Occupazione usurpativa
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18445
Espropriazione – Occupazione usurpativa – Usucapione della p.a. – Condizioni
Può considerarsi idoneo possesso “ad usucapionem” quello conseguito ed esercitato dalla P.A. per effetto di un’occupazione usurpativa, cioè non assistista “a monte” dall’instaurazione di una legittima procedura espropriativa dell’immobile per pubblica utilità.
Invero, la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo che connota detta procedura non fa venir meno la legittimazione del proprietario occupato di rivendicare il bene o chiedere il risarcimento dei danni al fine di contestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c. per l’acquisto a titolo originario del fondo da parte della pubblica amministrazione procedente. Sicché in presenza di un’occupazione usurpativa della P.A. (comunque idonea a fondare un possesso utile “ad usucapionem”), in assenza dell’esercizio dell’azione recuperatoria o risarcitoria del proprietario dell’immobile illegittimamente occupato e in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della P.A., è legittima la dichiarazione di acquisto per usucapione in favore dell’amministrazione.