Controllo

La Corte dei conti boccia l’integrazione degli aeroporti sardi

Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 100/2023/PASP del 20 ottobre 2023

Parere ex art. 5 TUSP – Camere di Commercio – Operazioni straordinarie – Bisogni della collettività di riferimento – Vincoli di scopo e di attività – Oneri motivazionali

L’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale solo quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio.

La finalità di costituire una rete integrata tra gli aeroporti di una regione non può ritenersi di per sé sufficiente a giustificare la decisione di perseguire tale obiettivo mediante l’acquisto di una partecipazione societaria in una holding detenuta da un socio privato.

L’art. 1 comma 1 della l. n. 580 del 1998, individua la missione generale delle Camere di commercio, che sono chiamate a svolgere i loro compiti all’interno della circoscrizione territoriale di competenza, in quanto soggetti esponenziali di comunità parziali deputati allo svolgimento di funzioni che, per quanto di carattere generale, devono essere ricondotte in ogni caso esclusivamente agli interessi della comunità rappresentata nell’ambito del territorio assegnatole. Il che, non esclude, dunque, che l’attività delle camere di commercio possa propagarsi al di fuori della propria circoscrizione (proprio perché gli interessi della comunità rappresentata ben possono trascendere un ambito territoriale limitato), ma impone pur sempre che sia strettamente riferibile all’utilità e agli interessi che si radicano nel territorio di competenza. In altri termini, non vi è un parallelismo tra la latitudine delle funzioni e l’ambito degli interessi della comunità di riferimento: le prime possono proiettarsi all’esterno della circoscrizione, ma gli interessi di riferimento devono sempre collocarsi all’interno della comunità, pena la indebita sovrapposizione rispetto ad altre sfere di competenza (ivi comprese quelle di altre camere, titolari della cura di interessi potenzialmente antagonisti) alla luce dei principi organizzativi di cui all’art. 118 della Costituzione.

La decisione di conservare, mantenere o modificare una partecipazione societaria, non può prescindere dalla valutazione dei “bisogni della collettività di riferimento”.

Contabilità armonizzata

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 giugno 2023, n. 85

Contabilità armonizzata – Deliberazione ai sensi dell’art. 148-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Controllo finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Imputazione dei contributi in conto capitale a rendicontazione – Fondo crediti di dubbia esigibilità

In base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Pertanto, l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione quale espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio.

Il principio contabile messo in luce dalla Sezione, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata. Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. Ciò, anche nell’ipotesi di iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo, rileva di per sé, in quanto, da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL e, dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità.

In occasione della redazione del rendiconto va verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente mentre la percentuale di accantonamento da applicare ad ogni voce di entrata, per determinare l’entità dell’accantonamento al fondo, è analiticamente determinata dall’All. 4/2 richiamato, facendo riferimento alle medie di riscossione degli esercizi precedenti.

Nella scelta delle tipologie di entrate sulle quali determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, va tenuto conto di tutte le entrate per le quali siano evidenti le difficoltà nella riscossione e non solo quelle riferite alla TARI a tal fine richiamando il principio contabile generale della prudenza.

RUP e incentivi

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 8 giugno 2023, n. 191

Incentivi alle funzioni tecniche – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nomina del direttore dell’esecuzione per appalti di forniture e di servizi

Negli appalti di servizi e forniture, la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Ciò sul presupposto che tale nomina, ai sensi del punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è correlata agli appalti di particolare complessità presunta per servizi e forniture di importo superiore a € 500.000,00 e desumibile in via oggettiva per quelli di importo inferiore. La particolare complessità dell’appalto è intesa dal legislatore quale fatto giustificante la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, nell’intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto, l’Ente, in caso di appalto di forniture o di servizi di particolare complessità, dovrà nominare un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP e conseguentemente potrà applicare la disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche.

