Responsabilità

Danno all’immagine e rapporti di occasionalità

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, 6 dicembre 2024, n. 190

Comune – Sindaco – Danno erariale – Danno all’immagine – Reati – Occasionalità necessaria

Il sindaco che pone in essere un’attività illecita penalmente rilevante, anche se indirizzata a far ottenere un beneficio economico al proprio Comune, risponde del danno erariale derivante dal pagamento dovuto dall’ente a seguito di condanna risarcitoria e del danno all’immagine ad esso arrecato solo se i reati accertati possono essere messi in relazione con il servizio svolto in qualità di Sindaco del Comune almeno in termini di occasionalità necessaria.

Società in house, aumenti tariffari illegittimi e responsabilità erariale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 5 dicembre 2024, n. 234

Danno erariale – Società in house – Amministratori – Rifiuti – Tariffe – Rimodulazione – Costi operativi – Capitale investito

Gli amministratori di una società in house, creata per la gestione di un impianto di termovalorizzazione interamente partecipata da enti locali, che deliberano una rideterminazione in diminuzione delle tariffe di conferimento in violazione della normativa in materia non devono rispondere di alcun danno erariale allorquando non si è reso necessario nessun intervento economico dei soci pubblici a soccorso della società in quanto la nuova tariffa non si è rivelata essere insufficiente a coprire i costi operativi o a remunerare il capitale investito dai Comuni soci.

Piano attuativo di lottizzazione e responsabilità erariale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, 29 novembre 2024, n. 53

Danno erariale – Urbanistica – Lottizzazione – Piano attuativo – PRG – Convenzione – Permesso di costruire – Risarcimento

I Responsabili dell’Area Assetto del Territorio-Urbanistica e dell’Area Lavori Pubblici di un Comune, che consentono l’approvazione di un piano attuativo di lottizzazione senza segnalare l’incompatibilità dello stesso con il PRG e che, sollecitati formalmente più volte dalla parte privata firmataria della Convenzione, non si adoperano per porre in essere le azioni necessarie per consentire alla stessa di realizzare le opere a sua carico, necessarie per procedere alle richieste di Permesso di costruire, rispondono del danno erariale derivante dalla condanna risarcitoria a carico del Comune.

Danno erariale da occupazione abusiva di immobile

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, 29 ottobre 2024, n. 529

Danno erariale – Locazione – Occupazione abusiva – Indennità di occupazione – Prescrizione – Dirigenti – Notifica – Risarcimento danni

I Dirigenti comunali dei settori competenti alla gestione del patrimonio immobiliare rispondono del danno erariale causato dalla  prescrizione della pretesa creditoria del Comune per lesione del diritto al godimento di un immobile che l’ente conduceva in locazione, ma era stato occupato abusivamente da terzi, quando ben consapevoli che le notifiche relative all’ingiunzione di pagamento delle indennità di occupazione non erano andate a buon fine, perché il destinatario era sconosciuto, non si sono attivati disponendo i necessari sopralluoghi ad opera della competente Unità operativa territoriale della Polizia locale al fine di individuare gli effettivi occupanti.

Spese legali e coperture assicurative

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, 25 ottobre 2024, n. 124

Danno erariale – Giunta Comunale – Mandato difensivo – Assicurazione – Spese legali – Condizioni contrattuali – Risarcimento

I componenti della Giunta Comunale che deliberano di affidare un incarico difensivo ad un avvocato esterno all’ente senza verificare e accertare l’eventuale sussistenza di una polizza assicurativa e delle relative condizioni, rispondono del danno erariale pari alle spese legali sostenute dal Comune, quando l’assicurazione sulla base delle condizioni contrattuali avrebbe potuto assumere a suo carico la gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale, designando propri avvocati, mentre non sussiste responsabilità per l’eventuale condanna risarcitoria a carico del Comune quando risulta che la chiamata in causa dell’assicurazione è avvenuta per scelta del difensore designato.

Incarichi a scavalco e compensi

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, 23 ottobre 2024, n. 80

Danno erariale – Comune – Responsabile finanziario – Posizione organizzativa – Cartellino – Rimborsi – Busta paga

Il Responsabile finanziario di un Comune che lavora a scavalco in altro ente, anche se titolare di posizione organizzativa, è sempre tenuto a dimostrare l’effettiva presenza in servizio e conseguentemente, ad attestare la regolarità della prestazione lavorativa effettuata in entrambi i Comuni mediante le timbrature del proprio cartellino, ovvero con immediate attestazioni equipollenti in caso di dimostrato e documentato disservizio dei macchinari, a fornire la documentazione per il rimborso delle spese e a ricevere i pagamenti solo a seguito di regolare busta paga.

Danno erariale da transazione

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, 16 ottobre 2024, n. 80

Danno erariale – Immobili – Transazione – Discrezionalità – Irragionevolezza – Stima immobiliare – Rifunzionalizzazione

Gli amministratori e i dirigenti comunali che stipulano una transazione che prevede un acquisto immobiliare effettuano una scelta discrezionale che può essere sindacata solo nei limiti in cui appaia irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali, circostanza che non ricorre allorquando il prezzo corrisposto per l’immobile rientra nell’alea di stima comunemente accettata nella misura del 10% e i costi di rifunzionalizzazione risultano marginali rispetto al valore di acquisto dell’immobile.

Illecito erariale e attualità del danno

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, 4 ottobre 2024, n. 192

Danno erariale – Attualità del danno – Danno da mancata entrata – Costo di costruzione – Ente locale – Prescrizione – Inesigibilità del credito

Elemento costitutivo dell’illecito erariale è rappresentato dalla certezza ed attualità del danno, dovendosi, dunque, escludere la risarcibilità di danni astratti, futuri e, dunque, ipotetici. Pertanto, il danno erariale da mancata entrata derivante dall’omesso incasso dei costi di costruzione si concretizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale, ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione.

Tempo parziale e divieto di attività ulteriori

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Molise, 2 ottobre 2024, n. 34

Danno erariale – Attività incompatibile – Conflitto di interessi – Sanzioni – Onere probatorio – Autorizzazione – Comunicazione

Per i dipendenti degli enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% sussiste il divieto di svolgere altre attività lavorative in situazione di conflitto di interessi o in presenza di contemplati divieti, come l’esercizio della professione forense, e di altre incompatibilità previste dalla legge; tali attività, tuttavia, restano escluse dal meccanismo sanzionatorio previsto per gli incarichi svolti in assenza di autorizzazione, verificandosi un’inversione della regola dell’incompatibilità per cui non vi è un divieto generale di altro lavoro salvo autorizzazioni o eccezioni di legge, ma possibilità di altra attività lavorativa previa comunicazione e salvo diverso divieto.

Responsabilità erariale per omesso aggiornamento costi di costruzione

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, 18 settembre 2024, n. 208

Danno erariale – Ufficio tecnico – Costo di costruzione – Colpa grave – Obblighi di servizio – Normativa

L’omesso aggiornamento dei costi di costruzione è imputabile a colpa grave del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di un Comune nella misura in cui risulta espressione di un’evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere di ufficio, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà che non possono riscontrarsi nella complessità della normativa, che diversamente presenta un chiaro tenore letterale.