Corte di Cassazione

ICI/IMU e categorie catastali

Cassazione civile, Sezione V, ordinanza 11 maggio 2023, n. 12840

Tributi locali – ICI – Carattere rurale dell’immobile – Attribuzione delle relative categorie catastali – Classificazione della ruralità dei fabbricati

In tema di imposta catastale sugli immobili, l’immobile che sia stato attribuito a una categoria catastale diversa da quelle dei fabbricati rurali, non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta Ici/Imu per il solo fatto che l’immobile fosse asservito allo svolgimento dell’attività agricola, posto che il carattere rurale dell’immobile muove in via esclusiva dall’attribuzione ad esso della relativa categoria catastale da parte dell’amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate); pertanto, l’ente comunale non può prescindere dal classamento catastale attribuito all’immobile dall’amministrazione finanziaria nella determinazione dei presupposti dell’imposizione locale e della relativa base imponibile, sicché ogni contestazione volta ad ottenere l’attribuzione all’immobile della categoria di ruralità, anche per gli anni antecedenti alla procedura Dofca, deve essere rivolta all’amministrazione finanziaria contro il provvedimento di classificazione catastale.

Occupazione usurpativa

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18445

Espropriazione – Occupazione usurpativa – Usucapione della p.a. – Condizioni

Può considerarsi idoneo possesso “ad usucapionem” quello conseguito ed esercitato dalla P.A. per effetto di un’occupazione usurpativa, cioè non assistista “a monte” dall’instaurazione di una legittima procedura espropriativa dell’immobile per pubblica utilità.

Invero, la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo che connota detta procedura non fa venir meno la legittimazione del proprietario occupato di rivendicare il bene o chiedere il risarcimento dei danni al fine di contestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c. per l’acquisto a titolo originario del fondo da parte della pubblica amministrazione procedente. Sicché in presenza di un’occupazione usurpativa della P.A. (comunque idonea a fondare un possesso utile “ad usucapionem”), in assenza dell’esercizio dell’azione recuperatoria o risarcitoria del proprietario dell’immobile illegittimamente occupato e in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della P.A., è legittima la dichiarazione di acquisto per usucapione in favore dell’amministrazione.

Servizio di trasporto di utenti disabili

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19628

Servizi socioassistenziali – Trasporto per utenti disabili – Ripartizione delle spese tra ASL e Comuni – Delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio 

In materia di servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione o convenzionati con le ASL,  in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e le ASL per la ripartizione degli oneri economici per il servizio di trasporto, il compenso dovuto dall’ASL va determinato ai sensi del contratto stipulato dalla stessa con il centro riabilitativo gestore del servizio, e deve essere registrato, con l’attestazione della relativa copertura finanziaria, secondo la procedura contabile prescritta per gli enti locali. Nel caso di specie, in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e l’Asl, il compenso va determinato ai sensi dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale l’ASL è tenuta a corrispondere alla Cooperativa solo la quota a suo carico, pari al 40%, e non l’intero importo giornaliero. Un impegno maggiore non può desumersi dalla delibera con la quale l’ente locale riconosce un debito fuori bilancio del pagamento del corrispettivo di una prestazione, in quando inidonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale.

Licenziamento e divieto di automatismi

Cassazione civile, sezione lavoro, 27 giugno 2023, n. 18372

Lavoro pubblico – Licenziamento illegittimo – Proporzionalità della sanzione

In materia di lavoro pubblico, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle condotte di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, la sanzione del licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, potendo e dovendo la pubblica amministrazione ricorrere alla sanzione espulsiva solamente nell’ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Invero, l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001è stato interpretato alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi, sicché la pubblica amministrazione conserva il potere-dovere di valutare l’effettiva portata dell’illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, effettuando un giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore.

Progressioni orizzontali e copertura di spesa

Cassazione civile, sez. lav. , 30 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Remunerazione delle prestazioni – Necessaria copertura di spesa – Avvio della procedura di avanzamento economico – Violazione – Inefficacia della procedura

In tema di rapporti di lavoro pubblico trova applicazione il principio generale della necessaria copertura di spesa in assenza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte non sono in grado di produrre effetti giuridici e non sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione.

In particolare, anche le remunerazioni, comprese quelle relative al conseguimento di una posizione economica migliore, come una progressione orizzontale, devono essere sorrette dalla necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale sono prive di effetti e non consentono il sorgere dei diritti delle parti, con la sola eccezione dell’ipotesi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 2126 c.c.

Pagamenti indebiti da contrattazione integrativa illegittima

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17648

Ripetizione dell’indebito – Mancato rispetto dei vincoli finanziari – Rimedio speciale – Contrattazione collettiva integrativa – Art. 2033 c.c.

Qualora la pubblica amministrazione sottoscriva contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli finanziari risultanti dai contratti collettivi nazionali e, quindi, effettui dei pagamenti non dovuti, è tenuta a recuperare le somme indebitamente versate attivando il rimedio speciale previsto dall’art. 4, co. 1, decreto-legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 ha previsto infatti un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa P.A., limitandone l’autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell’art. 2033 c.c.. Ne deriva che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non introduce un sistema alternativo a quello generale disciplinato dall’art. 2033 c.c., sicché anche nell’ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l’ente locale può agire per il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Incompatibilità tra amministratori in caso di divorzio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2023, n. 18064

Art. 78, c. 3, cod. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Organi comunali e provinciali – Incompatibilità – Affinità – Permanenza del vincolo a seguito di divorzio

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 51 Cost., dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, TUEL, nella parte in cui – nel dettare la disciplina sulla compatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella relativa giunta – prevede che il vincolo di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva detto vincolo, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, senza tuttavia nulla prevedere in caso di divorzio. La norma, dunque, prevede che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.

In questi termini, si configura un’evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto una sentenza di divorzio che, come tale, non farebbe venir meno il vincolo di affinità rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, TUEL così precludendo la partecipazione di costui all’organizzazione politica del paese e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Beni culturali e usucapione

Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2023, n. 14105

Beni pubblici – Beni di rilevanza archeologica – Beni culturali – Usucapabilità

Il bene di proprietà di un Comune che sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, anche se non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico con la conseguenza che non può essere sottratto alla rispettiva destinazione, né può essere oggetto di usucapione.

Invero, i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi beni culturali tout court a prescindere dell’apposita iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939. L’eventuale successiva apposizione del vincolo archeologico non fa emergere una nuova qualità del bene, bensì si limita ad accertare una qualità che il bene già possiede per le sue intrinseche caratteristiche.

Da ciò ne consegue che, ancor prima dell’apposizione dello specifico vincolo, non possono essere sottratti alla rispettiva destinazione, né possono essere oggetto di usucapione.

ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Copertura finanziaria e prestazioni di fatto

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 31 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Decisioni del datore di lavoro – Costo del personale – Copertura finanziaria – Inefficacia – Prestazioni di fatto

La necessarietà della copertura di spesa costituisce un principio inderogabile in tema di contratti stipulati dai comuni e vale anche rispetto agli impegni della pubblica amministrazione destinati ad incidere sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato e che comportano il maturare dei costi a suo carico.

La violazione del suddetto principio e, quindi, l’assunzione di decisioni datoriali (compreso l’avvio di progressioni economiche) che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della pubblica amministrazione, in assenza dell’impegno di spesa registrato e dell’attestazione della copertura finanziaria, sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti.

Fanno eccezione i casi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. in cui il datore di lavoro pubblico abbia richiesto e ricevuto lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva e, dunque, anche in violazione del principio della necessaria copertura di spesa.