GIURISPRUDENZA

Abbandono di rifiuti

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 12 luglio 2023, n. 2180

RSU – Abbandono – Responsabilità – Obbligo di vigilanza – Recinzione

La responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non può riguardare l’attività altrui, dolosa e criminosa, di abbandono dei rifiuti e deve, invece, riguardare la mancanza di un’adeguata cura nella tenuta del terreno del quale ha la titolarità o comunque la disponibilità. Tuttavia, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, essendo oltre tutto le recinzioni scarsamente dissuasive in determinati contesti. Ai sensi dell’art. 841 c.c., inoltre, la chiusura del fondo è una facoltà e la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero nella violazione di un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.). A maggior ragione, ciò vale per la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione.

Pianificazione urbanistica, interesse pubblico e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2023, n. 7070

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale – Interesse pubblico

Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso.

L’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

La motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale. Una motivazione “rafforzata” è richiesta solo in presenza di superamento degli standard minimi, di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, di pronunce di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento, passate in giudicato.

Espropriazione

Tar Campania, Salerno, sez. II, 18 luglio 2023, n. 1745

Pianificazione urbanistica – Espropriazione di terreni per realizzazione alloggi edilizia economica e popolare – Oneri di urbanizzazione – Ripetizione – Dies a quo – Prescrizione

Il dies a quo per il recupero dei costi di urbanizzazione, si intende decorrente non già dalla data di stipulazione della convenzione o da quella di rilascio del titolo concessorio, bensì dal momento in cui detti costi siano stati determinati e siano divenuti, come tali, ripetibili.

In tema di espropriazione di terreni per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il termine di prescrizione del diritto del consorzio intercomunale di ottenere dai singoli assegnatari degli alloggi il rimborso delle somme spettanti al proprietario espropriato comincia a decorrere solo dal momento dell’effettivo pagamento della indennità dovuta a quest’ultimo, come rideterminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, non potendo addebitarsi al titolare del diritto alcuna inerzia nelle more della nuova quantificazione del costo di acquisizione delle aree a seguito della sentenza medesima.

Il termine prescrizionale per il recupero delle maggiori somme dovute ai soggetti espropriati può intendersi iniziato a decorrere, solo dopo che e in quanto l’amministrazione abbia acquisito piena contezza della spesa effettiva riversabile sui soggetti assegnatari dei suoli ablati.

Abuso edilizio e ordinanza di demolizione

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2023, n. 601

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Destinatari – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Esenzione

In forza dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione ha come destinatari sia il proprietario dell’immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l’autore dell’abuso. L’equiparazione del proprietario all’autore dell’abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l’ordine urbanistico. Il proprietario non può, quindi, liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso, o la buona fede circa il comportamento degli esecutori materiali dei lavori; tali elementi diventano, infatti, rilevanti solo quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza, dunque, che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e la perdita dell’immobile.

Nell’ambito delle costruzioni abusive, il proprietario incolpevole non è automaticamente esposto alla sanzione della perdita della proprietà dell’immobile o alla sanzione pecuniaria; le altre misure, ad esclusione del ripristino che ha carattere oggettivo, hanno natura punitiva e afflittiva, e non possono essere applicate senza una verifica della responsabilità personale.

Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento della responsabilità del destinatario nella realizzazione dell’abuso, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo. La conseguenza di tale premessa è che, in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, affinché quest’ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.

Oneri concessori

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 luglio 2023, n. 12067

Titolo edilizio – Oneri concessori – Restituzione

Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri concessori non è da rinvenire nel mero rilascio del titolo edilizio in sé considerato, bensì dal suo effettivo utilizzo per la trasformazione del territorio con la realizzazione del progetto edilizio assentito. Se ciò non avviene, o non risulta più possibile, sorge l’obbligo del Comune alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo di edificazione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale del diritto di edificazione comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Zonizzazioni e localizzazioni

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 13 luglio 2023, n. 242

Pianificazione urbanistica – Varianti – Zonizzazioni e localizzazioni – Discrezionalità

Ai fini dell’applicazione delle norme del Capo III della legge n. 241/1990, la variante localizzativa di un’opera pubblica non va considerata come un autentico atto di pianificazione o programmazione del territorio, qualora la variante attenga all’esecuzione di una singola opera pubblica localizzata su di un’area ben individuata.

Le zonizzazioni si distinguono dalle localizzazioni: le prime si riferiscono a porzioni sufficientemente ampie di territorio, mentre le seconde a specifici terreni. Solo le zonizzazioni hanno natura di atti di pianificazione.

Un piano urbanistico può essere modificato per sopravvenute ragioni che determinino la totale o anche solo parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo e ciò in forza di un principio immanente al diritto della pianificazione urbanistica, ricavabile dall’art. 10, c. 7, della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942.

L’uso legittimo della discrezionalità amministrativa presuppone sempre la ponderazione comparativa dell’interesse pubblico primario con gli interessi secondari: pubblici, collettivi e privati.

Pianificazione urbanistica

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 4 luglio 2023, n. 979

Pianificazione urbanistica – Conferenza di servizi

L’eventuale positivo parere della conferenza di servizi non ha alcuna forza cogente e pre-decisionale rispetto alle statuizioni del Consiglio comunale. È solo a questi, infatti, che l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconnette le attribuzioni in merito all’adozione di «programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

Abuso edilizio – Attivazione procedimento su segnalazione

Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 28 giugno 2023, n. 213

Abuso edilizio – Segnalazioni – Obbligo di attivazione procedimento di controllo – Doppia conformità – Idoneità sismica

Il proprietario di un’area confinante rispetto a quella sulla quale viene realizzata un’attività edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole può pretendere che il Comune adotti le misure repressive o, comunque, che emetta un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni della mancata attivazione, sicché in presenza di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso, della cui conclusione deve essere dato motivato conto.

La conformità urbanistico/edilizia di un manufatto implica anche l’idoneità sismica dell’immobile, facendo capo tale verifica al Comune nell’ambito del generale potere di vigilanza spettante agli uffici tecnici comunali ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché del potere di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia antisismica di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Localizzazione impianti telefonia

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829

Stazioni radio base – Diniego autorizzazione installazione – Limiti localizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. 

Occupazione sine titulo

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11 luglio 2023, n. 894

Occupazione sine titulo di immobili privati – Istanza del privato – Silenzio-inadempimento

L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Sebbene l’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultimo abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento