Controllo

RUP e incentivi

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 8 giugno 2023, n. 191

Incentivi alle funzioni tecniche – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nomina del direttore dell’esecuzione per appalti di forniture e di servizi

Negli appalti di servizi e forniture, la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Ciò sul presupposto che tale nomina, ai sensi del punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è correlata agli appalti di particolare complessità presunta per servizi e forniture di importo superiore a € 500.000,00 e desumibile in via oggettiva per quelli di importo inferiore. La particolare complessità dell’appalto è intesa dal legislatore quale fatto giustificante la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, nell’intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto, l’Ente, in caso di appalto di forniture o di servizi di particolare complessità, dovrà nominare un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP e conseguentemente potrà applicare la disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche.

La disciplina di dettaglio del nuovo codice, al di là della differenziazione dal punto di vista terminologico (si fa riferimento alla “particolare importanza”, anziché alla “particolare complessità”), così come desumibile dagli artt. 114, comma 8, del nuovo codice, 31, comma 1, e 32 dell’allegato II.14, pone una distinzione tra appalti di servizi e appalti di forniture. Con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.

Razionalizzazione partecipazioni – Aziende speciali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 21 giugno 2023, n. 140

Servizi pubblici locali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito applicativo dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Aziende speciali

Pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale soggiace al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Pertanto, l’ente locale, ove detenga partecipazioni in due aziende speciali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti, dovrà fornire nel proprio piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le dovute informazioni in ordine a tutte le funzioni esternalizzate non soltanto a favore di organismi in forma societaria, ma anche a favore di consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali. Ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Debiti fuori bilancio – Nullità del contratto

Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Siciliana, 23 giugno 2023, n. 178

Riconoscimento debiti fuori bilancio – Parere – Controllo collaborativo – Funzione consultiva – Contratto nullo – Ambito di applicazione oggettiva dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 267

Il riconoscimento del debito fuori bilancio, nella fattispecie disciplinata dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, è ammissibile – senza effetti sananti – nell’ipotesi di nullità del contratto, a condizione che sussistano gli inderogabili presupposti di legge della «utilità e arricchimento per l’ente» e della inerenza all’«espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», i quali richiedono una completa istruttoria e un’analitica motivazione, soprattutto laddove il vizio di validità e d’efficacia negoziale risulti connesso all’illiceità della causa o dei motivi, oppure ancora del suo oggetto.

Acquisto partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Acquisto di partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 15 giugno 2023, n. 72

Controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Parere – Acquisto della partecipazione in società di capitali da parte di un Comune facente parte di un ATO – Servizi pubblici locali

Il novellato art. 5, c. 3, del TUSP, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) deve assolvere all’onere di motivazione analitica anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria della scelta. Pertanto, sulla base di tale principio di diritto, la Sezione di controllo per la Liguria, pur nel comprendere che, nel caso in esame, la decisione di acquisizione della partecipazione debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell’affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, scarsi margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, censura ugualmente l’assenza di motivazioni in merito alla convenienza economica dell’affidamento del servizio.

Relazione di fine mandato – Ritardata trasmissione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 24 maggio 2023, n. 80

Controllo di gestione – Art. 4 del D.lgs. 149/2011 – Scadenza ordinaria del mandato – Relazione attività normative e amministrative svolte – Rispetto termini di trasmissione

In ossequio ai principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui la relazione di fine mandato, nel caso di scadenza ordinaria del mandato, deve essere redatta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza medesima, l’invio della relazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto costituisce una difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale), non compromettente  la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. L’inadempimento non può dunque considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori, in quanto il ritardo della trasmissione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.

Risultato contabile

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 6 giugno 2023, n. 84

Controllo collaborativo – Bilancio preventivo dell’Ente comunale –Esame documentazione rendiconto esercizio finanziario – Risultato di amministrazione – Raccomandazione della Sezione

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’ente, dal momento che ne rappresenta il coefficiente necessario ai fini dell’equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Nel caso in questione, il Collegio ha preso in esame le relazioni dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio finanziario, privilegiando l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento e, nel pronunciarsi, ha raccomandato all’Ente locale di perpetrare l’osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile; di continuare ad apprestare, in corso di esercizio, i necessari strumenti di flessibilità̀ del bilancio; di adottare opportune misure per il miglioramento dell’efficacia dell’attività̀ di riscossione.

Contributo degli enti locali agli oneri delle amministrazioni centrali

Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41

Oneri patrimoniali e finanziari – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito di applicazione della facoltà contributiva degli enti locali nei confronti di amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

Va esclusa la legittimità dell’assunzione, da parte degli enti locali, di oneri diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; oneri che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’amministrazione centrale. A contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra amministrazione e per la quale l’ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’ente locale è tenuto ad assicurare sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che a essi hanno dato attuazione.

Divieto di assunzione di personale – Termine

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

Ai fini dell’applicazione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del TUEL, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. L’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Spese legali – Rimborsabilità

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 26 gennaio 2023, n. 5

Rimborsabilità spese legali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 86, comma 5, TUEL, come sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 Valenza ermeneutica delle clausole di invarianza finanziaria

Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere il rimborso delle spese legali di cui a tale norma nei limiti in cui le stesse trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne discende che la copertura delle nuove spese legali può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti. Pertanto, il Collegio ha ritenuto non ammissibile il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia già nominato dall’interessato e senza l’assunzione dei relativi impegni di spesa.