GIURISPRUDENZA

Abuso edilizio e illecito permanente

Tar Lazio, sez. II Stralcio, 31 ottobre 2023, n. 16178

Abuso edilizio – Natura giuridica – Potere di repressione – Normativa di riferimento

L’abuso edilizio costituisce illecito permanente, con la conseguenza che la sua repressione va disposta non alla luce della normativa vigente al momento della commissione degli abusi, ma a quella vigente al momento dell’accertamento, venendo in rilievo sanzioni in senso improprio, non aventi carattere personale, ma reale, essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all’inerzia conseguente all’ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo l’effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio. Pertanto, in forza della natura permanente dell’illecito edilizio, il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere.

Opera precaria

Tar Lombardia, Milano, sez. II, 30 ottobre 2023, n. 2526

Intervento di nuova costruzione – Opera precaria – Requisiti – Agevolazioni

In ordine ai requisiti che deve avere un’opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea. Per individuare la natura precaria di un’opera si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.

Potere di pianificazione urbanistica

Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 20 ottobre 2023, n. 294

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato

Il potere di pianificazione urbanistica è considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di governo del territorio discendente direttamente dalla indicazione prevista dall’art. 117 della comma 3 della Costituzione, che si esplica non solo nella individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo.

Le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità; anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso.

Il sindacato di legittimità sulle scelte di pianificazione urbanistica è limitato ad un controllo ab externo, in quanto l’amministrazione, nel disciplinare l’assetto del territorio, esprime apprezzamenti di merito, connotati da un’ampia discrezionalità e, quindi, insindacabili in sede giurisdizionale, salvo che siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità, che risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.

Titolo edilizio e silenzio-assenso

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 17 ottobre 2023, n. 319

Titolo edilizio – Domanda non conforme a legge – Silenzio assenso – Natura giuridica

Per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, non è essenziale che sussistano anche i presupposti per il rilascio del titolo edilizio. Infatti, il silenzio assenso risponde ad una valutazione legale tipica, in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento: questa equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo e ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità.

Società pubbliche e operazioni straordinarie: non necessario il parere della Corte dei conti

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 18 ottobre 2023, deliberazione Lombardia/232/2023/PASP

Parere ex art. 5 TUSP – Operazioni straordinarie – Fusione – Non luogo a provvedere

L’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, con la conseguenza che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e quelli invece esclusi.

La procedura preliminare di valutazione affidata alla Corte dei conti non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, tra le quali rientra espressamente anche la fusione (diretta o inversa) tra due o più società.

Precarietà dei manufatti

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9167

Demanio – Concessioni – Opere edilizie – Manufatto precario – Diniego

La natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Nello stesso senso, viene chiarito che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.

Qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria  quale che sia la consistenza edilizia.

Piano di zonizzazione acustica

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 25 ottobre 2023, n. 1501

Ambiente – Inquinamento acustico – Piano di Zonizzazione Acustica – Discrezionalità PA

Il Piano di Zonizzazione Acustica si inquadra tra gli strumenti di governo del territorio come atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, infatti, è uno strumento di pianificazione di livello generale, che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona.

L’Amministrazione comunale gode di ampia discrezionalità nella redazione del piano di zonizzazione acustica.

Titolo edilizio e vicinitas

Tar Lazio Roma, sez. II bis, 25 ottobre 2023, n. 15819

Titolo edilizio – Accesso agli atti – Vicinitas

Il requisito della vicinitas sussiste in capo al confinante, al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno.

In tema di accesso agli atti per la verifica della legittimità dei titoli edilizi, il requisito della vicinitas consiste non soltanto nella prospettiva fattuale dello stabile collegamento tra la situazione attiva facente capo all’istante e la zona interessata dall’intervento, ma anche nella esplicitazione, di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 24 ottobre 2023, n. 1500

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Sospensione sine die – Diniego

La mancata produzione della documentazione richiesta autorizza il Comune alla sospensione sine die del procedimento in sanatoria, che si qualifica come rigetto della domanda di sanatoria. In base all’art. 36, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001, infatti, il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria, protratto oltre il termine di 60 giorni, ha significato di diniego e se l’atto non viene impugnato nei termini, si consolidano i relativi effetti.

Abuso edilizio e sanzione pecuniaria alternativa

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 23 ottobre 2023, n. 15596

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Sanzione pecuniaria alternativa – Verbale di accertamento di inottemperanza – Natura giuridica

Laddove l’intervento edilizio abusivo venga eseguito su fabbricato ricadente in zona paesaggistica vincolata, si manifesta un decisivo ostacolo all’applicazione dell’istituto della c.d. fiscalizzazione, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di cui al comma 1 della medesima disposizione (cioè quelli che configurano ordinariamente variazioni essenziali, fra i quali rientra anche il mutamento di destinazione d’uso), se effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi degli artt. 31 e 44 del medesimo D.P.R., e, dunque, sottoposti sempre a demolizione totale.

In materia di costruzioni abusive, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, in quanto tale atto è privo di portata lesiva, avendo lo stesso mera natura ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento demolitorio; detto verbale, infatti, non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.