Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 28 giugno 2023, n. 427
Titolo edilizio – SCIA – Permesso di costruire – Errore sui requisiti – Abuso edilizio
Se è stata presentata la SCIA, invece della domanda di permesso di costruire, non può essere applicato il termine di 30 giorni ex art. 23, c. 6, DPR n. 380/2001 per l’esercizio del potere di controllo inibitorio.
Poiché per gli interventi edilizi, realizzati mediante SCIA, ma soggetti a permesso di costruire, deve applicarsi l’art. 21, c. 2 bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni previste da Leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20”, l’errore sui requisiti oggettivi della SCIA, essendo una dichiarazione unilaterale, non può comportare, in favore di chi la rende, né un affidamento vincolante per la Pubblica Amministrazione, che si limita a riceverla, né la sanatoria della SCIA, mancante di un requisito essenziale.
Il provvedimento con cui l’Amministrazione accerta che le opere edilizie non potevano essere realizzate mediante SCIA, occorrendo il permesso di costruire, non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile senza alcun limite di dover agire entro un termine ragionevole.