Tar Piemonte, Torino, sez. II, 26 giugno 2023, n. 635
Abuso edilizio – Valutazione unitaria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Esecuzione – Art. 8 CEDU – Acquisizione al patrimonio comunale
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
L’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile di cui sia stata accertata l’abusività non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della C.E.D.U., poiché da tale norma non può trarsi l’esistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo, solo perché casa familiare, non trattandosi nel caso in questione di proteggere il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, quanto della necessità di rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato (il legittimo assetto del territorio) e di ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Infatti, laddove l’ordinaria sanzione per le violazioni in ambito edilizio sia la demolizione, la stessa si giustifica in base all’art. 8, comma 2, della Convenzione, come ingerenza prevista dalla legge, rappresentando una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro insieme, rilevando la loro interferenza complessiva sul territorio e non è consentita una loro atomizzazione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
Nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, non è necessario che venga individuata l’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo provvedimento di acquisizione, conseguente all’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.