GIURISPRUDENZA

Abuso edilizio e oneri motivazionali

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 4445

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento – Sanzione pecuniaria alternativa

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies, L. 241/1990.

Per giustificare l’ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.

Ordinanza di demolizione ed effetti dell’istanza di sanatoria

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 24 luglio 2023, n. 4454

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria – Effetti – Dies ad quem

La domanda di accertamento di conformità di un’opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui l’amministrazione pubblica non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all’ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Per tracciare il dies ad quem oltre il quale è obiettivamente preclusa la possibilità di richiedere la cosiddetta sanatoria ordinaria, è necessaria la notifica del verbale di inottemperanza, stante che nel breve spazio ricompreso tra i 90 giorni per la demolizione spontanea e l’adozione del provvedimento di acquisizione, si radica la previsione di chiusura dell’art. 36 T.u.e., che consente fino allo spirare di tale termine la proposizione della relativa domanda.

La presentazione dell’istanza di sanatoria comporta l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive e il conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione della stessa, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento demolitorio oggetto dell’impugnativa.

Abuso edilizio e nozione di “pergolato”

Tar Toscana, Firenze, sez. III, 24 luglio 2023, n. 766

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Definizione di pergolato

Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, atto a realizzare riparo e ombra, di modeste dimensioni.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Marche, Ancona, sez. I, 22 luglio 2023, n. 493

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Legittimazione del richiedente – Onere di verifica – Diritti dei terzi

Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio in sanatoria, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questo sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.

Se è vero che il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi e che il Comune non è tenuto ad effettuare complessi accertamenti in ordine alla titolarità del bene, è altrettanto vero che, in caso di dissidio tra proprietari, poiché le opere di cui si chiede il condono incidono su diritti altrui, è necessario che l’istruttoria della pratica e il provvedimento finale diano conto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente. Se pure non si può richiedere che il controllo da parte del Comune riporti un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati, allo stesso modo, l’ente locale non può interpretare le opposizioni di terzi come una sorta di veto al rilascio del titolo.

Accesso “difensivo”

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 18 luglio 2023, n. 704

Accesso difensivo – Limiti al sindacato dell’amministrazione

L’accesso difensivo gode di ampia tutela e, quindi, all’amministrazione non è consentito né di sindacare, in sede di accesso, ed in mancanza di puntuali obiezioni di riservatezza, come in concreto si dovrebbe sviluppare l’attività difensiva della ricorrente; né di procedere a una impropria selezione di cosa possa o non possa essere oggetto di concreto interesse difensivo.

Nozione di “intersezione a raso”

Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sez. I, 18 luglio 2023, n. 251

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni all’installazione – Diniego – Potestà regolamentare

Appare legittima la previsione di un regolamento comunale che vieti l’installazione di impianti pubblicitari in corrispondenza di “incroci”, laddove per tale nozione si rinvii alla definizione di “intersezione a raso” di cui all’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 (c.d. “Codice della strada”). Dalla disposizione appena richiamata deriva l’assoluta irrilevanza del fatto che i veicoli provenienti da una strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte, essendo – viceversa – sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune. Ne consegue che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada.

Sale da gioco e orari di apertura

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078

Apertura sale da gioco autorizzate – Ordinanza sindacale – Limitazioni orari

La disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati: da un lato emergono infatti le esigenze dei privati – i gestori delle predette sale – titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, i quali mirano alla massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei propri investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli – concessorio ed autorizzatorio – necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico-finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall’autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia.

Il potere del Sindaco di definire gli orari di apertura delle sale da gioco va quindi esercitato valutando le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Attrezzature balneari su spiagge libere

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 17 luglio 2023, n. 925

Demanio marittimo – Noleggio attrezzature balneari su spiagge libere – Regolamento comunale – Riserva di attività in favore dei titolari di concessione per attività di noleggio imbarcazioni – Legittimità

La previsione regolamentare di una riserva dell’attività di noleggio delle attrezzature balneari su spiaggia libera in favore dei titolari di concessione demaniale marittima per attività di noleggio imbarcazioni, attività idrosciatorie e chioschi/bar, con esclusione espressa dei titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, è legittima, tra l’altro perchè assolve ad una funzione pro-concorrenziale, implementando i servizi in favore dell’utente della spiaggia, e si pone pertanto del tutto in linea con le coordinate costituzionali ed eurounitarie in punto di tutela, promozione e valorizzazione della concorrenza.

Acquisizione sanante

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 luglio 2023, n. 547

Espropriazione – Acquisizione sanante – Sollecitazione del privato – Silenzio inadempimento

Anche se ‘’art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non prevede un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l’Amministrazione espropriante sine titulo ad avviare il relativo procedimento, con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo; infatti per la Pubblica amministrazione l’obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall’art. 2, l. 241/1990 sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento ed è rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione.