GIURISPRUDENZA

Occupazione usurpativa

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18445

Espropriazione – Occupazione usurpativa – Usucapione della p.a. – Condizioni

Può considerarsi idoneo possesso “ad usucapionem” quello conseguito ed esercitato dalla P.A. per effetto di un’occupazione usurpativa, cioè non assistista “a monte” dall’instaurazione di una legittima procedura espropriativa dell’immobile per pubblica utilità.

Invero, la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo che connota detta procedura non fa venir meno la legittimazione del proprietario occupato di rivendicare il bene o chiedere il risarcimento dei danni al fine di contestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c. per l’acquisto a titolo originario del fondo da parte della pubblica amministrazione procedente. Sicché in presenza di un’occupazione usurpativa della P.A. (comunque idonea a fondare un possesso utile “ad usucapionem”), in assenza dell’esercizio dell’azione recuperatoria o risarcitoria del proprietario dell’immobile illegittimamente occupato e in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della P.A., è legittima la dichiarazione di acquisto per usucapione in favore dell’amministrazione.

Servizio di trasporto di utenti disabili

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19628

Servizi socioassistenziali – Trasporto per utenti disabili – Ripartizione delle spese tra ASL e Comuni – Delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio 

In materia di servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione o convenzionati con le ASL,  in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e le ASL per la ripartizione degli oneri economici per il servizio di trasporto, il compenso dovuto dall’ASL va determinato ai sensi del contratto stipulato dalla stessa con il centro riabilitativo gestore del servizio, e deve essere registrato, con l’attestazione della relativa copertura finanziaria, secondo la procedura contabile prescritta per gli enti locali. Nel caso di specie, in assenza di un’intesa tra i Comuni interessati e l’Asl, il compenso va determinato ai sensi dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale l’ASL è tenuta a corrispondere alla Cooperativa solo la quota a suo carico, pari al 40%, e non l’intero importo giornaliero. Un impegno maggiore non può desumersi dalla delibera con la quale l’ente locale riconosce un debito fuori bilancio del pagamento del corrispettivo di una prestazione, in quando inidonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale.

Licenziamento e divieto di automatismi

Cassazione civile, sezione lavoro, 27 giugno 2023, n. 18372

Lavoro pubblico – Licenziamento illegittimo – Proporzionalità della sanzione

In materia di lavoro pubblico, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle condotte di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, la sanzione del licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, potendo e dovendo la pubblica amministrazione ricorrere alla sanzione espulsiva solamente nell’ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Invero, l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001è stato interpretato alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi, sicché la pubblica amministrazione conserva il potere-dovere di valutare l’effettiva portata dell’illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, effettuando un giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore.

Progressioni orizzontali e copertura di spesa

Cassazione civile, sez. lav. , 30 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Remunerazione delle prestazioni – Necessaria copertura di spesa – Avvio della procedura di avanzamento economico – Violazione – Inefficacia della procedura

In tema di rapporti di lavoro pubblico trova applicazione il principio generale della necessaria copertura di spesa in assenza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte non sono in grado di produrre effetti giuridici e non sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione.

In particolare, anche le remunerazioni, comprese quelle relative al conseguimento di una posizione economica migliore, come una progressione orizzontale, devono essere sorrette dalla necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale sono prive di effetti e non consentono il sorgere dei diritti delle parti, con la sola eccezione dell’ipotesi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 2126 c.c.

Pagamenti indebiti da contrattazione integrativa illegittima

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17648

Ripetizione dell’indebito – Mancato rispetto dei vincoli finanziari – Rimedio speciale – Contrattazione collettiva integrativa – Art. 2033 c.c.

Qualora la pubblica amministrazione sottoscriva contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli finanziari risultanti dai contratti collettivi nazionali e, quindi, effettui dei pagamenti non dovuti, è tenuta a recuperare le somme indebitamente versate attivando il rimedio speciale previsto dall’art. 4, co. 1, decreto-legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 ha previsto infatti un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa P.A., limitandone l’autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell’art. 2033 c.c.. Ne deriva che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non introduce un sistema alternativo a quello generale disciplinato dall’art. 2033 c.c., sicché anche nell’ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l’ente locale può agire per il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Attività di noleggio con conducente (NCC)

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 agosto 2023, n. 1235

Noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Assenza requisiti – Revoca/decadenza – Sede di svolgimento dell’attività

Il vincolo territoriale imposto al titolare dell’autorizzazione comporta l’onere per il noleggiatore di esercitare effettivamente l’attività con sede operativa effettiva nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio di NCC ha vocazione locale e mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione.

Sanatoria parziale

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 agosto 2023, n. 7922

Condono edilizio – Sanatoria parziale

In materia di condono edilizio, è esclusa la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.

Abuso edilizio, istanza in sanatoria e interventi successivi

Tar Campania, Napoli, sez. III, 22 agosto 2023, n. 4843

Titolo edilizio – Annullamento – Abuso edilizio – Interventi successivi

Il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione contra legem e di conseguenza ingenera nell’Amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita.

La demolizione dell’opera principale non fa venire meno l’abusività degli interventi realizzati successivamente, poiché essa inevitabilmente si ripercuote sulla costruzione realizzata successivamente senza alcun titolo abilitativo. Gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente.

In presenza di manufatti abusivi, non sanati, né condonati, gli interventi ulteriori pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

In pendenza di istanza di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto abusivo sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione, nell’ambito dei quali non può contemplarsi la relativa demolizione in vista della ricostruzione, né totale, né parziale.

Abuso edilizio e istanza di sanatoria

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 22 agosto 2023, n. 2551

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Conguaglio somme dovute – Prescrizione

Il decorso dei termini fissati per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute (trentasei mesi) presuppone, in ogni caso, l’iniziale completezza della domanda di sanatoria o l’avvenuto adempimento dell’eventuale richiesta di integrazione documentale.

Decadenza del titolo edilizio e competenze

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1198

Titolo edilizio – Convenzioni – Decadenza – Competenze

Con riferimento ad una fattispecie di decadenza del privato da una convenzione attributiva del diritto di superficie è stato affermato che, mentre spetta al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, di esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l’approvazione della cessione del diritto di superficie di aree di proprietà comunale, rientra nella competenza della Giunta, ai sensi del successivo art. 48 del TUEL, l’attuazione degli indirizzi generali dell’organo consiliare, ivi compresa la deliberazione di decadenza (del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie), tale deliberazione non potendo essere considerata un contrarius actus, non contenendo una diversa e contraria volontà rispetto a quella originariamente manifestata dall’organo consiliare, ma costituendo piuttosto un’esecuzione dell’indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.