GIURISPRUDENZA

Accesso civico

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1618

Accesso civico generalizzato – Natura – Finanziamento opere pubbliche

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, è diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza; in esso, la trasparenza si declina come “accessibilità totale” e come diritto fondamentale volto al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.

Ordinanza contingibile e urgente

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 luglio 2023, n. 236

Ordinanza contingibile e urgente – Potere del Sindaco – Limite temporale

L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente – alla quale la giurisprudenza amministrativa riconduce anche le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447/1995 e con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate – non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti e, quindi, avere una efficacia indeterminata nel tempo.

Classificazione acustica

Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 2023, n. 6451

Pianificazione – Classificazione acustica – Zonizzazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti  

L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l’ambito del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale.

Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non impingere nel merito delle scelte discrezionali adottate dalla Amministrazione; tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere.

Contabilità armonizzata

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 giugno 2023, n. 85

Contabilità armonizzata – Deliberazione ai sensi dell’art. 148-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Controllo finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Imputazione dei contributi in conto capitale a rendicontazione – Fondo crediti di dubbia esigibilità

In base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Pertanto, l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione quale espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio.

Il principio contabile messo in luce dalla Sezione, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata. Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. Ciò, anche nell’ipotesi di iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo, rileva di per sé, in quanto, da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL e, dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità.

In occasione della redazione del rendiconto va verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente mentre la percentuale di accantonamento da applicare ad ogni voce di entrata, per determinare l’entità dell’accantonamento al fondo, è analiticamente determinata dall’All. 4/2 richiamato, facendo riferimento alle medie di riscossione degli esercizi precedenti.

Nella scelta delle tipologie di entrate sulle quali determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, va tenuto conto di tutte le entrate per le quali siano evidenti le difficoltà nella riscossione e non solo quelle riferite alla TARI a tal fine richiamando il principio contabile generale della prudenza.

RUP e incentivi

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 8 giugno 2023, n. 191

Incentivi alle funzioni tecniche – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nomina del direttore dell’esecuzione per appalti di forniture e di servizi

Negli appalti di servizi e forniture, la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Ciò sul presupposto che tale nomina, ai sensi del punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è correlata agli appalti di particolare complessità presunta per servizi e forniture di importo superiore a € 500.000,00 e desumibile in via oggettiva per quelli di importo inferiore. La particolare complessità dell’appalto è intesa dal legislatore quale fatto giustificante la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, nell’intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto, l’Ente, in caso di appalto di forniture o di servizi di particolare complessità, dovrà nominare un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP e conseguentemente potrà applicare la disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche.

La disciplina di dettaglio del nuovo codice, al di là della differenziazione dal punto di vista terminologico (si fa riferimento alla “particolare importanza”, anziché alla “particolare complessità”), così come desumibile dagli artt. 114, comma 8, del nuovo codice, 31, comma 1, e 32 dell’allegato II.14, pone una distinzione tra appalti di servizi e appalti di forniture. Con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.

Beni culturali e usucapione

Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2023, n. 14105

Beni pubblici – Beni di rilevanza archeologica – Beni culturali – Usucapabilità

Il bene di proprietà di un Comune che sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, anche se non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico con la conseguenza che non può essere sottratto alla rispettiva destinazione, né può essere oggetto di usucapione.

Invero, i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi beni culturali tout court a prescindere dell’apposita iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939. L’eventuale successiva apposizione del vincolo archeologico non fa emergere una nuova qualità del bene, bensì si limita ad accertare una qualità che il bene già possiede per le sue intrinseche caratteristiche.

Da ciò ne consegue che, ancor prima dell’apposizione dello specifico vincolo, non possono essere sottratti alla rispettiva destinazione, né possono essere oggetto di usucapione.

ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Copertura finanziaria e prestazioni di fatto

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 31 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Decisioni del datore di lavoro – Costo del personale – Copertura finanziaria – Inefficacia – Prestazioni di fatto

La necessarietà della copertura di spesa costituisce un principio inderogabile in tema di contratti stipulati dai comuni e vale anche rispetto agli impegni della pubblica amministrazione destinati ad incidere sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato e che comportano il maturare dei costi a suo carico.

La violazione del suddetto principio e, quindi, l’assunzione di decisioni datoriali (compreso l’avvio di progressioni economiche) che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della pubblica amministrazione, in assenza dell’impegno di spesa registrato e dell’attestazione della copertura finanziaria, sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti.

Fanno eccezione i casi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. in cui il datore di lavoro pubblico abbia richiesto e ricevuto lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva e, dunque, anche in violazione del principio della necessaria copertura di spesa.

Creditore apparente

Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 2023, n. 12600

Pagamento al creditore apparente – Rappresentante del creditore apparente – Rappresentante di un ente locale – Valutazione sulla ragionevolezza dell’affidamento

Il principio dell’apparenza giuridica di cui all’art. 1189 c.c. richiede la presenza di uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo. Nell’ipotesi di pagamento al rappresentante del creditore apparente, il debitore è liberato se fornisce non solo la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore.

Il principio dell’apparenza del diritto, di regola, non è invece invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso dell’individuazione del rappresentante di un ente locale.  In particolare, il potere di ritiro di una fornitura di merce in favore di un ente territoriale non può essere conferito senza formalità per cui non può, di regola, operare il principio dell’apparenza giuridica.

Sequestro e forma scritta

Cassazione civile, sez. II, 3 maggio 2023, n. 11519

Validità del contratto concluso con l’ente locale – Forma scritta – Sequestro amministrativo di veicoli – Disciplina derogatoria – Redazione del verbale – Instaurazione di un rapporto obbligatorio

In materia di sequestro amministrativo non trova applicazione la normativa di carattere generale che subordina la validità del contratto concluso da un ente locale alla previsione dell’impegno di spesa e all’attestazione della copertura finanziaria. Invero, trova applicazione la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 571 del 1982, la quale attribuisce al pubblico ufficiale procedente il potere di affidare a terzi la custodia dei mezzi sequestrati da documentare mediante la redazione e sottoscrizione di un verbale.

Da tale affidamento deriva la nascita di un rapporto obbligatorio idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per l’amministrazione di appartenenza dello stesso pubblico ufficiale agente.F