Urbanistica/edilizia

Impianti di telecomunicazione e siti archeologici

Consiglio di Stato, sez.VI, 3 febbraio 2025, n. 846

Pianificazione urbanistica – Piano di localizzazione di impianti di telecomunicazione – Vicinitas sito archeologico – Sicurezza sanitaria – Onere motivazionale rafforzato

È legittimo il piano di localizzazione di impianti di telecomunicazione che sia adeguatamente motivato con la necessità di consentire la piena fruizione del sito archeologico rispetto alla inevitabile perturbazione derivante dai limiti di sicurezza sanitaria riferiti ai campi elettromagnetici generati dall’impianto ed in ipotesi aumentati dalla collocazione di nuove antenne trasmittenti sul medesimo traliccio.

Titolo edilizio e divergenza tra consentito e realizzato

Consiglio di Stato, sez. II, 7 febbraio 2025, n. 970

Titolo edilizio – Divergenza fra consentito e realizzato – Ipotesi applicative – Incompleto architettonico – Non autonomia delle opere incomplete – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la divergenza tra consentito e realizzato sussiste non solo quando si costruisce in più del consentito, ma anche quando vi è il cd “incompleto architettonico”, configurabile sotto il profilo temporale qualora vi sia stata la decadenza del permesso di costruire e non sia possibile ottenere un nuovo titolo abilitativo, ovvero l’interessato non lo richieda. In particolare, detto disposto si applica quando le opere incomplete non sono autonome, scindibili e funzionali, riducendosi ad esempio, alla realizzazione dei soli pali di fondazione, allo scavo del terreno, alla costruzione di pilastri o della struttura in cemento armato senza la tamponatura (c.d. scheletro), trattandosi  di opere riconducibili alla totale difformità dal permesso di costruire, non potendo essere rilasciato il titolo abilitativo per la realizzazione di un manufatto privo di una autonoma finalità. Né, a fronte di siffatte incompletezze, può ritenersi ricorra l’ipotesi di opere “quasi completate”, necessitanti solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire.

SCIA e poteri di vigilanza in corso di lavori

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 574

Titolo edilizio – SCIA in variante al permesso di costruire – Poteri di vigilanza, inibitori e repressivi del Comune – Accertamento di interventi con variazioni essenziali – Divieto di prosecuzione dell’attività – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Dal combinato disposto dell’articolo 22, comma 2, e dell’articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) si evince che, una volta presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in variante al permesso di costruire, il Comune esercita la sua attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e, una volta accertata l’esecuzione di interventi con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione. Tale accertamento presuppone l’ultimazione dei lavori e non può essere sovrapposto o confuso con l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi, invece, alla luce di quanto dichiarato nel titolo e nei correlati elaborati progettuali e non sull’attività edilizia in itinere che discende dalla presentazione della S.C.I.A. in variante.

L’amministrazione comunale può inibire lo svolgimento dell’attività edilizia riportata nella segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ove, in considerazione di quanto ivi riportato e nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 3, 4 e 6-bis dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si accerti che gli interventi edilizi segnalati siano estranei al perimetro di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 10 della legge della regione Sicilia 10 agosto 2016, n. 16 alla luce, anche, del regolamento edilizio comunale. Quanto rilevato in corso d’opera attiene invece all’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio e fuoriesce, quindi, dalla dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. in variante.

Poteri dell’ente locale in materia urbanistica

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 2 gennaio 2025, n. 47

Pianificazione urbanistica – Vincoli – Competenza comunale – Tutela di interessi culturali ed ambientali – Carta della qualità di Roma Capitale

In materia urbanistica, al di là della sottoposizione a vincolo ex lege degli immobili, sussiste una generale competenza del Comune di individuazione di ambiti di tutela in relazione ad esigenze particolari e locali, così da imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali, tutelando così il tessuto urbanistico al rispetto dei valori culturali-storico e architettonici, che assumono rilievo come “qualità” dei tessuti ed edifici oggetto di tutela specifica. A tale ambito sono riconducibili i vincoli introdotti dalla carta della qualità di Roma Capitale la quale, nell’incidere sullo strumento urbanistico, costituisce un elemento non prescrittivo del P.R.G., di cui forma parte integrante, introducendo di fatto un vincolo urbanistico.

