GIURISPRUDENZA

Acquisto partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Acquisto di partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 15 giugno 2023, n. 72

Controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Parere – Acquisto della partecipazione in società di capitali da parte di un Comune facente parte di un ATO – Servizi pubblici locali

Il novellato art. 5, c. 3, del TUSP, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) deve assolvere all’onere di motivazione analitica anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria della scelta. Pertanto, sulla base di tale principio di diritto, la Sezione di controllo per la Liguria, pur nel comprendere che, nel caso in esame, la decisione di acquisizione della partecipazione debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell’affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, scarsi margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, censura ugualmente l’assenza di motivazioni in merito alla convenienza economica dell’affidamento del servizio.

Relazione di fine mandato – Ritardata trasmissione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 24 maggio 2023, n. 80

Controllo di gestione – Art. 4 del D.lgs. 149/2011 – Scadenza ordinaria del mandato – Relazione attività normative e amministrative svolte – Rispetto termini di trasmissione

In ossequio ai principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui la relazione di fine mandato, nel caso di scadenza ordinaria del mandato, deve essere redatta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza medesima, l’invio della relazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto costituisce una difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale), non compromettente  la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. L’inadempimento non può dunque considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori, in quanto il ritardo della trasmissione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.

Risultato contabile

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 6 giugno 2023, n. 84

Controllo collaborativo – Bilancio preventivo dell’Ente comunale –Esame documentazione rendiconto esercizio finanziario – Risultato di amministrazione – Raccomandazione della Sezione

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’ente, dal momento che ne rappresenta il coefficiente necessario ai fini dell’equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Nel caso in questione, il Collegio ha preso in esame le relazioni dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio finanziario, privilegiando l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento e, nel pronunciarsi, ha raccomandato all’Ente locale di perpetrare l’osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile; di continuare ad apprestare, in corso di esercizio, i necessari strumenti di flessibilità̀ del bilancio; di adottare opportune misure per il miglioramento dell’efficacia dell’attività̀ di riscossione.

Contributo degli enti locali agli oneri delle amministrazioni centrali

Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2023, n. 41

Oneri patrimoniali e finanziari – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito di applicazione della facoltà contributiva degli enti locali nei confronti di amministrazioni centrali ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Ammissibilità dell’assunzione di oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente menzionati dall’art. 4 del D.lgs. 8 marzo 2066, n. 139

Va esclusa la legittimità dell’assunzione, da parte degli enti locali, di oneri diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 4 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; oneri che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’amministrazione centrale. A contrariis, una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra amministrazione e per la quale l’ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe in prospettiva rappresentare una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’ente locale è tenuto ad assicurare sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che a essi hanno dato attuazione.

Divieto di assunzione di personale – Termine

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

Ai fini dell’applicazione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del TUEL, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. L’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

RSU – Principio del “chi inquina paga”

Tar Campania, Salerno, sez. III, 15 giugno 2023, n. 1400

RSU – Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Principio del “chi inquina paga”

Della condotta vietata di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi risponde, in solido con l’autore materiale, anche il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; è onere dell’amministrazione accertare la condotta asseritamente colposa.

È illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessato: la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui “chi inquina paga”.

RSU – Oneri di smaltimento

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2023, n. 5049

RSU – Oneri di smaltimento e recupero ambientale

La tariffa per lo smaltimento si differenzia dal contributo di recupero ambientale: la prima è il corrispettivo di un servizio, mentre il secondo è un onere posto a carico di un Comune, a favore di altro Comune che subisce una “sofferenza ambientale” nell’accogliere i rifiuti prodotti da un’altra comunità territoriale e che di tale sacrificio deve essere ristorato.

Impianti smaltimento e recupero RSU

Tar Campania, sez. V, 9 giugno 2023, n. 3567

RSU – Installazione impianti di smaltimento e recupero rifiuti – Localizzazione – Conferenza di servizi – Zona agricola

L’assenza, nel provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale.

L’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce la competenza a rilasciare l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti alla Regione, all’esito di una conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La destinazione a zona agricola di un’area ha lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non di precludere, in via assoluta e radicale, qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante. Pertanto, non è esclusa la realizzazione, in zona agricola, di un impianto destinato al recupero dei rifiuti.

Società in house – Assunzioni – Clausola sociale

Consiglio di Stato, sez. III, 15 giugno 2023, n. 5885

Servizi pubblici locali – Affidamento diretto – Presupposti – Società in house – Assunzioni – Principi dell’evidenza pubblica – Clausola sociale – Limiti

L’in house providing è una formula di derivazione comunitaria, teorizzata per la prima volta nella sentenza CGUE 18 novembre 1999, nella causa C-107/1198, nota comunemente come sentenza “Teckal”. In questo arresto giurisprudenziale, il giudice sovrannazionale ha fissato due punti: da un lato, l’obbligo di procedere ad aggiudicare un servizio tramite gara ad evidenza pubblica trova eccezione nei casi in cui non sussista una distinzione soggettiva tra l’amministrazione aggiudicatrice e il prestatore di servizio; dall’altro, secondo il principio della neutralità della forma giuridica, quest’ultima non è rilevante ai fini dell’attività; ciò che è dirimente è il regime giuridico cui i vari soggetti sono sottoposti. In tale sentenza, sono stati individuati i due elementi che determinato il costituirsi dell’in house: l’ente affidante deve esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e l’ente gestore deve svolgere la maggior parte della propria attività nei confronti dell’ente o degli enti che lo controllano. Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge che la società in house è una “longa manus” dell’Amministrazione, dovendo, per conseguenza, rispettare, nell’ambito della sua attività, i principi che informano l’agere amministrativo.

Per quanto attiene allo specifico profilo del reclutamento del personale, il TUSPP ha avvicinato il più possibile, pur considerando le differenze sostanziali, il regime previsto per le società in house a quello delle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Il riferimento – contenuto all’art. 19 TUSPP – al comma 3 dell’art. 35, D.L.vo n. 165/2001 comporta che i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione – pubblicità, imparzialità, economicità, decentramento delle procedure selettive, celerità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità di genere, professionalità ed indipendenza delle Commissioni esaminatrici – sono applicabili, rectius, sono obbligatori per le società in house. La compatibilità della clausola sociale con le procedure di reclutamento di personale previste per le società in house, non può risolversi nella previsione di un canale preferenziale per i lavoratori che non hanno superato una selezione pubblica. Diversamente affermando, si correrebbe il rischio di determinare una discriminazione al contrario nei confronti di coloro i quali sono stati assunti a seguito di una selezione bandita secondo i criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Se ne deve concludere che il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico regionale non possa essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi come più volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni