GIURISPRUDENZA

Divieto di incremento di volumi e garage interrato

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8097

Pianificazione urbanistica – Divieto di incremento volumi

Il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Abuso edilizio e tettoia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 agosto 2023, n. 2595

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Natura giuridica – Destinatari – Titolo edilizio – Tettoia

L’illecito edilizio ha natura di illecito permanente, che non consente di poter configurare alcuna decadenza né un legittimo affidamento in capo agli interessati e il potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a termini perentori. Tale potere, invero, non si consuma allo spirare del termine di conclusione del procedimento, ex art. 2 della legge n. 241/1990, il cui decorso non si riverbera perciò solo in termini di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.

Anche a distanza di tempo, l’Amministrazione ha l’obbligo di reprimere gli abusi edilizi e, come tutti i provvedimenti sanzionatori, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato, subordinato al ricorrere di determinati presupposti, in presenza dei quali l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Nel caso di illeciti edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, confidando nell’omissione dei controlli o nella persistente inerzia tenuta dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza; il fattore tempo non può dunque agire in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse.

I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

La tettoia realizzata in adiacenza all’edificio principale richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire quando, per le sue caratteristiche costruttive, sia idonea ad alterare la sagoma dell’immobile; è, invece, sottratta a tale regime, ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accede.

Abuso edilizio e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7987

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa

L’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, e solo sulla base di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromissione della parte legittimamente realizzata. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio e rispetto del diritto di abitazione

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Bolzano, 25 agosto 2023, n. 269

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Diritto di abitazione – Principio di proporzionalità

Il deposito di materiali inerti con carattere di stabilità e durata permanente determina una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia; il mutamento di destinazione è variante essenziale e come tale legittima il provvedimento di demolizione e ripristino.

In materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi si considera legittimo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio rispetto al principio di proporzionalità declinato dalla Corte EDU: la questione del rispetto del principio di proporzionalità rileva solo nella diversa fase dell’esecuzione dell’ordine di demolizione se e quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona. Pertanto, il suddetto principio non viene in applicazione ove l’abuso perpetrato non inerisce all’esigenza di sopperire ad eventuali esigenze abitative.

La sanzione ripristinatoria della legalità violata può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare un’ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.

Abuso edilizio, doppia conformità e sanatoria giurisprudenziale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 24 agosto 2023, n. 2660

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Doppia conformità – Sanatoria giurisprudenziale – Sopravvenienze

L’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 – che disciplina il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria “subordinandolo alla doppia conformità degli interventi realizzati con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda”, in linea con la sua funzione, che è quella di garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità, presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera, ovvero la non contrarietà dell’intervento abusivo alla disciplina urbanistico-edilizia in vigore sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001).

La cd. sanatoria giurisprudenziale – che considera sufficiente la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, indipendentemente dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’opera – deve considerarsi figura ormai superata, nonché recessiva rispetto al disposto normativo vigente e ai principi che regolano la repressione dell’abusiva trasformazione del territorio. Il permesso di costruire in sanatoria è infatti ottenibile soltanto in presenza dei presupposti espressamente delineati dall’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica-edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto e della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Pertanto, in assenza del requisito della doppia conformità, ormai espressamente richiesto dalla legge, non residuano margini per l’applicazione della sanatoria impropria, istituto ormai definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza, sia amministrativa, sia della Corte Costituzionale.

Le sopravvenienze positive non consentono di sanare gli abusi pregressi. Diversamente opinando, si incentiverebbe l’abusivismo edilizio e si premierebbe la condotta del soggetto che ha trasgredito le norme. Le sopravvenienze, anche positive, infatti, minerebbero la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici, oltre che il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Omaggi al parroco e responsabilità erariale

Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, 3 luglio 2023, n. 178

Concessione di doni e omaggi – Spese di rappresentanza – Inerenza – Prassi contra legem

La Giunta Comunale che con risorse pubbliche organizza un rinfresco con un dono per omaggiare il parroco in occasione del suo congedo arreca danno erariale, in quanto si tratta di spese non classificabili come di rappresentanza, poiché non finalizzate ad accrescere il prestigio dell’amministrazione stessa verso l’esterno e non correlate ad esigenze di rappresentatività connesse alle finalità dell’Ente.

