Urbanistica/edilizia

Pianificazione urbanistica

Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2023, n. 867

Pianificazione urbanistica – Proposta di modifica da parte di privati – Obbligo del Comune di provvedere – Vincoli espropriativi

In caso di presentazione da parte dei privati di una proposta di modifica degli strumenti urbanistici vigenti, l’Amministrazione non è tenuta ad attivare la relativa procedura.

In particolari casi, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, ovvero quando essa riguardi la destinazione da conferire alle c.d. “zone bianche”, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio e quando il privato sollecita la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte.

Non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata: i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, per la quale non è necessaria una espropriazione devono essere ritenuti di tipo conformativo e, come tali, non comportano un indennizzo e non decadono al decorso del quinquennio, per cui non sussiste un obbligo di ritipizzazione da parte del Comune.

Pianificazione urbanistica

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 3578

Pianificazione urbanistica – Titolo edilizio – Discrezionalità

Le scelte di politica urbanistica, espresse negli strumenti generali di pianificazione, si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità in ordine a tempi e a modalità di intervento sul territorio e in ordine alla destinazione di singole aree, in funzione delle concrete possibilità operative che solo l’Amministrazione è in grado di accertare, così come le modalità quali-quantitative degli interventi.

Titolo edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5681

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Materiali di costruzione

La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie; infatti è irrilevante che le dette opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e ciò anche se avvenga con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Abuso edilizio

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 7 giugno 2023, n. 497

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimo affidamento – Nuova costruzione – Titolo edilizio

In presenza di un’opera abusiva, non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, nemmeno il lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione.

L’opera di pavimentazione, quando comporti consumo di suolo e trasformazione permanente di un’area agricola in un’area accessoria alla produzione, deve essere previamente autorizzata.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5529

Abuso edilizio – Compatibilità con strumenti urbanistici – Istanza in sanatoria – Sequestro – Sospensione ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Termine per ottemperanza – Sanzione pecuniaria sostitutiva

La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell’istanza, che peraltro sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l’ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia.

In presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato; di tal che, il formale accertamento dell’inottemperanza deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile.

La realizzazione delle opere edilizie in assenza del prescritto titolo edilizio costituisce elemento sufficiente a giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione; tale circostanza impone al Comune di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a prescindere dall’eventuale compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici, da valutare eventualmente in separata sede qualora venga presentata un’istanza di accertamento di conformità.

La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Diritti edificatori

Consiglio di Stato, sez. IV, 5 giugno 2023, n. 5469

Diritti edificatori – Natura giuridica – Pubblicità – Regione Lombardia – Regime

È controversa la natura giuridica dei diritti edificatori. Nel corso degli anni sono state prospettate diverse ricostruzioni che vanno dalle teorie che ne affermano la natura reale – con diversificazioni interne (diritto di proprietà su un bene immateriale, diritto di servitù, nuovo diritto reale) – alle teorie che ne affermano la natura obbligatoria.

L’art. 11, c.4, della L.R. Lombardia n. 12/2005 inserisce la pubblicità dei diritti edificatori, tramite annotazione nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori, nel sistema della trascrizione immobiliare, disciplinato dal codice civile, che ne fissa in via generale i presupposti, le modalità e gli effetti, in particolare per dirimere, ai sensi dell’art. 2644 c.c., i conflitti fra più aventi causa dallo stesso autore, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, con la sola limitata eccezione del sistema tavolare delle province ex austriache. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 11 c. 4 della L.R. Lombardia n. 12/2005 esclude in radice che il registro da esso previsto possa avere una valenza generale e quindi possa porsi come strumento di pubblicità immobiliare parallelo e potenzialmente alternativo al sistema della trascrizione previsto dall’ordinamento generale; la norma va invece interpretata in modo restrittivo, limitandone l’applicazione ai soli casi in base ad essa espressamente disciplinati.