GIURISPRUDENZA

Natura della DIA

Consiglio di Stato, sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553

Titolo edilizio – DIA – Nozione – Poteri inibitori – Autotutela – Presupposti

La denuncia d’inizio attività non è un provvedimento a formazione tacita, ma è un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge.

Anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori sulla DIA, la P.A. conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria, perché non implica un’attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo. Tale potere può essere esercitato soltanto se vi sono i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela (in particolare dell’annullamento d’ufficio) e, quindi, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico.

Abusi edilizi, ordinanza di demolizione e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8531

Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Istanza di accertamento di conformità – Effetti – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

In caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, a differenza della presentazione di un’istanza di condono, non toglie efficacia alla precedente ordinanza di demolizione, né priva il Comune del potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi fino alla definizione della domanda, ma comporta la mera sospensione dell’efficacia del provvedimento di demolizione fino alla definizione, anche tacita, dell’istanza.

L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; a maggior ragione, quindi, l’Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione demolitoria, non deve ritenersi onerata di valutare preventivamente la possibilità che l’abuso sia sanabile, anche perché la sanatoria richiede la domanda dell’interessato, la quale, se proposta, produce l’effetto di sospendere l’efficacia dell’ordine di demolizione fino a definizione della istanza di sanatoria.

Il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza.

Istanza in sanatoria

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 20 settembre 2023, n. 2818

Titolo edilizio – Assenza di titolo/Totale difformità – Istanza in sanatoria – Termini

In materia edilizia, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in parziale difformità da esso, l’istanza di sanatoria può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, fino alla materiale esecuzione della sanzione demolitoria.

L’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende un’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria, anche in considerazione del fatto che, in presenza di un ordine di demolizione, per tutto il termine assegnato al privato per la spontanea demolizione dell’opera e, comunque, fino alla materiale esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate, l’interessato può chiedere il rilascio di specifica concessione in sanatoria e non può essere disposta la demolizione di un’opera conforme agli strumenti urbanistici per il solo tardivo inoltro dell’istanza di sanatoria.

Condono e interventi successivi

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 settembre 2023, n. 8429

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Interventi ulteriori – Epoca di realizzazione – Onere probatorio

Il condono edilizio, regolato dall’art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non autorizza ulteriori interventi edilizi sullo stesso edificio condonato non conformi alle norme urbanistiche.  Infatti, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive.

L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale, ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.

Ordine di sospensione dei lavori

Tar Molise, Campobasso, sez. I, 18 settembre 2023, n. 245

Intervento edilizio – Ordinanza di sospensione dei lavori – Natura giuridica – Impugnazione

Il potere di sospensione dei lavori edilizi, previsto dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura interinale e provvisoria fino all’adozione dei provvedimenti definitivi (ordine di demolizione o applicazione di una sanzione pecuniaria); pertanto, allo spirare del termine di 45 giorni previsto dalla legge, ove l’Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia.

L’ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia nel termine di 45 giorni decorrenti dalla sua emanazione, ovvero a seguito dell’adozione di provvedimenti definitivi, fra i quali l’ordine di demolizione; ne consegue che la sua impugnazione, quand’anche proposta prima del decorso dei 45 giorni dalla sua notificazione, è destinata a divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a motivo della postuma perdita di effetti dell’ordinanza stessa o per la successiva adozione dell’ordine di demolizione, in aderenza alla sequenza procedimentale delineata dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001.

Natura giuridica della SCIA

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 18 settembre 2023, n. 1294

Titolo edilizio – SCIA – Natura giuridica

La SCIA si consolida ex lege, a tutela del legittimo affidamento del privato stesso, quando l’amministrazione comunale non esegue i controlli, non li termina o, comunque, non provvede ad inibire e/o a richiedere al privato la conformazione dell’attività segnalata, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 legge 241/1990.

La SCIA non può essere inquadrata alla stregua di un’istanza dalla quale può scaturire un provvedimento amministrativo a formazione tacita, costituendo esclusivamente un atto del privato volto a comunicare all’amministrazione l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge. Pertanto, deve essere esclusa l’applicabilità del preavviso di rigetto.

Istanza in sanatoria e vincoli sopravvenuti

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2023, n. 8404

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Diniego – Eccesso di potere – Rilevanza dei vincoli sopravvenuti in procedimenti di sanatoria

Riguardo alla rilevanza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria edilizia, deve rilevarsi che:

a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi; b) per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria – a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo – l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di conformità delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non può compiersi come se l’intervento sia ancora da realizzare, specialmente nei casi in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato.

Il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati, dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità – e la permanenza in loco del manufatto abusivo.

Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non è predicabile per gli atti vincolati, tra i quali vanno annoverati anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio, in relazione all’insussistenza di un presupposto legale di sanabilità delle opere abusive; in particolare, l’illegittimità per disparità di trattamento è configurabile solo in casi macroscopici in cui sia riscontrabile un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una diversa valutazione.

Contenuti minimi dell’ordinanza di demolizione

Consiglio di Stato, sez. II, 15 settembre 2023, n. 8339

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Requisiti contenutistici

L’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, pur non necessitando di un particolare onere di motivazione, deve tuttavia contenere la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata.

Sospensione del procedimento di rilascio del titolo edilizio

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 settembre 2023, n. 667

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Procedimento di rilascio – Termini – Sospensione

In generale, il procedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere definito nei termini previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 380/01, che, d’altro lato, non prevede che il procedimento possa essere sospeso a discrezione dell’amministrazione.

La possibilità di una sospensione del procedimento, oltre che nelle ipotesi previste, non può essere esclusa in termini generali e astratti, potendo essere ammessa, quantomeno: a) allorché essa sia disposta nell’interesse dell’istante, come nel caso di un’iniziativa edilizia non assentibile all’attualità, in quanto in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica e vi sia, in itinere, una modifica di quest’ultima che possa invece permetterne la realizzazione; b) in caso di pendenza di un procedimento avente carattere di pregiudizialità logico-giuridica, come un procedimento di sanatoria della preesistenza.

Abuso edilizio, denuncia del vicino e obbligo di provvedere

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 12 settembre 2023, n. 5059

Abuso edilizio – Vicinitas – Istanza di repressione – Obbligo di provvedere – Accesso

Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.

Sussiste  l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata – e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie.