GIURISPRUDENZA

Oneri di urbanizzazione e rinuncia al titolo edilizio

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 agosto 2023, n. 497

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione – Diritto di credito – Decorrenza

Il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti.

Oneri di urbanizzazione e ripetizione d’indebito

Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2023, n. 7880

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Oneri di urbanizzazione – Natura giuridica – Fondamento – Restituzione

Gli oneri di urbanizzazione non hanno natura tributaria, ma natura compensativa rispetto alle spese di cui l’amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio.

Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità.

La restituzione degli oneri di contribuzione versati in eccedenza rispetto al dovuto è qualificabile giuridicamente come ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). In particolare, la restituzione avente ad oggetto una obbligazione pecuniaria di fonte legale, costituendo una obbligazione di valuta, è soggetta al principio nominalistico (art. 1224 c.c.), in base al quale non può reputarsi suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, potendo la rivalutazione monetaria del credito essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224 c.c., comma 1, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Abuso edilizio e proprietario incolpevole

Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7882

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Proprietario incolpevole – Responsabile

Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio di cui all’art. 31, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, della demolizione o dell’acquisizione, come effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.

Poteri di pianificazione urbanistica

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1037

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Osservazioni – Onere motivazionale attenuato

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia scelte non soltanto strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì anche afferenti al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tale ampio potere discrezionale è sindacabile dal giudice solo nei casi di vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza.

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l’amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l’ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche.

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso, in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.

Incompatibilità tra amministratori in caso di divorzio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2023, n. 18064

Art. 78, c. 3, cod. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Organi comunali e provinciali – Incompatibilità – Affinità – Permanenza del vincolo a seguito di divorzio

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 51 Cost., dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, TUEL, nella parte in cui – nel dettare la disciplina sulla compatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella relativa giunta – prevede che il vincolo di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva detto vincolo, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, senza tuttavia nulla prevedere in caso di divorzio. La norma, dunque, prevede che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.

In questi termini, si configura un’evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto una sentenza di divorzio che, come tale, non farebbe venir meno il vincolo di affinità rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, TUEL così precludendo la partecipazione di costui all’organizzazione politica del paese e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7828

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria alternativa

Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sono stabilite direttamente dalla legge, sicché la mancata precisa indicazione delle stesse nell’ordinanza non la rende illegittima ma suscettibile di eterointegrazione ex lege. Inoltre, la specifica indicazione dei confini dell’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non necessariamente nell’ordinanza di demolizione.

La mancata partecipazione agli accertamenti fattuali da parte dell’intimato non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, che è un atto dovuto e vincolato; per l’adozione di tale ordinanza, dunque, non è richiesta né una particolare motivazione né la partecipazione dell’interessato, essendo sufficiente l’accertamento dell’abuso.

La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Ordine di demolizione e istanza di sanatoria

Consiglio di Stato, sez. VII, 17 agosto 2023, n. 7805

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria – Efficacia

La presentazione di un’istanza in sanatoria determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza. In caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza alcuna necessità per l’Amministrazione di adottarne uno nuovo.

Pianificazione urbanistica e oneri motivazionali

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 16 agosto 2023, n. 2043

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni del privato

Le scelte poste in essere dall’Amministrazione negli atti di pianificazione generale non devono essere sorrette dalla dettagliata spiegazione di ogni specifica determinazione ivi assunta, risultando invece sufficiente un’esposizione complessiva dei criteri e principi fondamentali che hanno ispirato la redazione dell’atto.

Le osservazioni presentate dall’interessato in sede di pianificazione, in quanto mero apporto del privato, non richiedono, ai fini della legittimità dell’operato della PA, una puntuale motivazione in ordine alla non condivisione delle stesse, risultando sufficiente che emerga dagli atti come detti contributi siano stati valutati e ritenuti non idonei ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione.

Abuso edilizio e legittimo affidamento

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 16 agosto 2023, n. 2532

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Inerzia dell’Amministrazione – Affidamento

A fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima.

Volumi tecnici

Consiglio di Stato, sez. VII, 14 agosto 2023, n. 7756

Volumi tecnici – Nozione

In materia urbanistica ed edilizia, i volumi tecnici sono quelli destinati ad ospitare impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo. Possono, quindi, considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori, che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.