La disciplina di dettaglio del nuovo codice, al di là della differenziazione dal punto di vista terminologico (si fa riferimento alla “particolare importanza”, anziché alla “particolare complessità”), così come desumibile dagli artt. 114, comma 8, del nuovo codice, 31, comma 1, e 32 dell’allegato II.14, pone una distinzione tra appalti di servizi e appalti di forniture. Con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.

Razionalizzazione partecipazioni – Aziende speciali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 21 giugno 2023, n. 140

Servizi pubblici locali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito applicativo dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Aziende speciali

Pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale soggiace al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Pertanto, l’ente locale, ove detenga partecipazioni in due aziende speciali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti, dovrà fornire nel proprio piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le dovute informazioni in ordine a tutte le funzioni esternalizzate non soltanto a favore di organismi in forma societaria, ma anche a favore di consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali. Ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Debiti fuori bilancio – Nullità del contratto

Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Siciliana, 23 giugno 2023, n. 178

Riconoscimento debiti fuori bilancio – Parere – Controllo collaborativo – Funzione consultiva – Contratto nullo – Ambito di applicazione oggettiva dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 267

Il riconoscimento del debito fuori bilancio, nella fattispecie disciplinata dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, è ammissibile – senza effetti sananti – nell’ipotesi di nullità del contratto, a condizione che sussistano gli inderogabili presupposti di legge della «utilità e arricchimento per l’ente» e della inerenza all’«espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», i quali richiedono una completa istruttoria e un’analitica motivazione, soprattutto laddove il vizio di validità e d’efficacia negoziale risulti connesso all’illiceità della causa o dei motivi, oppure ancora del suo oggetto.

Acquisto partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Acquisto di partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 15 giugno 2023, n. 72

Controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Parere – Acquisto della partecipazione in società di capitali da parte di un Comune facente parte di un ATO – Servizi pubblici locali

Il novellato art. 5, c. 3, del TUSP, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) deve assolvere all’onere di motivazione analitica anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria della scelta. Pertanto, sulla base di tale principio di diritto, la Sezione di controllo per la Liguria, pur nel comprendere che, nel caso in esame, la decisione di acquisizione della partecipazione debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell’affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, scarsi margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, censura ugualmente l’assenza di motivazioni in merito alla convenienza economica dell’affidamento del servizio.

Relazione di fine mandato – Ritardata trasmissione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 24 maggio 2023, n. 80

Controllo di gestione – Art. 4 del D.lgs. 149/2011 – Scadenza ordinaria del mandato – Relazione attività normative e amministrative svolte – Rispetto termini di trasmissione

In ossequio ai principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui la relazione di fine mandato, nel caso di scadenza ordinaria del mandato, deve essere redatta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza medesima, l’invio della relazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto costituisce una difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale), non compromettente  la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. L’inadempimento non può dunque considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori, in quanto il ritardo della trasmissione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.

Risultato contabile

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 6 giugno 2023, n. 84

Controllo collaborativo – Bilancio preventivo dell’Ente comunale –Esame documentazione rendiconto esercizio finanziario – Risultato di amministrazione – Raccomandazione della Sezione

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’ente, dal momento che ne rappresenta il coefficiente necessario ai fini dell’equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Nel caso in questione, il Collegio ha preso in esame le relazioni dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio finanziario, privilegiando l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento e, nel pronunciarsi, ha raccomandato all’Ente locale di perpetrare l’osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile; di continuare ad apprestare, in corso di esercizio, i necessari strumenti di flessibilità̀ del bilancio; di adottare opportune misure per il miglioramento dell’efficacia dell’attività̀ di riscossione.

Contributo degli enti locali agli oneri delle amministrazioni centrali

Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41

Oneri patrimoniali e finanziari – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito di applicazione della facoltà contributiva degli enti locali nei confronti di amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

Va esclusa la legittimità dell’assunzione, da parte degli enti locali, di oneri diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; oneri che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’amministrazione centrale. A contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra amministrazione e per la quale l’ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’ente locale è tenuto ad assicurare sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che a essi hanno dato attuazione.