Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2023, n. 18064
Art. 78, c. 3, cod. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Organi comunali e provinciali – Incompatibilità – Affinità – Permanenza del vincolo a seguito di divorzio
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 51 Cost., dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, TUEL, nella parte in cui – nel dettare la disciplina sulla compatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella relativa giunta – prevede che il vincolo di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva detto vincolo, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, senza tuttavia nulla prevedere in caso di divorzio. La norma, dunque, prevede che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.
In questi termini, si configura un’evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto una sentenza di divorzio che, come tale, non farebbe venir meno il vincolo di affinità rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, TUEL così precludendo la partecipazione di costui all’organizzazione politica del paese e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.