Tar Puglia, Bari, sez. I, 25 luglio 2023, n. 1032
Pianificazione urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Piano di edilizia economica e popolare
Le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali. Poiché i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante, quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia; quindi, non è ravvisabile un rapporto strettamente sinallagmatico tra i soggetti stipulanti.
Essendo il momento convenzionale servente e strumentale rispetto al momento pubblicistico, la causa del trasferimento della proprietà delle aree dal Comune al cessionario/costruttore nella convenzione accessiva al Piano di edilizia economica e popolare non è l’ampliamento della sfera giuridica del cessionario/attuatore con le aree oggetto della cessione, bensì unicamente e inderogabilmente la realizzazione e il trasferimento degli alloggi da assegnare a soggetti in possesso dei requisiti ex lege, non configurabile come una qualunque controprestazione civilistica, ma quale elemento strutturale caratterizzante e imprescindibile condizione di legittimità della pianificazione secondaria. La presenza di un momento negoziale, costituito dalla convenzione, non muta la sostanza dell’ontologicamente sottostante rapporto pubblicistico preordinato al conseguimento dell’interesse pubblico generale.
Gli obblighi scaturenti dalla convenzione sono elementi “strutturali” immanenti all’assentita pianificazione secondaria.
Il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un’apposita convenzione con il Comune, attesa la ratio legis di garantire il diritto alla casa ai meno abbienti, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti.
La scadenza della Convenzione riguarda l’efficacia del solo regime urbanistico introdotto dalla medesima, rendendo inattuabili le previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione e non può incidere sulla validità ed efficacia degli obblighi strumentali alle finalità istituzionali, assunti con la Convenzione urbanistica dai soggetti attuatori degli interventi: tanto comporta anche l’inapplicabilità della prescrizione ai diritti dell’Amministrazione pubblica inerenti agli impegni convenzionali strumentali alle finalità istituzionali che il soggetto attuatore ha assunto con la stipula della convenzione urbanistica.