Controllo

Divieto di assunzione di personale – Termine

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

Ai fini dell’applicazione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del TUEL, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. L’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Spese legali – Rimborsabilità

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 26 gennaio 2023, n. 5

Rimborsabilità spese legali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 86, comma 5, TUEL, come sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 Valenza ermeneutica delle clausole di invarianza finanziaria

Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere il rimborso delle spese legali di cui a tale norma nei limiti in cui le stesse trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne discende che la copertura delle nuove spese legali può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti. Pertanto, il Collegio ha ritenuto non ammissibile il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia già nominato dall’interessato e senza l’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Oneri patrimoniali e finanziari

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41 

Oneri patrimoniali e finanziari – Ambito di applicazione della facoltà contributiva Enti locali nei confronti di Amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento al quesito posto dall’ente locale e vertente sulla possibilità di assumere oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha affermato il seguente principio di diritto: l’art. 4 del d.lgs. 139/2006 deve essere interpretato nel senso di escludere la legittimità dell’assunzione di oneri diversi da quelli menzionati dalla norma che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’Amministrazione Centrale. Sulla base del predetto principio di diritto, peraltro ampiamente seguito dalla giurisprudenza contabile, l’ente locale, non può legittimamente assumere oneri patrimoniali e finanziari diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nella norma (strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti) e rappresentati anche da spese correnti. Il principio di diritto ora ribadito dalla Sezione regionale di controllo risulta dall’applicazione degli ordinari criteri ermeneutici evidenziando altresì anche ragioni di tipo sistematico. Al riguardo, a contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra Amministrazione e per la quale l’Ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’Ente è tenuto ad assicurare nel continuo sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che ad essi hanno dato attuazione.

Assunzione di personale

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha affermato il seguente principio di diritto: il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. Sulla base del predetto principio di diritto, l’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.