GIURISPRUDENZA

Abuso edilizio e ordine di demolizione

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9083

Titolo edilizio – Interventi di nuova costruzione – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Gli interventi di creazione di volume urbanistico necessitano di permesso di costruire.

L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Il sol fatto di abuso sul suolo di proprietà comunale giustifica l’irrogazione della vincolata misura ex art. 35 del DPR n. 380 del 2001, rivolta a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, senza la necessità d’accertare l’epoca di tale realizzazione e senza possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione d’una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Rapporto pertinenziale

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 16 ottobre 2023, n. 1447

Intervento di nuova costruzione – Pertinenza – Nozione

L’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l’esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni.

Abuso edilizio e certificato di agibilità

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 16 ottobre 2023, n. 680

Abuso edilizio – Certificato di agibilità – Doppia conformità urbanistico-edilizia

La richiesta del certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell’interessato; tra i due provvedimenti sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire e allo strumento urbanistico, con la conseguenza che va negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato.

L’accertamento della piena conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. Infatti, non può essere utilizzato, per qualunque destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata (corretto uso del suolo, difesa dell’ambiente, salubrità degli abitati, sicurezza e stabilità delle costruzioni).

Provvedimenti repressivi e terzi controinteressati

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 16 ottobre 2023, n. 15292

Intervento di nuova costruzione – Provvedimenti repressivi – Terzi controinteressati – Titolo edilizio – Potere inibitorio – Termine

Nell’ambito dei provvedimenti repressivi in materia edilizia, non sono configurabili terzi controinteressati nei cui confronti occorra instaurare il contraddittorio.

Il potere inibitorio nei confronti della Dia (oggi Scia) previsto dal D.p.r. 380/2001, ratione temporis vigente, è fissato, dall’art.23, co.6 D.p.r. n.380/2001, in trenta giorni dalla ricezione della Dia (rif. co.1 art.23 D.p.r. n.380/2001); tale termine ha carattere perentorio, analogamente a quanto è a dirsi per la Scia, che ha sostituito la Dia anche in ambito edilizio.

Concessione e rapporto fiduciario

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8598

Demanio marittimo – Subingresso nella concessione – Rapporto di fiducia – Diniego

L’elemento della fiducia che è alla base dell’attribuzione di diritti di privativa o di esclusiva su beni pubblici deve sussistere sia durante l’esecuzione del rapporto, sia a monte della stipula della concessione-contratto, dovendo l’Amministrazione distinguere, nell’ambito della platea degli aspiranti, fra coloro che hanno serbato comportamenti rispettosi della legge e coloro che, invece, come il legale rappresentante della società ricorrente, ha mostrato un atteggiamento disinvolto nell’utilizzare il bene pubblico e per finalità personali addirittura incompatibili con il perseguimento della pubblica utilità.

Il rapporto di fiducia deve necessariamente intercorrere tra l’ente concedente e il concessionario, rientrando certamente fra i doveri del concessionario (o di chi subentra) il rispetto dei vincoli paesaggistici.

Non può ritenersi irragionevole, né illogica, la scelta dell’ente concedente di valutare il comportamento complessivo, anche passato, del soggetto che aspira ad ottenere la concessione, essendo anzi del tutto plausibile che l’Amministrazione restringa la platea dei soggetti meritevoli a quelli solamente che abbiano dimostrato di sapere usare il bene pubblico compatibilmente con l’interesse pubblico generale, anziché soltanto per le proprie finalità utilitaristiche.

Acquisizione sanante e poteri della PA

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2957

Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 – Istanza privato – Obbligo di provvedere PA – Silenzio-rifiuto

L’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, nell’affermare che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, “può” disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all’autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico.

Ne consegue che l’Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all’esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell’immobile.

La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l’interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l’acquisizione del bene, all’Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell’immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell’interesse che l’autorità è deputata a soddisfare.

Le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l’obbligo di esercitare il potere che l’ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l’interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito.

La valutazione degli interessi in conflitto di cui all’art. 42-bis, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001 è, perciò, necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione “civilistica” e deve essere obbligatoriamente compiuta dall’Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata.

Abuso edilizio e vincoli

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2023, n.2970

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Sanabilità ex post – Valutazioni di conformità – Competenze

L’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia di carattere sostanziale che formale, al fine di precludere qualsiasi legittimazione del fatto compiuto, in quanto l’esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento, con la conseguenza che le eccezioni a tale principio e le previsioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 2017 (e al relativo allegato A) sono di stretta interpretazione.

In materia di costruzioni abusive, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica. Sicché, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, i manufatti abusivi debbono considerarsi comunque eseguiti in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria.

La circostanza che le opere possano, in ipotesi, essere assentite da un punto di vista urbanistico-edilizio non implica che esse debbano essere autorizzate in sanatoria da un punto di vista paesaggistico: la valutazione degli aspetti concernenti l’integrazione delle opere con i valori paesaggistici dell’area sottoposta a vincolo spetta esclusivamente alla Soprintendenza, mentre la valutazione della conformità urbanistico-edilizia spetta al Comune.

Ordinanza di demolizione e istanza in sanatoria

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 1411

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità

È illegittima l’ordinanza di demolizione emanata senza la previa definizione della domanda di condono. Infatti, l’amministrazione, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo; ne può ritenersi che l’adozione del provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono edilizio, posto che l’articolo 35, comma 15, della legge 47 del 1985 impone la notifica espressa del diniego al privato, cioè, che il Comune si pronunci sul condono con distinto provvedimento espresso e motivato, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento.

Abuso edilizio e verbale di accertamento

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 2947

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Verbale e atto di accertamento – Natura giuridica

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Il verbale di accertamento redatto dai Vigili urbani ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ed è un mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A e come tale non impugnabile. Da questo deve essere distinto il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art.31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001, il quale, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. In particolare, solo quest’ultimo costituisce un provvedimento concretamente ed attualmente lesivo e quindi giustiziabile.

Opere abusive e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 5497

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Onere motivazionale – Pertinenza

L’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime delle opere abusive costituisce effetto legale tipico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, e non necessita dunque di una motivazione specifica, diversa dalla mera constatazione dell’abuso; diversamente, la determinazione di acquisire anche un’area ulteriore deve recare con sé una motivazione congrua in ordine alle modalità di delimitazione della stessa nel caso concreto, con specifico riferimento al parametro – normativamente stabilito – della c.d. pertinenza urbanistica, da determinarsi tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni urbanistiche vigenti in quella determinata porzione di territorio comunale, che occorrerebbe – a tale stregua – per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.