Sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.