Alla Corte Costituzionale le norme liguri in materia di rimozione dei vincoli di destinazione d’uso

Tar Liguria, Genova, sez. II, ordinanza 23 gennaio 2025, n. 78

Pianificazione urbanistica – Vincoli conformativi ed espropriativi – Vincolo di destinazione produttiva – Rimozione per insostenibilità economica – Normativa Regione Liguria

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 della l.reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 1 protocollo addizionale CEDU, e 117, co. 2, lett. l) della Costituzione, nella parte in cui non prevede come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo destinazione d’uso quella della insostenibilità economica dell’attività economica.

Variante urbanistica e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 714

Pianificazione urbanistica – PRG – Atti di adozione e approvazione di una variante – Onere motivazionale – Interessi ambientali e paesaggistici

Sono illegittimi, per difetto di motivazione,  gli atti di adozione e di approvazione di una variante al P.R.G.,  atti a consentire,  in una zona circoscritta e a vantaggio di un unico proprietario, un’edificazione per destinazione alberghiera, quando la zona interessata dalla variante contestata sia stata ritenuta dall’amministrazione comunale meritevole di una particolare tutela sotto il profilo ambientale e paesaggistico in occasione dell’adozione del P.R.G., approvato solo pochi mesi prima, tanto da delimitare al massimo l’edificazione,  riservandola alle costruzioni utili al fondo o destinate alla residenza qualificata,  sussistendo la manifesta incompatibilità (e, dunque, irrazionalità) di una modifica intervenuta a brevissimo lasso di tempo, rispetto alle finalità del vincolo e l’idea di sviluppo del territorio, come esplicitate in sede di adozione e approvazione del P.R.G.

Impianti a fonti rinnovabili e criteri di localizzazione

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351

Installazione di impianti a fonti rinnovabili – Localizzazione – Criteri – Interessi rilevanti

La lett. c-quater dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 – secondo la quale sono idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni culturali e paesaggistici, né ricadono nella fascia di rispetto dei predetti beni –  non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti (ivi compresa la c-ter) e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.

Piscine e abusi edilizi

Tar Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 288

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione avvio procedimento – Non necessarietà – Termine di esecuzione – Garanzia partecipativa – Volume tecnico – Pertinenza – Nozione – Qualificazione di piscine – Criteri – Unità di misura

L’ordine di demolizione, conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. La previsione di un termine per l’esecuzione della demolizione assicura comunque una forma equivalente di tutela procedimentale ad istanze partecipative.

In materia urbanistica, la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria, si applica con riferimento ad opere edilizie prive di una loro autonomia funzionale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa e che sono connessi alla condotta idrica, termica, ascensore, etc.

A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore “carico urbanistico”, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale.

Per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si deve affidare ad astratte affermazioni di principio, ma è necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio.

L’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.

In tale ottica, in linea generale una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa non possiede un’autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell’immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso.

Ai fini della valutazione della “rilevanza” delle misure delle piscine, la più appropriata unità di misura non è il metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì il metro lineare (vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina).

SCIA e autotutela “tardiva”

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 30 gennaio 2025, n. 54

Procedimento amministrativo – SCIA – Intervento in autotutela tardivo – Presupposti

Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

La revoca di ordinanze di demolizione

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 711

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Revoca – Illegittimità – Discrezionalità amministrativa – Delibera di approvazione del piano operativo comunale tematico – Obiettivi

È illegittimo il provvedimento di revoca di ordinanze di demolizione di opere abusive che sia motivato con la sopravvenuta valutazione del prevalente interesse pubblico al mantenimento dei manufatti, poiché l’ampia discrezionalità del potere di revoca presuppone la natura a sua volta discrezionale del provvedimento di primo grado che, nel caso di ordinanza di demolizione di opere abusive, va esclusa trattandosi di potere vincolato. L’ampia discrezionalità propria dello jus poenitendi non può surrogare l’assenza di discrezionalità del provvedimento repressivo degli abusi edilizi e l’accertata abusività degli interventi edilizi impedisce di dare rilevanza agli elementi sopravvenuti.

È illegittima la delibera di approvazione del piano operativo comunale tematico (POC) che tenda non tanto alla riqualificazione di fabbricati esistenti, quanto alla sanatoria di opere abusive. Difatti, gli obiettivi del recupero, della rinaturalizzazione e della valorizzazione dell’area, oltre a dover risultare coerenti con la pianificazione sovraordinata, non possono avere ad oggetto insediamenti da demolire in forza di provvedimenti comunali repressivi degli abusi accertati.