GIURISPRUDENZA

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2023, n. 7384

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Incompetenza relativa – Pertinenze – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Anche se di natura pertinenziale, un manufatto posto a servizio di un’opera abusiva è da considerarsi intervento di nuova costruzione, come tale assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire.

L’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione: invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti di carattere vincolato, per cui, nel caso di atto amministrativo eventualmente viziato da incompetenza relativa, risulta comunque applicabile l’art. 21-octies L. 241/90, in base al quale i vizi meramente formali e di procedura non possono costituire motivo di annullamento, essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Convenzioni urbanistiche

Tar Puglia, Bari, sez. I, 25 luglio 2023, n. 1032

Pianificazione urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Piano di edilizia economica e popolare

Le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali. Poiché i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante, quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia; quindi, non è ravvisabile un rapporto strettamente sinallagmatico tra i soggetti stipulanti.

Essendo il momento convenzionale servente e strumentale rispetto al momento pubblicistico, la causa del trasferimento della proprietà delle aree dal Comune al cessionario/costruttore nella convenzione accessiva al Piano di edilizia economica e popolare non è l’ampliamento della sfera giuridica del cessionario/attuatore con le aree oggetto della cessione, bensì unicamente e inderogabilmente la realizzazione e il trasferimento degli alloggi da assegnare a soggetti in possesso dei requisiti ex lege, non configurabile come una qualunque controprestazione civilistica, ma quale elemento strutturale caratterizzante e imprescindibile condizione di legittimità della pianificazione secondaria. La presenza di un momento negoziale, costituito dalla convenzione, non muta la sostanza dell’ontologicamente sottostante rapporto pubblicistico preordinato al conseguimento dell’interesse pubblico generale.

Gli obblighi scaturenti dalla convenzione sono elementi “strutturali” immanenti all’assentita pianificazione secondaria.

Il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un’apposita convenzione con il Comune, attesa la ratio legis di garantire il diritto alla casa ai meno abbienti, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti.

La scadenza della Convenzione riguarda l’efficacia del solo regime urbanistico introdotto dalla medesima, rendendo inattuabili le previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione e non può incidere sulla validità ed efficacia degli obblighi strumentali alle finalità istituzionali, assunti con la Convenzione urbanistica dai soggetti attuatori degli interventi: tanto comporta anche l’inapplicabilità della prescrizione ai diritti dell’Amministrazione pubblica inerenti agli impegni convenzionali strumentali alle finalità istituzionali che il soggetto attuatore ha assunto con la stipula della convenzione urbanistica.

Opere precarie

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 luglio 2023, n. 474

Titolo edilizio – Opere precarie

La distinzione tra attività edilizia libera e attività edilizia assoggettata a permesso di costruire riposa non tanto sulla natura del bene realizzato, quanto sul fatto che esso sia destinato o meno a soddisfare esigenze transeunti.

Va riconosciuta natura precaria, non necessitante di titolo edilizio, alle opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà.

Abuso edilizio e oneri probatori

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 24 luglio 2023, n. 459

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Onere probatorio – Diniego – Onere motivazionale attenuato

La domanda di sanatoria o di condono è valutata dall’amministrazione alla luce delle risultanze documentali offerte dall’interessato, sul quale incombe l’onere di produrre la documentazione ritenuta indispensabile dall’Amministrazione, ai fini del buon esito del procedimento.

I provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva – ivi compresi i dinieghi di sanatoria o di condono – sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il trascorrere del tempo non può mai legittimare, e non potendo, peraltro, l’interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. Pertanto, è legittima e doverosa l’adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell’istanza, senza bisogno di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.

Impianti di comunicazione e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616

Installazione impianti di comunicazione – Autorizzazione paesaggistica – Silenzio-assenso

Non sussistono ragioni ostative all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge e/o dalla completezza della documentazione; il silenzio assenso è infatti un meccanismo di semplificazione in cui si verifica la formazione in via tacita del provvedimento (titolo allo svolgimento di un’attività o altro) per effetto del mero decorso di un termine senza che entro tale termine l’amministrazione abbia adottato un diniego.

Accesso difensivo e segreti commerciali

Tar Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2023, n. 1035

Accesso difensivo – Segreto tecnico commerciale – Indispensabilità – Diniego – Illegittimità

Quando l’accesso agli atti di gara è essenziale per valutare l’opportunità di proporre ricorso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare la documentazione richiesta anche se contiene segreti industriali o commerciali di altra concorrente. A fronte di dati dell’offerta tecnica presidiati da segreti industriali e commerciali, si rivela essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all’interno di uno specifico giudizio. La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra l’accesso difensivo e l’esigenza di tutela della segretezza industriale e commerciale. Soltanto qualora si sia in presenza di segreti tecnici o commerciali occorre far capo al criterio normativo del bilanciamento e al principio della stretta indispensabilità conoscitiva.

Autorizzazione unica ambientale

Tar Campania, Salerno, sez. II, 26 luglio 2023, n. 1839

Autorizzazione unica ambientale (AUA) – Attività autolavaggio con annesso impianti distribuzione carburante – Diniego

L’attività di lavaggio è autonoma rispetto all’impianto esistente di distribuzione carburanti, dovendosi ritenere un servizio integrativo, e non rientra tra quelle tassativamente esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti.

La sola adozione dell’AUA, anche nella specifica ipotesi prevista dall’art. 4, comma 7, D.p.r. 59/2013, non consente di ritenere perfezionato il procedimento e formato il titolo abilitativo unico, ma è necessario il rilascio del titolo da parte del SUAP.

Decoro urbano

Tar Toscana, Firenze, sez. II, 25 luglio 2023, n. 773

Decoro urbano – Attività commerciali su aree pubbliche – Autorizzazione – Diniego

Il decoro urbano, rilevante a fini autorizzatori, rappresenta una finalità immateriale dell’azione amministrativa che corrisponde al valore insito in un apprezzabile livello di qualità complessiva della tenuta degli spazi pubblici, armonico e coerente con il contesto storico, perseguita mediante la selezione delle apposizioni materiali (come le bancarelle e gli esercizi commerciali ambulanti) e delle utilizzazioni, specie commerciali. Tale decoro può essere frutto di tutela (e valorizzazione) del patrimonio culturale, oppure di disciplina urbanistica o del commercio, o ancora delle politiche comunali di concessioni di suolo pubblico.

Silenzio inadempimento e atti istruttori

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 25 luglio 2023, n. 2319

Silenzio inadempimento PA – Istanza di lottizzazione – Atti istruttori successivi scadenza termine procedimento – Diritto al rinvio discussione – Inesistenza

Non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso fuori dai casi tassativi per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Gli atti istruttori intervenuti successivamente allo scadere del termine assegnato al Comune per provvedere sull’istanza della ricorrente non integrano adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Titolo edilizio e silenzio assenso

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2023, n. 2306

Silenzio assenso – Condono edilizio – Requisiti – Diniego

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso.