GIURISPRUDENZA

Trattamento fine servizio

Corte Costituzionale, 19 giugno 2023, n. 130

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio – Differimento – Rateizzazione

Sono dichiarate inammissibili le qlc dell’art. 3, c. 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art.  12, c. 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni, sollevate dal TAR Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.
Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.
Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.  Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa.

Usi civici

Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n.  119

Usi civici – Domini collettivi – Disciplina – Beni collettivi

L’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati

In caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo, nonché il valore paesistico ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. Il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali sotto qualunque prospettiva lo si consideri: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Conclusivamente, la norma censurata determina una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata.

Spese legali – Rimborsabilità

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 26 gennaio 2023, n. 5

Rimborsabilità spese legali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Art. 86, comma 5, TUEL, come sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 Valenza ermeneutica delle clausole di invarianza finanziaria

Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere il rimborso delle spese legali di cui a tale norma nei limiti in cui le stesse trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne discende che la copertura delle nuove spese legali può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti. Pertanto, il Collegio ha ritenuto non ammissibile il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia già nominato dall’interessato e senza l’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Tributi locali – ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Esercizi commerciali – Sanzioni

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 21 giugno 2023, n. 388

Somministrazione bevande alcoliche in bottiglia – Ordinanza sindacale – Misure sanzionatorie

Gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare; la proporzionalità, dunque, comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere.

L’Amministrazione, alla luce di pur accertate violazioni di un esercizio commerciale, peraltro di modestissima entità, non può adottare un provvedimento sanzionatorio che incide fortemente sull’attività esercitata, senza considerare opzioni alternative che permetterebbero comunque di perseguire le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e al tempo stesso, in consonanza con il principio di proporzionalità, evitano di infliggere all’interessato un sacrificio eccessivo in relazione allo svolgimento dell’attività economica.

Ordinanze contigibili e urgenti

Tar Campania, Salerno, sez. I, 21 giugno 2023, n. 1485

Poteri di ordinanza sindacale – Sperimentazione o installazione del 5G – Limiti localizzazioni

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 TUEL richiede, in ogni caso, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Sono illegittime le prescrizioni comunali che integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici e, dunque, a maggior ragione, nel senso dell’illegittimità di divieti generalizzati di allocazione in specifiche zone del territorio comunale o, addirittura, sull’intero territorio del Comune.

Disabili – Parcheggio

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 giugno 2023, n. 1561

Parcheggio personalizzato – Disabili – Diniego – Requisiti

L’art. 381, c. 5, d.P.R. 495/1992 non impone al Comune il rilascio del contrassegno personalizzato di parcheggio per disabili, ma consente all’ente di valutare la possibilità di rilascio ti tale contrassegno al ricorrere di particolari condizioni di invalidità da parte del richiedente; inoltre, tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

Sale giochi – Ludopatia

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2023, n. 384

Esercizio apparecchi gioco lecito – Orario unico – Ordinanza sindacale – Legittimità

Il potere sindacale di intervenire riducendo gli orari di apertura delle sale giochi e scommesse costituisce una legittima misura di contrasto al fenomeno della ludopatia. Stabilire un orario unico tra sale giochi e altri esercizi (bar e tabaccherie) è oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari.

Noleggio con conducente – Requisiti per l’autorizzazione

Tar Calabria, Reggio Calabria, 20 giugno 2023, n. 538

Servizio noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Requisiti

Il servizio di noleggio con conducente (NCC) conserva la sua dimensione locale e, accanto ai necessari requisiti organizzativi di “sede operativa” e “rimessa” da collocare nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, permangono anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il servizio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento, e di fare rientro nella sede di servizio pur dopo una serie di viaggi tra loro in qualche misura collegati. In altre parole, l’obbligo di disporre di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali.

I presupposti per ottenere e/o mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono dunque: a) la disponibilità di una rimessa situata nel Comune che ha rilasciato il titolo; b) la disponibilità di una sede operativa ovvero di una sede del vettore quale punto di riferimento dell’utenza interessata (requisiti oggettivi) e c) il vincolo di territorialità ovvero il collegamento prevalente dell’attività di NCC con la comunità territoriale di riferimento (requisito funzionale).

Grandi strutture di vendita – Regione Siciliana

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1900

Grande struttura di vendita – Assenza programmazione – Autorizzazione – Competenza

La legge della Regione Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28, emanata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall’articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale, ha dettato, tra l’altro, una serie di disposizioni finalizzate a garantire la programmazione della rete distributiva ed a coordinare, anche, le diverse tipologie di strutture di vendita con la programmazione urbanistica. In particolare, in base all’art. 9 della menzionata l.r. n. 28/99, “l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all’articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3”. Viene, dunque, in rilievo un tessuto normativo che ha posto a carico delle amministrazioni comunali l’obbligo di predisporre ed adottare una programmazione urbanistico-commerciale, postulando, quindi, un’imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, che vede anche la possibilità di un intervento sostitutivo, in caso di inerzia da parte del comune, dell’Assessorato regionale delle attività produttive, il quale provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.