La spesa pubblica deve essere sempre rivolta al perseguimento di un interesse pubblico da individuarsi non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell’Ente.

Una prassi amministrativa contra legem non è idonea a far venire meno l’antigiuridicità di una condotta o a escludere il profilo dell’elemento psicologico, ravvisabile nella colpa grave, in quanto, poiché contraria a norme scritte, non ha, né può avere, alcuna rilevanza “legale”, non potendo l’Amministrazione agire in contrasto con l’ordinamento. Pertanto, sussiste la responsabilità del funzionario comunale che ad essa si sia adeguato, ove si consideri che, al contrario, incombe sullo stesso l’obbligo di disapplicare, modificare o comunque, interrompere tale procedura contra legem.

Spese fuori bilancio e responsabilità del Sindaco

Cassazione civile, Sezione III, 24 maggio 2023, n. 14470

Comune – Spese fuori bilancio – Lavori effettuati in assenza di copertura finanziaria – Organo comunale obbligato al pagamento dell’impegno di spesa – Amministratore funzionario o dipendente del Comune – Ruolo del Sindaco

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, l’art. 191, comma 4, L. 267/2000, nell’individuare l’organo obbligato al pagamento dei lavori effettuati in assenza di una copertura finanziaria o di preventiva deliberazione comunale, quando si riferisce all’amministratore, funzionario o dipendente del Comune, intende qualunque soggetto che, indipendentemente dalle funzioni ad esso attribuite, agisca di fatto nella veste di amministratore, impegnando l’ente comunale in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta; pertanto, il Sindaco, organo comunale di indirizzo politico, qualora agisca in veste di amministratore, impegnando il Comune in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta, è ritenuto obbligato personalmente all’impegno finanziario assunto.

Società partecipate e patti parasociali

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15521

Società partecipate – Patti parasociali conclusi dal Comune – Autorizzazione preventiva alla stipulazione – Organo comunale competente – Mancata autorizzazione – Conseguenza – Annullabilità

In caso di società partecipata da un Comune la sottoscrizione di un patto parasociale da parte del Sindaco, in assenza di una previa autorizzazione da parte del competente consiglio comunale, non rende il patto nullo per difetto di attribuzione.

Invero, l’autorizzazione preventiva richiesta si inserisce nell’ambito degli atti autorizzatori inter-organici e si sostanzia in un mero presupposto interno e non già alla stregua di un presupposto di legittimità.

Infine, anche a voler inquadrare tale autorizzazione alla stregua di un presupposto di legittimità, essa non rientrerebbe tre le cause di nullità di cui all’art. 1418 c.c., ma rimarrebbe sottoposta alla disciplina dell’annullamento per erronea acquisizione della volontà negoziale, come tale invocabile esclusivamente dall’ente nel cui interesse sono poste le norme violate.

ICI/IMU e categorie catastali

Cassazione civile, Sezione V, ordinanza 11 maggio 2023, n. 12840

Tributi locali – ICI – Carattere rurale dell’immobile – Attribuzione delle relative categorie catastali – Classificazione della ruralità dei fabbricati

In tema di imposta catastale sugli immobili, l’immobile che sia stato attribuito a una categoria catastale diversa da quelle dei fabbricati rurali, non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta Ici/Imu per il solo fatto che l’immobile fosse asservito allo svolgimento dell’attività agricola, posto che il carattere rurale dell’immobile muove in via esclusiva dall’attribuzione ad esso della relativa categoria catastale da parte dell’amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate); pertanto, l’ente comunale non può prescindere dal classamento catastale attribuito all’immobile dall’amministrazione finanziaria nella determinazione dei presupposti dell’imposizione locale e della relativa base imponibile, sicché ogni contestazione volta ad ottenere l’attribuzione all’immobile della categoria di ruralità, anche per gli anni antecedenti alla procedura Dofca, deve essere rivolta all’amministrazione finanziaria contro il provvedimento di classificazione catastale.